
La competenza sullo spazio aereo è strettamente di ENAC, ma ciò non toglie l’autonomia del parco sulle regole da tenere a terra, compresa la possibilità di vietare l’accesso all’area protetta portando il drone con sé.
È ormai questione ampiamente dibattuta la disciplina del sorvolo delle aree naturali protette, essendo l’attuale quadro normativo intriso di difficoltà interpretative e, quindi, soggetto a molteplici conclusioni, spesso di senso opposto.
La questione interpretativa è resa ancor più difficoltosa dai vai interessi in gioco. Infatti, se da un lato gli interessi degli enti parco tesi alla tutela dell’avifauna sembravano innalzare un divieto assoluto di sorvolo coadiuvato dall’articolo 11, comma 3, lettera h) della Legge n. 394 del 1991, l’ENAC ha sempre sostenuto di essere il solo soggetto legittimato a disciplinare il sorvolo del territorio nazionale.
Anche a causa di questa sovrapposizione di competenze, non è agevole per gli operatori avere chiarimenti e linee guida omogenee che prescindano da divergenze interpretative. Ci sia dunque concessa l’opportunità di fare chiarezza su tale problematica
Come noto a tutti, dal 31 dicembre 2020 è applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e contestualmente sono decadute le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS ad esclusione delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e degli aspetti che rimangono di competenza di ciascun Stato Membro.
Il summenzionato Regolamento in vigore in Italia a decorrere dal 31 dicembre 2020, istituisce la zona geografica UAS. L’articolo 2, comma 4) del Regolamento UE 947/2019 definisce tale zona come uno spazio aereo determinato regolamentato dall’autorità dell’aviazione civile dello Stato Membro.
Ovviamente, per quanto riguarda il territorio italiano, tale onere spetta all’ENAC che al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, e all’ambiente, provvede ad agevolare, limitare o escludere del tutto le operazioni UAS. In altre parole, ciò significa che ai sensi del Regolamento UE 947/2019 le restrizioni al volo per gli operatori di UAS devono essere istituite dall’autorità competente per ogni Stato Membro, pertanto, in Italia, sarà soltanto l’ENAC a poter limitare il sorvolo di una particolare zona.
Dunque, per chiarezza espositiva, è l’ENAC a poter gestire e regolare lo spazio aereo nazionale. Stesso concetto vale per il sorvolo di parchi naturali e le zone soggette a protezione faunistica. Infatti, il divieto di sorvolo stabilito dalla famosa legge quadro sopra richiamata diventa effettivo esclusivamente quando il gestore della zona richiede l’istituzione di tale divieto (seguendo la procedura indicata dalla circolare ATM-03) e dopo un’attenta valutazione, tale richiesta venga approvata mediante pubblicazione del divieto di sorvolo sull’AIP Italia e (dunqeu) sul sito D-Flight. Pertanto, eventuali divieti di sorvolo istituiti dagli Enti Parco senza aver ottenuto l’approvazione dall’ENAC saranno privi di efficacia, e l’eventuale violazione degli stessi non sarà sanzionabile.
Naturalmente, poter sorvolare non significa potersi avvicinare a specie protette, bisognerà perciò evitare di danneggiare flora e fauna, e sarà necessario rispettare i restanti punti del regolamento della zona protetta sorvolata. Tuttavia, si tenga presente che anche nel caso in cui non ci sia un divieto di sorvolo istituito dall’ENAC, l’Ente Parco potrebbe vietare l’ingresso a chi trasporta un drone al fine di proibire il decollo e l’atterraggio da un’area interna al parco stesso.
Ciò detto, appare infine necessario soffermarsi brevemente su un ultimo punto. Infatti, il comma 3 dell’articolo 15 del Regolamento UE 947/2019 dispone che quando gli Stati membri definiscono le zone geografiche UAS, debbano provvedere a pubblicarle in un formato digitale unico a decorrere dal 1 gennaio 2022. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2022, divieti e restrizioni alle operazioni UAS dovranno essere ben visibili su sito D-Flight.
Insomma, una volta per tutte, le diverse interpretazioni di un quadro legislativo, già poco chiaro, non avranno voce in capitolo di fronte a quanto risulterà sul sito D-Flight.