Come prevedibile l’Ente Nazionale Aviazione Civile ha prorogato la data di validità dell’attuale regolamento ed.3 sino a fine anno.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento di esecuzione 2020/746 che di fatto modifica molte scadenze e sopratutto quella di adozione del regolamento 2019/947 spostandolo dal 1 luglio al 1 gennaio 2021, anche l’autorithy italiana si adegua a tal proposito.
ENAC differisce l’applicazione del regolamento europeo, mantenendo in vigore quello attuale
Nel comunicato integrale visualizzabile a questa pagina è presente questo testo:
“Si informa che in data 4 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione che pospone l’applicabilità del Regolamento (UE) 2019/947 di 6 mesi.
La nuova data di applicabilità è il 31 dicembre 2020. In accordo a tale decisione, tutte le date previste nel regolamento sono state coerentemente posticipate di 6 mesi e, quindi, la piena applicabilità del Regolamento (UE) 2019/947 è prevista per il 1 gennaio 2023.
Tenendo conto di quanto sopra, il Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” ed. 3 del 11 dicembre 2019 rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.“
E per quanto riguarda il transponder obbligatorio dal 1 luglio 2020?
Nessuna menzione per l’installazione dell‘identificativo remoto da applicare sui droni, alias SAPR la cui data pare ancora fissata al 1 luglio 2020.
In sostanza il regolamento ENAC rimane in vigore sino al 31 dicembre 2020, ma sullo stesso appare ancora l’obbligo dell’uso di un transponder, passateci il termine certamente non corretto, ma più semplice da capire, dal 1 luglio 2020.
Quindi in teoria nessun drone potrebbe volare senza tale dispositivo, se l’Ente non emetterà un emendamento o una chiarificazione a tal proposito.
Ma è anche vero che nell‘Art.8 comma 2 del regolamento ENAC ed.3, si parla di caratteristiche specificate da ENAC, pertanto se non vengono presentate, tali caratteristiche, l’obbligo della installazione del sistema remoto di identificazione (transponder) decade automaticamente.
“A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC.”
[Comunicato ENAC visibile a questo link]




