Droni, Il legale risponde: le riprese “donate” a una compagnia teatrale sono comunque operazioni specializzate, non aeromodellismo

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del caso di riprese che documentano il degrado ambientale donate a una Onlus:siamo nel campo dell’aeromodellismo o delle operazioni specializzate, che richiedono quindi un SAPR
Ricordiamo che solo gli associati possono porre le loro questioni al legale, e le domande di interesse generale verranno pubblicate.
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Attualmente posseggo uno Yuneec 500+, e ho stipulato una regolare assicurazione della FIAM per uso hobbistico.

Degli amici mi hanno chiesto di poter effettuare delle riprese per una webserie non a scopo di lucro, però i diritti appartengono a una compagnia teatrale.
Con il mio drone posso eseguire delle riprese in aree non critiche per donarle a loro? Io sono un semplice privato e non lo faccio a scopo di lucro.
Nel caso in cui necessitasse patente, permessi o adeguamenti/omologazione del drone saprebbe indicarmi quali servono?

La questione va affrontata tenendo a mente la definizione di operazioni specializzate prevista dal Regolamento Enac. Secondo l’art. 5 del Regolamento sono operazioni specializzate quelle “attività che prevedono l’effettuazione (…) di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento”.

Tale definizione assume una rilevanza nel caso specifico, dato che i mezzi aerei a pilotaggio remoto destinati all’impiego in operazioni specializzate costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione e, soprattutto, è doveroso seguire una procedura di riconoscimento o di autorizzazione davanti all’ENAC.

Gli aeromodelli, ai quali non si applica la disciplina del Codice della Navigazione né, tantomeno, le procedure di riconoscimento/autorizzazione davanti all’ENAC, sono invece utilizzati per finalità esclusivamente ricreative e/o sportive.

Ne consegue che l’attività di ripresa svolta con un drone non è qualificabile come attività aeromodellistica ma, piuttosto, come un’attività specializzata. Peraltro, dalla definizione data di attività specializzate si comprende che non è necessaria la presenza di un corrispettivo in quanto le attività specializzate sono tali anche se svolte a titolo gratuito. Pertanto non rileva il fatto che le riprese vengano “donate” a terzi né, tantomeno, che il terzo sia un’associazione senza scopo di lucro.

Da ciò ne consegue che le riprese svolte, pur effettuate gratuitamente e donate ad un’associazione senza fini di lucro, sono qualificabili come operazioni specializzate e Lei dovrà quantomeno presentare una dichiarazione di rispondenza all’ENAC per operazioni specializzate non critiche ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 11 e seguenti del Regolamento ENAC.