 L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ha ricevuto una super multa da 33 mila euro perché sorpreso a volare con l’assicurazione scaduta per il suo piccolo drone DJI. Come ci si può difendere in simili casi?
L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ha ricevuto una super multa da 33 mila euro perché sorpreso a volare con l’assicurazione scaduta per il suo piccolo drone DJI. Come ci si può difendere in simili casi?Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, clic qui
Buongiorno avvocato. Sono stato sorpreso dalle Forze dell’Ordine mentre facevo riprese con un piccolo drone. Ero in regola con attestati, e potevo volare in quella zona. Ma purtroppo avevo dimenticato l’assicurazione, che era scaduta da qualche mese. Ora devo pagare 33 mila euro di multa, una cifra altissima per un padre di famiglia, specie in un momento come questo dove si fatica ad arrivare a fine mese. Come posso difendermi, provare ad abbassarla o almeno rateizzarla? E perché mi chiedono una cifra così alta?
La cifra è davvero molto alta, ma i droni, anche piccoli, sono aeromobili e la sanzione deriva dall’ art. 1234 del Codice della Navigazione (Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri) prevede che “L’esercente, che fa circolare l’aeromobile senza aver contratto l’assicurazione prescritta nell’articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro”.
L’attuale formulazione, al pari di molti altri reati originariamente previsti nel Codice della Navigazione, sconta le modifiche apportate dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, dal titolo “Modifiche al sistema penale”, che ha trasferito la disciplina sanzionatoria di alcuni comportamenti illeciti dall’ambito del diritto penale a quello del diritto amministrativo, mutando la natura giuridica della sanzione. Conseguentemente, molti articoli del Codice della Navigazione hanno mutato la natura giuridica dell’illecito in essi previsto, che da penale è diventato solamente amministrativa.
Come l’art. 1234 del Codice, dunque, alcuni illeciti puniti con la multa o con l’ammenda, che costituivano rispettivamente delitto o contravvenzione, a seguito dell’intervento normativo disposto dalla Legge n. 689/1981, ora prevedono solamente l’applicazione di una sanzione amministrativa. Ciò ha comportato che la relativa sanzione dovesse essere irrogata secondo le regole del procedimento amministrativo, le cui tappe sono di fondamentale importanza per comprendere in che modo l’operatore può difendersi nel caso in cui una eventuale contestazione venga ritenuta ingiusta.
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Atti di accertamento
Il procedimento prende avvio con gli atti dell’accertamento, ossia con tutte quelle attività finalizzate alla verifica della sussistenza di un illecito amministrativo. Competenti ad accertare le violazioni amministrative, oltre all’Arma dei Carabinieri e alle forze di Polizia, sono gli enti addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, come nel nostro caso, l’ENAC. Una volta accertata la violazione, ossia quando sono stati acquisiti tutte le informazioni e i documenti necessari a verificare se sussiste un illecito, l’organo accertatore provvede alla contestazione della violazione. Ciò avviene mediante la predisposizione di un verbale di accertamento con il quale l’organo accertatore individua gli elementi di fatto e di diritto dell’illecito, citando le norme che si ritengono violate.
Scritti difensivi
L’art. 18 della L. n. 689/1981 stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere un’audizione all’autorità. Se c’è simile richiesta, l’autorità amministrativa ha l’obbligo di procedere all’audizione personale e comunica al richiedente il giorno in cui avverrà la sua audizione e verbalizza le sue dichiarazioni. La presentazione di scritti difensivi all’autorità amministrativa competente in base all’art. 17 della Legge n. 689/1981 produce un contenzioso che termina con un atto chiamato ordinanza che può essere di archiviazione o ingiuntiva. In ogni caso, in relazione agli argomenti di contestazione esposti negli scritti difensivi, l’organo accertatore deve predisporre delle controdeduzioni. All’esito del procedimento, l’Autorità emette un’ordinanza che può essere di archiviazione o di ingiunzione.
L’ordinanza
L’ordinanza di archiviazione è il provvedimento con il quale l’autorità amministrativa competente dispone l’archiviazione dell’accertamento, ritenendo che non è stato commesso alcun illecito. Ciò avviene quando l’accertamento è ritenuto infondato o “irregolare” (ad esempio per vizi procedurali o sostanziali, come errata applicazione di una normativa, travisamento dei fatti, eccesso di potere; termini di notificazione non rispettati, avvenuta prescrizione etc.).
Al contrario, se viene ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità emette un’ordinanza ingiunzione di pagamento. In tal caso, dunque, l’Autorità competente ordina al trasgressore di pagare una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione accertata, entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordine. Ciò avviene quando tale autorità ritiene l’accertamento fondato e il procedimento formalmente corretto. L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo, pertanto in caso di mancato pagamento consente di riscuotere coattivamente l’importo ingiunto, ovvero la sanzione più le spese. Al pari dell’ordinanza di archiviazione, l’ordinanza ingiunzione deve essere motivata, pena l’illegittimità dell’atto e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
L’opposizione
L’ordinanza di ingiunzione è opponibile. L’art. 3 della Legge 241/1990 (che disciplina i procedimenti amministrativi) prescrive che l’ordinanza ingiunzione deve contenere l’indicazione dei termini e del Giudice competente a ricevere l’opposizione. L’opposizione ad una ordinanza ingiunzione di pagamento si propone al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notifica e tale termine è perentorio, nel senso che oltre i 30 giorni non è possibile procedere ad opposizione. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con provvedimento da emettere alla prima udienza dell’opposizione. La sospensione dell’esecutività dell’ordinanza deve essere richiesta espressamente dall’interessato e il giudice la concede in presenza di gravi motivi.
Il procedimento di opposizione, si conclude con una sentenza che sarà:
- di rigetto integrale dell’opposizione, con l’effetto di conferma dell’ordinanza di ingiunzione;
- di accoglimento dell’opposizione qualora non sia provata sufficientemente la responsabilità dell’opponente (ed è compito dell’Autorità che ha emesso l’ordinanza di ingiunzione provarne la responsabilità nel procedimento), con l’effetto di annullare il provvedimento opposto;
- di parziale accoglimento dell’opposizione: in tal caso l’ordinanza o viene annullata parzialmente o modificata anche con riferimento all’ammontare della sanzione.
Ovviamente, la sentenza emessa all’esito del procedimento di opposizione segue tutti i gradi di impugnazione e può essere impugnata davanti alla Corte di Appello competente per territorio. La sentenza emessa davanti la Corte di Appello, nel caso in cui dovesse confermare la sentenza di primo grado, può essere oggetto di ricorso in Cassazione.
 





