Il legale risponde: Se in una ripresa aerea entra nello sfondo un edificio, devo chiedere il permesso?

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi facciamo chiarezza sulle regole da seguire quando in una ripresa professionale entrano edifici e altre strutture di proprietà di terzi.
Ricordiamo che solo gli associati possono porre le loro questioni al legale, e le domande di interesse generale verranno pubblicate.
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Nell’ambito di una richiesta di realizzazione di riprese video e/o fotografiche, commissionata da un committente privato, associazione, ente, azienda, ecc, se fotografo un paesaggio, dove nell’immagine è presente una struttura di un altro privato, un’azienda, o qualsiasi altra struttura pubblica o privata, posso vendere l’immagine scattata senza dover chiedere autorizzazione ai soggetti proprietari delle strutture presenti nella foto? (nello specifico una testata giornalistica mi ha chiesto di effettuare foto a dei paesaggi di una zona della mia provincia per utilizzarle nei loro servizi giornalistici. Nelle foto oltre al paesaggio in senso generale ci sono anche un porto, un albergo e un ristorante, devo chiedere il permesso ai titolari delle strutture sia per venderle che per effettuarle, lo deve richiedere il committente oppure posso effettuarle e venderle liberamente?

 

La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e successive modifiche) generalmente, consente di fotografare e riprendere luoghi pubblici, edifici o monumenti visibili pubblicamente e di riprendere situazioni non private con la possibilità di divulgarne le immagini.

In particolare, nel caso specifico da Lei citato (foto panoramiche con edifici nello sfondo – c.d. edifici in background) non è richiesto alcun consenso.

Le uniche due limitazioni sono relative ai casi in cui l’edificio è riconoscibile ed è parte principale della foto (ad esempio: un primo piano) o quando si desidera trarre un guadagno da una fotografia che rappresenta un edificio qualificabile come opera d’arte o dell’ingegno ed in tal caso occorre ottenere l’autorizzazione dal proprietario o dall’architetto dell’edificio. Tuttavia, se l’artista è morto da più di 70 anni non vi è bisogno di alcuna autorizzazione (art. 1 ed art. 25 della Legge n. 633/1941). Ad ogni modo l’eventuale autorizzazione andrebbe richiesta da colui che effettua le riprese, le quali saranno cedute (o meglio: sarà ceduto il diritto d’autore sulle riprese) al committente.

Per completezza, occorre specificare che generalmente vi è piena libertà di riprese video/fotografiche ad eccezione dei casi in cui la Legge prevede un divieto o una specifica autorizzazione, che oltre a quelli sopra menzionati, sono:

  • riprese di edifici e beni che siano di proprietà dello Stato o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (è richiesta una specifica autorizzazione da parte dell’ente che li gestisce);
  • riprese di edifici per realizzare le quali vengano adottati accorgimenti in grado di superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy (vedi articolo droni e privacy);
  • pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promozione o comunque in abbinamento a prodotti o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell’art 2598 Codice Civile.