L’esperto legale Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi la domanda riguarda un dettaglio non banale sull’obbligo assicurativo dei SAPR.Leggendo il Regolamento Enac per i SAPR, all’Art. 20 – Assicurazione, in riferimento ai massimali minimi per responsabilità civile verso terzi, si fa un richiamo diretto alla tabella di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004.
Premesso che non sono un giurista e non contesto il fatto di dover assicurare un “drone”, trovo però alquanto singolare che l’Enac faccia riferimento per l’assicurazione dei SAPR (aeromobili a tutti gli effetti , come stabilito all’art. 1 del Regolamento) ad una tabella inclusa in altro Regolamento comunitario che non si applica agli aeromobili con MTOM(peso max al decollo)inferiore a 20 kg (v. Art. 2 – Ambito d’applicazione, c. 2, lett. b).
Per semplificare, se ho un APR con peso max al decollo di kg 15, perché dovrei assicurarlo con i massimali della tabella citata?
Il Regolamento ENAC stabilisce che l’assicurazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di SAPR, e quindi a prescindere dal suo MTOM, in quanto “non è consentito operare un SAPR senza un’assicurazione adeguata allo scopo”. L’ENAC quindi ha stabilito, in via del tutto autonoma che:
1) l’assicurazione è obbligatoria a prescindere dal peso massimo al decollo dell’APR; e che
2) non deve essere inferiore ai massimali minimi di cui al Regolamento CE n. 785/2004.
In sostanza, in tema di assicurazioni, il Regolamento ENAC non fa un semplice rinvio al Regolamento CE n. 785/2004, ma ne utilizza la tabella prevista dall’art. 7 per indicare i massimali minimi assicurativi. Conclusivamente, anche per i droni aventi MTOM inferiore ai 20kg è necessario avere un’assicurazione con una copertura assicurativa minima non inferiore a quella prevista dalla tabella dell’art. 7 del Regolamento CE n. 785/2004. Nel Suo caso, essa non dovrà essere inferiore ai 750,000 Diritti Speciali di Prelievo (circa 800 mila euro).



