Droni e Zone Rosse presenti su D-flight, come richiedere i permessi

articolo a cura di Michele Caffagni

Carissimi lettori di DronEzine,
Per quanti di voi ancora non mi conoscessero, sono Michele Caffagni e sono il fondatore della società 360° Drone (www.360drone.it). Ci occupiamo di autorizzazioni al volo e pratiche amministrative per l’uso corretto e sicuro dei nostri aeromobili a pilotaggio remoto (droni), sia per voli professionali che per voli ricreativi, ma anche di fornire alla pubblica amministrazione una formazione sulle normative vigenti (https://www.dronezine.it/450268/droni-formazione-enti-parco-da-oggi-e-realta/).

Con questo articolo desidero aiutare i lettori di DronEzine a capire meglio le norme e le richieste di permesso per volare nelle “zone rosse” di D-flight.

Come tutti sappiamo, il portale di riferimento per le zone vietate istituito da ENAC, in applicazione del Reg. EU 947/2019 è D-flight ( https://www.d-flight.it/new_portal/ ) ed è obbligatorio registrarsi gratuitamente per poter vedere tutta la cartografia in vigore per l’Italia. D-flight di fatto replica le AIP, riporta le zone vietate aeroportuali e i NOTAM ed è il modo più facile e veloce per determinare se sia possibile volare in una determinata area, anche se a volte non è facile intuire a chi chiedere le autorizzazioni.
Come sappiamo, la categoria “Aperta” o “Open” può volare in moltissime zone, può volare in centro abitato e vicino alle persone ma non può sorvolare zone aeroportuali e militari e deve sempre rispettare il volo VLOS e i 120m AGL, tranne nei casi in cui D-flight non imponga quote più basse.

Sul sito D-flight, le zone diverse dalle aree rosse sono colorate in arancione, giallo e azzurro e identificano le cosiddette “zone geografiche” che, in sintesi, sono porzioni verticali di spazio aereo in cui, in categoria Open non è possibile volare (dato il rischio intrinseco all’operazione) e che spesso si trovano in prossimità di aeroporti, come riportato anche all’interno del Reg.EU 947/2019.

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Le dimensioni delle aree vietate di D-Flight e le indicazioni per le zone geografiche, insieme alla maggior parte delle procedure di autorizzazione, sono contenute nella circolare ATM-09A di ENAC, che possiamo considerare come se fosse un “manuale d’uso” di D-flight per tutte le operazioni in categoria Specific ma che, andando ad analizzare profondamente la circolare, ci garantisce anche importanti dettagli su quelle che sono le zone proibite (P), le zone regolamentare (R) e le zone pericolose (D) insieme alle aree “ad esse assimilabili” (come aree per i lanci paracadutisti e attività di lavoro aereo – art. 5.1) e la metodologia di autorizzazione per le stesse.

Per comprendere le procedure autorizzative è necessario applicare l’art. 5.3 della circolare ATM-09A, che riporta in modo chiaro come eventuali deroghe a tali aree siano ottenibili applicando agli aeromobili senza equipaggio le procedure previste per gli aeromobili con equipaggio della serie ATM delle circolari di ENAC.

Sebbene non si faccia diretto riferimento ad una circolare in particolare, è sufficiente una rapida occhiata al sito di ENAC, nella sezione delle circolari ATM, per capire che la sola circolare applicabile sia la circolare ATM-05B e, leggendo attentamente la circolare (che comunque contiene moltissime informazioni utili ad altre tipologie di operazioni) ci si potrà soffermare con sicurezza all’art. 11 che chiude perfettamente il nostro ragionamento, scrivendo:

“Le operazioni all’interno delle zone regolamentare (R) quando attive, delle zone vietate (P) nonché delle zone soggette a restrizione di varia natura pubblicate in AIP-Italia ENR 5, sono subordinate a nulla osta rilasciato direttamente dalle competenti Amministrazioni che hanno richiesto (originatore) l’istituzione delle suddette zone.”

Come si evince in modo inequivocabile, tutte le richieste di autorizzazione per le aree pubblicate su AIP-Italia, nella sezione ENR 5 (quindi anche i Parchi) devono sempre essere richieste applicando la circolare ATM-05B che, oltre a fornire il modello da compilare, prevede sia corrisposta una marca da bollo da 16€, che la pratica sia sempre inviata all’originatore dell’area e, solo per conoscenza e competenza, ad ENAC, per tutte le verifiche relative al volo e alla documentazione del pilota.

