Droni e attività aeromodellistica nei campi volo – le FAQ di ENAC

Esiste da sempre una rivalità storica tra aeromodellisti e utilizzatori di droni; i primi vedono malvolentieri le attività dei secondi anche se i droni  sono auto costruiti e quindi conformi alle attività modellistiche in senso lato.
Ciò nonostante i regolamenti aeronautici hanno accorpato le regole per il volo aeromodellistico a quelle dei droni o UAS come vengono definiti oggigiorno.

Esiste una eccezione fortemente voluta da alcune associazioni aeromodellistiche europee che ha spinto EASA a formulare un regolamento poi adottato dagli Stati membri, che preveda alcune facilitazioni, ma comunque gravate sempre da un iter burocratico, per le attività aeromodellistiche standard presso i campi voli.

In data 22 marzo l’ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, aggiorna sul proprio portale la pagina delle FAQ che contiene l’elenco degli adempimenti necessari per poter ottenere un riconoscimento ovvero una autorizzazione ad operare secondo gli standard previsti dal regolamento europeo.

Dal sito dell’Ente si legge pertanto:

Autorizzazione ai sensi dell’ art. 16 del Reg. (UE) 2019/947

I club o le associazioni di aeromodellismo, definiti come da art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, titolati a richiedere una autorizzazione ad art. 16, devono possedere i seguenti requisiti:

a: personalità giuridica oppure riconosciuti con decreto prefettizio e iscritti nel Registro unico nazionale terzo settore), e

b: riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (oppure iscritti nel Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

I club o associazioni che non soddisfano i suddetti requisiti (ad eccezione dei casi di cui al successivo paragrafo 5), non possono richiedere direttamente l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947 ma possono, in alternativa, affiliarsi/aggregarsi ad altro club/associazione di aeromodellismo in possesso dei requisiti, già autorizzata o in corso di autorizzazione, operando come una (o più) delle sue basi secondarie.

Le procedure per richiedere le autorizzazioni non sono state gradite da molti club o associazioni, in quanto riportano procedure burocratiche e adempimenti molto simili a quelli ben noti agli operatori di UAS per le operazioni Specific.
immagine di accountable manager
Tra gli adempimenti obbligatori, occorre presentare in fase di istanza un vero e proprio Manuale delle Operazioni, (simile a quello degli UAS), bisogna nominare un Responsabile delle Operazioni e un Accountable manager; inoltre la associazione o il club si devono registrare come Operatore sul portale D-flight

Volendo fare un paragone, le attività aeromodellistiche presso un campo volo autorizzato, sono in effetti vere e proprie operazioni che non rientrano nella categoria Open, e molti requisiti di sicurezza sono assolti dai responsabili del club o associazione.
Tra i vantaggi ci sono quelli di poter operare con aeromodelli o droni superiori ai 25Kg, di poter superare la altezza massima di 120 metri e una deroga all’età minima del pilota.

E per i campi volo che non vogliono o possono fare richiesta?

Per le associazione che non rispettano i requisiti giuridici, non sono ASD iscritte al terzo settore ad esempio o non riescono a completare i manuali richiesti, esistono una paio di alternative:

  • La prima come evidenziata da ENAC consiste nell’affiliarsi, o aggregarsi ad una altra associazione già autorizzata e diventare quindi una sua base secondaria. (Esattamente come succede per i Centri di Addestramento ora Entità Riconosciute che possiedono diverse basi secondarie nella quali effettuare l’addestramento pratico)
  • La seconda opzione consiste nella possibilità che ogni socio, sia iscritto come Operatore sul portale d-flight, apponga il proprio codice operatore sull’aeromodello, sia assicurato e sia in possesso di un adeguato attestato di competenza a partire da quello A1-A3.
    Proprio come se stesse pilotando un drone, per buona pace degli aeromodellisti vecchio stampo.

ENAC precisa anche che e riportiamo fedelmente:

assicurazione per droni con tutela legale
Fino al 30 giugno 2023, all’interno delle aree istituite dall’ENAC e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, gli aeromodellisti in possesso degli attestati di pilota UAS A1/A3 o dell’abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciata dall’Aero Club d’Italia possono svolgere attività, esclusivamente in VLOS, anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’Art. 16 del reg. UE 2019/947.

