Pubblicato il 18 agosto sulla Gazzetta Ufficiale il decreto emesso nel giugno 2022, norma e definisce le modalità dell’utilizzo dei droni nelle situazioni di contrasto del terrorismo e
nella prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.
Volendo riassumere e semplificare, questo decreto abroga e sostituisce alcune precedenti disposizioni, permettendo alle Forze di Polizia indicate, di utilizzare con maggiore “snellezza” i propri UAS o droni.
Istituendo eventualmente un registro di immatricolazione interno, facendo formare i propri piloti presso centri di addestramento debitamente autorizzati e certificati.
Usando i droni nel contesto di molteplici operazioni di controllo del territorio e prevenzione e/o contrasto di crimini; nelle giurisdizione dei compiti istituzionali dei vari corpi di Polizia interessati e nelle situazioni emergenziali.
Un estratto del documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (22A04722) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2022) prevede che i droni o UAS, siano usati oltre che per la finalità sopra indicate anche nel contesti di:
Polizia di Stato per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
l’Arma dei Carabinieri per la:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni
alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e
culturale nazionale;
il Corpo della Guardia di Finanza per:
1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento;
3) l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le speciali modalità operative di impiego degli UAS (droni) sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, seguendo un protocollo tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia con ENAC, che ne disciplina l’impiego anche nelle situazioni di emergenza, d’intesa con i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

I droni utilizzati delle Forze di Polizia devono essere immatricolati:
a) nel registro degli aeromobili militari del Ministero della Difesa, fermo restando quanto previsto nel decreto del Ministro dell’interno 29 marzo 1983;
b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di Polizia;
c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall’ENAC per il tramite di apposito soggetto delegato, secondo le specifiche previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.
Titoli o qualifiche di pilotaggio
La conduzione dei droni o UAV di peso inferiore a 25 chilogrammi o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e’ affidata a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR dell’Aeronautica Militare o munito di specifico titolo rilasciato da un Centro di addestramento certificato dall’ENAC.
Per droni di peso superiore a 25 Kg o 20 Kg se iscritto al registro aeromobili, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC e certificato dall’Aeronautica Militare, sentite le Forze di polizia interessate.
Procedure operative decollo e atterraggio droni sotto i 25 Kg
Gli UAS impiegati nell’ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano di massima, nella medesima località.
Quelli superiori a 25 kg o a 20 Kg se iscritti iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





