Droni sul parco dei Monti Sibillini, professionista fa ricorso al Consiglio di Stato

l’Italia spesso denominata anche il Belpaese è una splendida nazione circondata dal mare, immersa nel verde con una biodiversità di fauna e flora, davvero invidiabili.
Ed è compito dell’uomo essere responsabile e proteggere la natura dai processi di antropizzazione estrema. Sembrerebbe un ossimoro, ma è proprio quello che si cerca e si deve fare.

In questa pagine abbiamo più volte parlato e discusso dell’uso o meglio dei dinieghi ricevuti in richiesta del sorvolo con i droni di molti Parchi Nazionali o parchi minori, in quanto si potrebbe disturbare l’avio-fauna o le specie protette.
Il sorvolo nei Parchi con gli UAS, non è sempre vietato, anzi dal punto di vista aeronautico, sono vietati solo i sorvoli con droni o UAS, nelle zone che hanno fatto esplicita richiesta di segregazione dello spazio aereo, e registrate sulla cartografia aeronautica AIP (che vale per i mezzi “manned“, con pilota a bordo) e riportate D-flight che invece è il riferimento per i piloti di droni.

Purtroppo per la disomogeneità delle amministrazioni dei parchi alla quale sicuramente concorrono anche altri fattori, spesso sono esposti divieti e negazioni al volo con i droni, persino se le aree del Parco, non sono segnalate come vietate o per le quali occorra richiedere autorizzazione per il loro sorvolo.

La sintesi

In questo articolo Caffagni ha presentato la sua richiesta di sorvolo al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, seguendo le procedure indicate da ENAC, che includevano la verifica degli attestati del pilota, del tipo di drone utilizzato e delle quote da rispettare. Ma nonostante la richiesta fosse formalmente corretta e non ci fossero pareri negativi da parte di ENAC, il Parco ha emesso un diniego basato sulla mancanza di valutazione dell’uso delle immagini registrate dal drone.

Lasciamo la parola al consulente Michele Caffagni, che ci racconterà nei dettagli cosa e come sia accaduto e del su ricorso.


Articolo di Michele Caffagni

Carissimi lettori di DronEzine,
oggi vi raccontiamo l’ennesimo tentativo della pubblica amministrazione di scavalcare le norme ma anche dell’ennesimo tentativo da parte nostra di farle rispettare, in questo caso nei confronti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La storia

Ad aprile di quest’anno (2024 n.d.r.), a seguito dell’ennesimo diniego da parte dell’ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ho deciso di proseguire con il ricorso al Consiglio di Stato per oppormi al provvedimento, che a mio parere non sembrerebbe legittimo.
Questo ricorso al Consiglio di Stato è possibile grazie alla collaborazione con lo Studio Legale dell’avvocato Luigi Parenti di Roma , che mi assiste nella parte legale del procedimento e a cui ho fornito parzialmente la mia collaborazione per la parte aeronautica degli UAS, rimanendo una materia nuova e complessa.
Tale procedimento si è reso necessario dopo molti e vani tentativi di conciliare le esigenze lavorative della ditta che rappresento con le norme e le procedure del Parco dei Sibillini, che ad oggi sembrano inconciliabili.

Tutto OK per l’istruttoria

Avendo ricevuto una lettera d’incarico per ottenere alcune riprese aeree con drone su Castelluccio di Norcia per un sito che ancora è in progettazione (e che sarebbe stato costruito con le foto ottenute da drone), ed essendo tranquillo rispetto alla procedura di richiesta, ho inviato all’Ente il modello ATM-05B, come indicato dalla circolare ATM-05B all’art. 11.1, insieme alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) prevista dall’ente parco.
L’istruttoria, inviata sia all’ente che ha richiesto la zona vietata (e che quindi potrà rilasciare il nulla osta di competenza) sia all’ENAC per quanto di competenza, (per le verifiche aeronautiche come gli attestati del pilota, il tipo di drone utilizzato e le quote da rispettare), risultava formalmente corretta e quindi non sono stati espressi pareri negativi al sorvolo a causa dell’istruttoria.