All’art.11.1, ENAC ci consente di comprendere anche i 3 casi particolari per cui si dovranno applicare i paragrafi A), B) e C), in base all’esigenza:

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  1. Per le aree del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria): PEC almeno con 15 giorni di preavviso e solo per operazioni di lavoro dimostrabile

  2. Per le aree di competenza della Prefettura: PEC con almeno 10 giorni di preavviso

  3. Parchi, zone lanci paracadutisti e simili, pubblicati nella sezione AIP-Italia ENR 5: Mail o pec con il modello ATM-05B. Nel caso si invii una mail sarà poi dovere del richiedente trasmettere ugualmente copia della richiesta ad ENAC, a mezzo pec.

Anche se non è indicato nella circolare, essendo applicabile anche per gli aeromobili con equipaggio, è bene ricordare di inviare tutti i documenti del pilota, l’assicurazione e, nel caso del DAP, una lettera di incarico o una fattura che attesti l’incarico di lavoro, unitamente ad una marca da bollo da 16€, da apporre sul modello.

ENAC ha anche da poco aggiornato la sezione “Contatti” sul suo sito ufficiale:

aggiornamento del 15/02/2024
Per le richieste di operazioni in zone soggette a restrizioni, nel fare riferimento a quanto indicato nel capitolo 11 della circolare ATM-05B, la frase “nonché, per conoscenza, a ENAC – Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo (protocollo@pec.enac.gov.it – aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it);” è da intendersi “nonché, per conoscenza, a ENAC – Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa (mobilita.innovativa@enac.gov.it )”

N.B.: Per evitare errori, oltre a seguire le indicazioni della circolare ATM-05B, è utile mettere in copia entrambi gli indirizzi mail della Direzione Spazio Aereo.

Nel pieno rispetto dell’art. 687 del codice della navigazione, ENAC ha l’autorità per imporre le procedure e i costi da applicare per le richieste di autorizzazione.
Anche se a volte gli Enti richiedono altre procedure, altri costi o altri moduli per la richiesta di autorizzazione al sorvolo e all’utilizzo dello spazio aereo, la procedura qui riportata è attualmente quella ufficiale (e sicuramente più completa) per essere certi di agire secondo la normativa vigente.

Contrariamente a quanto si pensi comunemente o che si riporta su fonti meno affidabili della rivista DronEzine, è quindi possibile volare legalmente anche in “Categoria Aperta” (A1/A3 o A2) in tutte quelle zone che su D-flight sono identificate come vietate, chiedendo le dovute autorizzazioni, senza necessità di richiedere alcun NOTAM o senza dover possedere l’attestato Specific.

Ritengo personalmente che questo sia sicuramente un tentativo da parte di ENAC di omologare il processo autorizzativo a tutto il territorio nazionale, eliminando il paradigma secondo il quale con i droni non si può volare da nessuna parte o richiedendo NOTAM ovunque.
È certamente un processo che in futuro potrà essere migliorato, che ad oggi viene rispettato solo da pochi Enti ma chiedere di rispettare queste direttive a chi rilascia i permessi non è sicuramente sbagliato e potrà agevolare moltissimo tutti i piloti che oggi non sanno dove poter far decollare i propri droni.

Anche se ad oggi siamo ancora lontani da una procedura adeguata a tutti gli utenti o che agevoli le pubbliche amministrazioni, è sempre bene tener presente che il drone si è inserito con prepotenza nello scenario normativo e che risulta particolarmente difficile trovare il giusto passo tra innovazione e regolamentazione.

Tutti i piloti, come utenti dell’aria e come cittadini, possono iniziare a supportare gli Enti o chi non è del settore nel comprendere meglio le stringenti regole del volo (ad esempio, inviando le richieste secondo la circolare ATM-05B, art. 11) e, solo così facendo, si potrà iniziare ad aprire un dialogo diverso e virtuoso che porterà ad un rinnovato rispetto tra i piloti e gli Enti, facendo rispettare i propri diritti.

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