Le aree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 con scadenza 31 dicembre 2022 sono estese d’ufficio fino al 30 giugno 2023.

Applicazione “Grandfather Right” oltre il 30 giugno 2023

In alternativa a quanto sopra riportato, in virtù dell’applicazione del concetto di “Grandfather Right”, tutte le associazioni che hanno dimostrato l’applicazione delle buone pratiche e alla data del 23.03.2023 risultano detentrici di un’area istituita per attività aeromodellistica, come riportato in AIP ENR 5.5.3-1, potranno presentare domanda di autorizzazione, ai sensi dell’Art. 16 del Reg. (UE) 2019/947, per continuare a svolgere le proprie attività in predette aree fino al 30 Giugno 2024 come di seguito indicato.

Entro il 31 maggio 2023, i club/le associazioni possono presentare la domanda di Autorizzazione ai sensi dell’Art. 16 del Reg (EU) 2019/947 inviando la “Domanda di Autorizzazione per Club/Associazioni aeromodellistiche” come indicato al paragrafo 3 corredata dei seguenti allegati:

  1. la dichiarazione a firma del Rappresentante dell’Associazione che nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda non hanno avuto inconvenienti o circostanze che hanno, o avrebbero, potuto pregiudicare la sicurezza delle operazioni degli aeromodelli o di altro traffico pilotato con essi interferente;
  2. le procedure operative e addestrative attualmente in uso presso il proprio Club/Associazione, nelle more dell’elaborazione del Manuale delle Operazioni in accordo al formato scaricabile dal sito Internet di ENAC (qualora non ancora elaborato);
  3. Dichiarazione di impegno, a firma del Rappresentante dell’Associazione, di ottemperare ai requisiti previsti di cui al punto 2(a) e 2(b) entro la data del 30 giugno 2024.

L’effetto dell’applicazione di tale procedura consentirà alle Associazioni attualmente non ancora in possesso dei requisiti giuridici di essere autorizzate, esclusivamente in via transitoria, ad operare in accordo all’Art.16, a condizione che si impegnino ad ottenere tali requisiti entro il termine del 30 giugno 2024 pena la decadenza di ufficio della validità dell’autorizzazione e dell’uso della relativa area geografica.

Adempimenti amministrativi

Per poter ottenere l’autorizzazione, oltre alla presentazione delle domande e relativi allegati, bisognerà effettuare il versamento di alcune somme. Anche qui riportiamo quanto scritto sul portale della Autorithy nazionale:

Fatturazione

I diritti per il rilascio dell’autorizzazione per ogni club/associazione di aeromodellisti sono pari a 309 euro, ai quali sommare un diritto di prestazione, per ogni base operativa successiva alla seconda, quantificato in 90 euro (art. 20 Regolamento delle tariffe di Enac), mediante bonifico, specificando nella causale “Rilascio Autorizzazione Art.16”.

I club/ Le associazioni, che hanno già provveduto ad effettuare pagamenti per estensione di validità dell’area o per modifica del tipo di attività, dovranno provvedere al pagamento, tramite bonifico, della differenza fra quanto già pagato e la cifra totale dovuta per il rilascio dell’autorizzazione ad Art. 16 (199 euro ai quali sommare 90 euro per ogni base operativa successiva alla seconda).

Una volta autorizzato, il Club/Associazione di aeromodellisti sarà sottoposto a sorveglianza da parte di ENAC in accordo all’Art. 18 del Reg. (EU) 2019/947 e verserà i relativi diritti come da Regolamento delle Tariffe dell’ENAC.

Pubblicazione del campo volo nella cartografia AIP

Una volta ottenuta l’autorizzazione ENAC provvederà pubblicare o aggiornare la cartografia AIP inserendo le coordinate e altri dati nella ENR 5.5.3-1

Consigliamo la lettura di questo documento, per comprendere obblighi e permessi, prima di iniziare il percorso per ottenere l’autorizzazione ad operare ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (EU) 2019/947.

Maggiori info sula pagina ufficiale di ENAC cliccando su questo link.

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