Droni nelle escursioni nella natura, come fare?

L’esperto legale Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi la domanda riguarda i dubbi tecnici e legali di un lettore che vorrebbe usare un drone mentre accompagna i turisti nelle escursioni naturalistiche.
Ricordiamo che solo gli associati possono porre le loro questioni al legale, e le domande di interesse generale verranno pubblicate.
Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, clic qui

Sono titolare di una ditta individuale che si occupa di sentieristica e accompagnamento di scolaresche e turisti lungo sentieri naturalistici e zone naturali, a breve effettuerò il corso per conseguire la certificazione di pilota di SAPR riconosciuta dall’ENAC e stavo considerando la possibilità di impiegare un esacottero nella mia attività realizzando video a fini promozionali e pubblicitari. 

Sono al corrente che la normativa ENAC vieta l’impiego di SAPR in zone critiche se non previa autorizzazione dell’ente stesso, ma, in considerazione, di ciò avevo optato sulla scelta di un velivolo che avesse un basso peso ODV. La mia scelta è ricaduta sul Walkera QR Y100, un esacottero appunto con peso di ODV 150gr (che verrebbe comunque assicurato con polizza per attività professionali). Questa scelta è stata effettuata in considerazione del fatto che, in termini assoluti, un esarotore dovrebbe possedere una certa ridondanza in caso di mal funzionamento di uno dei motori e della superiore stabilità del velivolo al fine di garantire una maggiore sicurezza; inoltre il velivolo possiede, oltre al controllo mediante il radiocomando, la possibilità di essere gestito da apposita applicazione fornita dal produttore mediante il segnale wifi dello smartphone con possibilità di funzioni che vengono considerate come RTH e atterraggio in un punto. A questo punto verrei alle domande da sottoporVi:

-il datalink mediante wifi è riconosciuto dall’ENAC? E se si questo potrebbe essere considerato come un doppio sistema datalink?

Il data link dei SAPR deve assicurare l’attuazione delle funzioni di Command e Control con la necessaria continuità e affidabilità in relazione all’area delle operazioni e deve utilizzare frequenze autorizzate e scelte opportunamente in modo da garantire interferenze che possano compromettere la sicurezza delle operazioni (art. 19 del Regolamento). La bozza della Circolare applicativa prende in considerazione il data link nell’ambito delle disposizioni relative all’equipaggiamento del SAPR e la sicurezza delle attività specializzate. Il doppio sistema data link implica una doppia connessione, con due modalità di trasmissione l’una distinta ed indipendente dall’altra. Sotto tale punto di vista è da escludersi che un data link con connessione esclusivamente wi fi possa essere riconosciuto come doppio sistema data link, dato che la connessione wi fi è lo strumento atto a permettere il trasferimento dati tra la stazione di pilotaggio e l’APR. Se invece al WiFi è accoppiato un altro data link radio, allora verrebbero rispettate le richieste della normativa.

-si è sempre all’interno della situazione di area critica anche considerato il limitato peso del velivolo che, ribadisco, essere di 150gr?

La criticità delle operazioni non è data dal peso massimo al decollo del SAPR. Per valutare la criticità dell’operazioni specializzate è necessario prendere in esame l’art. 8, punto 5 del Regolamento che regola e definisce le attività specializzate non critiche.

Le attività critiche sono infatti definite in negativo, nel senso che sono da considerarsi tali tutte le operazioni che non rispettano le prescrizioni del Regolamento per le attività non critiche (come, ad esempio, divieto sorvolo di aree congestionate, delle ATZ, lontano da assembramenti di persone, distanza minima di 8 km dagli aeroporti etc). Per completezza è bene specificare che il Regolamento prevede, con eventuali e successivi atti da emanarsi, procedure più “snelle” per i SAPR con MTOM inferiore ai 2kg ma ad oggi l’ENAC non ha pubblicato nessun atto a riguardo. La bozza della Circolare applicativa prevede scelte progettuali per i SAPR con MTOM inferiori ai 2kg, ma non ne dà una disciplina organica né prevede un iter burocratico diverso dagli altri SAPR con MTOM superiore ai 2kg.

-il velivolo necessiterebbe sempre di una attività sperimentale?

L’attività sperimentale è necessaria nel caso in cui il velivolo non sia in possesso di un certificato di navigabilità o se altri soggetti (come ad esempio il costruttore) abbiano svolto tale attività per il SAPR da utilizzare e che copra gli scopi dell’attività di volo propedeutica (art. 8.8 della bozza della Circolare applicativa). L’attività sperimentale, tra l’altro, è oggetto di recenti modifiche che ne prevedono un iter più snello: non sarà necessario inviare ad ENAC la dichiarazione per poter svolgere tale attività ma sarà l’operatore a certificare (in sede di dichiarazione di rispondenza o di richiesta di autorizzazione), sotto la sua responsabilità, che la stessa sia stata svolta regolarmente.

-nel caso potesse essere la mia idea fattibile, potrebbe essere messa in pratica all’interno di riserve naturali?

L’utilizzo di SAPR o aeromodello in riserve naturali è categoricamente vietato. Sulle riserve naturali vige un divieto di sorvolo a bassa quota, con qualsiasi tipo di velivolo. Tale divieto di sorvolo è prescritto dalla normativa nazionale (Legge n. 394/1991) e dalle varie leggi regionali e/o provinciali ed infine dai regolamenti degli enti che gestiscono tali aree. Lo scopo è quello di tutelare l’ambiente di determinate zone protette, quali parchi naturali, aree di interesse biologico e faunistico.

Forse quanto scritto precedentemente è fuori da ogni logica, considerato che si tratta di un velivolo che rientra nella categoria di gioco o al massimo di hobby, però, magari, è una idea realizzabile dal punto di vista legale.

Gli aeromodelli hanno una diversa regolamentazione rispetto ai SAPR utilizzati per operazioni specializzate. La definizione di aeromodello è correlata alle finalità di utilizzo del velivolo. Se le finalità d’impiego fossero ricreative o sportive, o comunque, non specializzate (da intendersi come tali tutte quelle attività che hanno una rilevanza economica), potremmo definire il mezzo aereo come aeromodello per cui non sarà necessaria nessuna autorizzazione o riconoscimento da parte dell’ENAC. Dovrà però attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento sugli aeromodelli.

Infine Le consiglierei di valutare se l’impiego di SAPR per attività specializzate in campagna o nei boschi (non però nelle riserve naturali) possa essere oggetto di operazioni critiche, cosa che, in linea di principio, escluderei. In tale ipotesi l’iter burocratico sarebbe più snello e particolarmente adatto alle Sue esigenze, ferme restando tutte le cautele e precauzioni da adottare per tale tipo di operazioni.