Cosa sono i “Droni Legacy”?

In questi giorni di cambiamenti normativi, durante i quali circolano tantissimi video, articoli e tabelle sulle nuove classi dei droni, molti nostri lettori si sono imbattuti nell’espressione “drone legacy”.

“Si tratta di un nuovo tipo di drone? Quali sono i droni legacy? Che caratteristiche hanno? Perché si chiamano così?”, sono queste le domande più gettonate che ci sono arrivate da diversi lettori in cerca di chiarimenti. A beneficio di tutti, allora, abbiamo pensato di scrivere un breve articolo che spieghi in modo semplice di cosa si tratta.

Come nascono i droni legacy

Dal primo gennaio di quest’anno è entrato pienamente in vigore il nuovo regolamento europeo sui droni, con le varie classi da C0 a C6 e i rispettivi requisiti, ai quali ogni nuovo drone immesso sul mercato dovrà essere uniformato.

Cosa succede però ai droni non marcati che sono stati immessi sul mercato prima di questa fatidica data? Ecco, sono proprio questi i “droni legacy” di cui stiamo parlando.

Cosa dice la UE

Nell’articolo 20 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/ 947 DELLA COMMISSIONE, questi droni, sebbene sprovvisti di marcatura, possono continuare ad essere usati anche dopo il giorno 01/01/2024 in base alle seguenti condizioni:

  • a) nella sottocategoria A1, a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 250 g, compreso il carico utile;
  • b) nella sottocategoria A3, a condizione che l’aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, compreso il carburante e il carico utile.

C’è però un problema intrinseco, perché in base al regolamento 2019/945 e 2019/947 l’MTOM in questione deve essere dichiarato dal produttore (e riportato nel manuale d’uso che il pilota deve portare sempre con sé), mentre nei fatti praticamente nessun modello di drone legacy riporta questo specifico dato, facendo generalmente riferimento solo al “peso” del dispositivo (che non è la stessa cosa).

945/2019
28) «massa massima al decollo» (maximum take-off mass, «MTOM»): la massa massima dell’UA, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l’UA;
947/2019;
22) «massa massima al decollo» («MTOM»):la massa massima dell’aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, quale definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l’esercizio dell’aeromobile senza equipaggio;

L’interpretazione di EASA

A mischiare le carte in tavola è poi arrivata una recente interpretazione di EASA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, secondo la quale il pilota potrebbe in modo autonomo pesare il drone prima del decollo per verificare la MTOM e quindi volare in A1 o A3 in base al risultato della sua misurazione.

Come è evidente, dunque, la legge della Commissione Europea e l’interpretazione di EASA non vanno di pari passo, perché per la prima l’MTOM dei droni legacy deve essere riportato ufficialmente dal produttore, mentre la seconda accetterebbe che il singolo pilota si occupi di stabilire questa grandezza in totale autonomia, pesando il drone prima del decollo. Si tratta di una differenza piccola, ma che in caso di controlli o peggio incidenti può fare tutta la differenza del mondo.

Insomma, volendo attenersi alla perfezione al regolamento UE, chi oggi possiede un drone legacy senza MTOM ufficiale dichiarata dal produttore potrebbe volare solo in categoria Specific, con tanto di attestato per la suddetta categoria o per gli Scenari Standard, ad esempio, e modulo per l’Identificazione Remota Diretta.
Invece, scegliendo di seguire l’interpretazione fornita da EASA, lo stesso pilota potrebbe pesarsi il drone e volare in categoria Open A1 o A3 a seconda che il peso sulla bilancia risulti sino a 249 grammi o da 250 grammi in su.

Droni Legacy e Assicurazioni

Ecco perché in redazione ci sono arrivate molte richieste di chiarimenti anche per quanto riguarda gli aspetti assicurativi dei droni legacy. Su questo fronte, al fine di tranquillizzare gli aderenti alle polizze collettive offerte in convenzione ai nostri soci abbonati (assicurazioni), abbiamo già richiesto una appendice di precisazione che spieghi che sono coperti anche i droni non marcati, in base al loro semplice peso e non al loro MTOM (che non è dichiarato dal produttore). Del resto agli assicuratori interessa il peso vero e proprio del drone, per una mera questione matematica.
Nella appendice di precisazione troveremo quindi la seguente dicitura:
“Si precisa che in relazione agli UAS assicurati privi di marcatura di classe o di dichiarazione MTOM del costruttore/fabbricante, si farà riferimento al “valore di massa al decollo” rilevato tramite pesatura dall’operatore / pilota UA o tramite indicazioni del costruttore/fabbricante.”

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