Scuole di volo per droni, i diritti di consumatori e piloti

Di Paolo Francesco Ballirano, legale esperto in diritto aeronautico e membro del comitato scientifico di DronEzine

Il 10 giugno è stata pubblicata la versione definitiva della Circolare “Mezzi aerei a pilotaggio remoto centri di addestramento e attestati pilota” che disciplina le procedure e le modalità per l’ottenimento dell’Attestato di Pilota APR e per la certificazione del Centro di Addestramento APR. (ricordiamo che l’attestato di pilota serve esclusivamente ai piloti professionisti, non agli hobbysti: chi vola per divertimento, con qualsiasi drone per quanto grande, NON ne ha bisogno).

Come già detto in altri articoli di Dronezine è il caso di precisare che le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale (cfr., Consiglio di Stato, sentenza n. 7521/2010). Nondimeno, la loro utilità pratica è indubbia, dato che precisano e completano le disposizioni di altri atti, come nel caso specifico il Regolamento ENAC ed approfondiscono le disposizioni in esso presenti.
Fermo restando quanto detto, la pubblicazione della Circolare rappresenta una valida occasione per soffermarci su due aspetti pratici di grande rilevanza, ossia quelli relativi alle conseguenze del mancato possesso degli attestati di Pilota e la mancata certificazione dei Centri di addestramento, che ora appaiono certamente più definiti rispetto alla disciplina contenuta nel Regolamento. Un argomento che riveste una certa attualità dato il dilagante abusivismo che presente nel mercato.
Centri di addestramento: le false informazioni rappresentano pratiche commerciali scorrette.
Per quanto riguarda le scuole di volo, è consigliabile fornire informazioni il più possibile veritiere sulle reali capacità di addestramento e delle autorizzazioni in loro possesso. Come noto infatti, la inesattezza se non addirittura la totale assenza delle autorizzazioni, oltre che portare a conseguenze di rilevanza penale, può rappresentare anche una pratica commerciale scorretta ed in quanto tale oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità garante della concorrenze e del mercato. Su tutti, basta citare un precedente che può essere applicato anche ai centri di addestramento APR. (ricordiamo che DronEzine pubblica un elenco con tutte le scuole riconosciute da ENAC)
Con provvedimento n. 24874/2014, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato il comportamento di una scuola di volo, consistente nel pubblicizzare sul proprio sito internet, in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’ENAC, corsi di addestramento al volo, sia teorico che pratico e servizi di lavoro aereo. Nello specifico, a dire dell’Autorità, la società che gestiva la scuola di volo aveva prospettato ai consumatori la possibilità di conseguire varie licenze di volo a seguito dei corsi offerti, diffondendo informazioni inesatte e incomplete sulle caratteristiche della propria capacità di addestramento. Acquisite le informazioni dall’ENAC sul mancato possesso delle autorizzazioni per poter svolgere tutte le attività pubblicizzate, l’Autorità ha condannato la società che gestiva la struttura ad una sanzione pecuniaria, non prima di aver ordinato, in via cautelativa, la cessazione di tutte le attività di addestramento e di lavoro aereo prive di autorizzazione.

In particolare, l’Autorità ha avuto modo di precisare che anche quando tali servizi vengano svolti da altri centri di addestramento in virtù di precisi accordi contrattuali, ci si muove sempre nel perimetro delle pratiche commerciali scorrette ed è pertanto necessario fornire, anche in questi casi, una piena ed effettiva informativa ai consumatori sulle reali caratteristiche dei servizi di addestramento in quanto “assume rilevanza l’evidente scorrettezza e ingannevolezza della pratica commerciale, poiché non emerge in alcun modo che i servizi pubblicizzati (corsi teorici e pratici di addestramento al volo e varie attività di lavoro aereo) sono svolti tramite la collaborazione offerta da operatori terzi autorizzati e non direttamente dal professionista”. Da ciò ne deriva, a dire dell’Autorità, che l’omissione o l’inesattezza circa “un elemento fondamentale, quale quello dei requisiti essenziali per lo svolgimento dei corsi e dei servizi promossi come le necessarie autorizzazioni ENAC, (…) assoggetta il consumatore ad un palese stato di asimmetria informativa. Ciò incide sul comportamento del consumatore che risulterà pertanto essere falsato in modo rilevante”. È il caso di precisare, che ove mai un centro di addestramento fosse soggetto ad una sanzione da parte dell’Autorità, sarebbe comunque possibile impugnare tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Attestato Pilota. Le tutele per le eventuali sanzioni disciplinari dell’ENAC
Anche in questo caso è necessario mettere da parte le conseguenze penali relative al mancato possesso degli attestati/licenze di Pilota e soffermarci invece su quanto specificato dall’art. 30.3 del Regolamento, dove viene espressamente previsto che la validità dell’Attestato di Pilota APR può essere sospesa dall’ENAC e che la durata della sospensione varia, in funzione della gravità della violazione, da 1 a 12 mesi e, nei casi di notevole gravità, può anche condurre alla revoca dell’Attestato

La sospensione o la revoca dell’attestato costituisce di solito la conclusione di un procedimento disciplinare che l’ENAC può avviare quale autorità cui è attribuita anche un generale potere di vigilanza nel settore dell’aviazione civile ai sensi dell’art. 687 del codice della navigazione, nel testo novellato dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Sul potere disciplinare dell’ENAC assume inoltre rilevanza, in tali casi, anche l’art. 1250 del codice della navigazione e il D.P.R. n. 566/1988, relativo alla disciplina delle licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche. Peraltro, è bene precisare che ai sensi degli artt. 731 e seguenti del codice della navigazione le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono essere sospesi dall’autorità competente per il rilascio, quando il titolare non sia in possesso dei necessari attestati o abbia ad esempio manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici od annotato dati non veritieri nel libretto personale di volo, dei lanci o di attestazione dell’istruzione o abbia sottoscritto dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l’addestramento che la effettuazione dei controlli d’addestramento.
Avverso tali provvedimenti è possibile proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo, per contestare sia il merito che la forma del provvedimento. Può capitare infatti che il procedimento amministrativo che culmina poi nella sospensione o di revoca dell’attestato sia viziato o abbia seguito un iter procedurale illegittimo o, altrimenti, che l’ENAC abbia disposto la sospensione o la revoca in assenza dei presupposti di fatto per emanare il provvedimento.

In entrambi i casi, nel consigliare vivamente di seguire comunque le disposizioni della Circolare e soprattutto del Regolamento, è opportuno chiarire che c’è sempre la possibilità, soprattutto quando si ritiene ingiusto un eventuale provvedimento sanzionatorio o disciplinare, di far valere le proprie ragioni davanti alle competente autorità giudiziarie.