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Buongiorno avvocato, ritengo di essere stato vittima di un episodio increscioso
da parte di una Agente di Polizia Locale al Vittoriale degli Italiani. Volendo fare alcune riprese dall’alto al Vittoriale degli Italiani (Salò, in provincia di Brescia) avvisiamo, per pura cortesia, un Agente che era presente con l ’auto di servizio del fatto che avremmo alzato in volo un piccolo drone , per un velocissimo sopralluogo aereo. L’agente non obbietta.Però qualche minuto dopo una diversa Agente della Polizia Locale mi passa a fianco e mentre va verso l’entrata del Vittoriale, senza salutare, né qualificarsi, né portare il berretto, mi dice in tono sgarbato che non posso volare con il drone, quindi di fatto vietandomene il volo: a suo dire per una norma del Regolamento del Comune di Gardone Riviera che indica che per i droni bisogna chiedere un permesso. Chiedo di vedere questo regolamento, perché contrasta con il Codice della Navigazione, ma non sa rispondere. Inoltre di questa norma comunale non trovo traccia sul sito del Comune. Cosa ne pensa?
Nel corso degli ultimi anni molte amministrazioni comunali hanno vietato o comunque limitato il sorvolo all’interno del proprio territorio di competenza. In vari comuni della Penisola infatti, è facile trovare regolamenti che dispongono generiche limitazioni per i sorvoli a bassa quota se non, addirittura, un assoluto divieto senza una specifica autorizzazione.
La questione relativa alle attribuzioni di competenza degli enti locali circa i divieti/limitazioni di sorvolo nei propri territori merita alcune precisazioni anche per permettere, sia ai cittadini che agli operatori interessati, di avere un quadro chiaro delle norme che disciplinano la materia.
Come noto, il Codice della Navigazione, dispone all’art. 793 che solo “l’ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l’ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale”. Con la Circolare ATM 03C, aggiornata al 18 gennaio 2021, l’ENAC ha poi disciplinato le modalità con cui sia i privati che la pubblica amministrazione possono richiedere un divieto di sorvolo sul territorio di competenza.
Ritornando sulla prassi (registrata in molteplici provvedimenti) di vietare e/o limitare il sorvolo, già nel 2019 l’ENAC ebbe ad inviare all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia una nota di chiarimento con cui invitava le amministrazioni comunali ad evitare di disciplinare una materia che ai sensi del Codice della Navigazione era di esclusiva competenza dell’Autorità dell’aviazione civile.
Chiaramente, la competenza in tema di regolamentazione dello spazio aereo riguarda tutti gli aeromobili, siano essi manned od unmanned. Con particolare riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto, anche il Regolamento europeo di esecuzione n. 2019/947 chiarisce – in coerenza con la disciplina prevista dal Codice della Navigazione – che solo l’autorità competente dello Stato Membro (e quindi non gli enti locali) ha il potere di individuare la zona geografica UAS, ossia la porzione di spazio aereo che agevola, limita o esclude le operazioni, al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali o all’ambiente.
Chiarito dunque che i Comuni non hanno competenza nella regolamentazione dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio, spesso è stato riconosciuto agli stessi un residuo spazio di competenza alla luce dell’art. 54 comma 4 del TUEL (Testo Unico Enti Locali, D.lgs. 267/2000), laddove è previsto che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Si tratta però di una ipotesi residua, eccezionale e comunque temporanea, peraltro fortemente delimitata anche da diverse pronunce della Corte Costituzionale, proprio per evitare l’abuso di tali ordinanze, che produrrebbe effetti fortemente distorsivi riguardo alla certezza del diritto. Ciò è tanto vero che il successivo art. 4 bis del TUEL dispone che tali ordinanze hanno la finalità di “prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, (..) l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”. Si tratta di ipotesi che, dunque, hanno poca attinenza con un generico divieto e/o limitazione di sorvolo.
Da ultimo, nell’ipotesi residua in cui dovesse essere comminata una sanzione amministrativa per violazione di un atto amministrativo comunale che vieta e/o limita il sorvolo nel proprio territorio, è molto probabile che il provvedimento sanzionatorio dovrà essere impugnato davanti al Giudice ordinario, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il quale potrebbe disapplicare gli atti amministrativi, posti a fondamento della sanzione, che dispongono divieti o limitazioni di sorvolo.