Conformità delle immagini

L’ente parco, applicando l’art. 10-bis della Legge 241/90 relativa al procedimento amministrativo, ha richiesto chiaramente informazioni sull’uso delle immagini perché devono essere valutate secondo i criteri dell’ente parco e dichiarate conformi alle finalità dell’ente (ad esempio non pubblicandole su un sito dedicato alla caccia), oltre ad essere soggette al pagamento di una quota non definita tra 1.500€ e 10.000€.

immagine di sibillini diritto immagine

Tale somma deve essere versata dal richiedente e in maniera anticipata rispetto al volo, anche se non le immagini non sono ancora state ottenute né utilizzate.
Per questo, nelle note integrative, si evidenziava che l’art. 3 del DPR 367/2000 esplicita che le riprese aeree sono ottenibili “senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici”, e considerando anche i droni come aeromobili, l’articolo è calzante rispetto alla possibilità di ottenere le immagini e le riprese senza che si debbano esprimere pareri afferenti alle stesse, specialmente perché una foto, priva del proprio contesto, rimane una semplice foto.

Per di più, si è trasmessa la volontà da parte mia e del mio committente di dare all’ente un accesso riservato prima che il sito venga pubblicato, per consentire al parco la visione dei contenuti, la valutazione degli stessi e la richiesta economica, che in questo caso sarebbe aderente all’effettivo valore delle riprese ottenute ed effettivamente utilizzate.

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Nonostante tutto, si ottiene un parere negativo

immagine di diniego sibillini

Purtroppo e nonostante tutto, l’ente parco ha proceduto ugualmente con l’emissione del diniego e, concluse le possibilità di dialogo, ho deciso di procedere al Consiglio di Stato perché un diniego espresso sulla base della mancata finalità dell’uso delle riprese e sulle loro finalità, quando queste non sono nemmeno state ottenute, mi è sembrato come essere multati in auto per aver investito un passante, ma da casa e con le chiavi della macchina nel cassetto.

Ricorso al Consiglio di Stato

Rispetto al TAR, questo procedimento ci consente di trasmettere il nostro ricorso a svariati altri enti, che dovranno entro il termine di 90 giorni procedere ad inviare una “relazione” di risposta, con il proprio parere di competenza, rispetto all’accadimento.
Tra i vari enti che abbiamo coinvolto troviamo: ENAC, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Regione Marche.

Prima ipotesi, nessuna opposizione

Dopo aver ricevuto le risposte, se l’ente parco non deciderà di opporsi al procedimento, potremo scrivere altre memorie ed inviare tutta la documentazione, compresa quella degli enti coinvolti, al Consiglio di Stato composto da 12 magistrati che, riunendosi, delibereranno la sentenza che verrà firmata dal Presidente della Repubblica in persona e che diventerà un DPR (Decreto del Presidente della Repubblica), quindi immediatamente esecutivo.

Seconda ipotesi, opposizione da parte dell’Ente Parco

Se invece l’ente parco dei Monti Sibillini decidesse di opporsi, il provvedimento verrebbe trattato come un semplice ricorso al TAR, come nel caso che mi ha visto protagonista nei confronti del parco archeologico del Colosseo
ENAC, nell’esercizio delle proprie competenze, ha concesso lo spazio aereo esclusivamente per la tutela dell’ambiente e della fauna mentre l’ente, nel dare il diniego al sorvolo, non cita in alcun passaggio del provvedimento, dichiarando che il motivo applicabile è solo la mancanza di valutazione dell’uso delle immagini.

Sebbene il Reg. EU 2019/947 art. 15 dichiari che sia l’ENAC (come unica autorità nazionale per l’aviazione civile) a determinare le procedure di permeazione delle zone vietate, il parco impone che le richieste possano essere inviate esclusivamente per motivi di lavoro documentato, senza fornire alcun documento o valutazione relativamente all’impatto che i droni potrebbero avere nei confronti della fauna da tutelare e senza differenziare in alcun modo le zone a riserva integrale rispetto ai centri abitati dove il passaggio di un drone non può certamente fare più danni del traffico cittadino, anche di un piccolo borgo.

Il ruolo di ENAC

È utile osservare che, all’interno del ricorso, si è posta particolare attenzione al ruolo dell’ENAC per la gestione dello spazio aereo e delle norme del settore della navigazione aerea, anche in funzione dei regolamenti europei come il Reg. EU 1139/2018, il Reg. EU 2019/947 e il Reg. EU 2019/945 che hanno sempre e in qualsiasi caso applicazione anche sul territorio dello Stato italiano, benché altri enti ignorino (per volontà o non conoscenza) tali direttive.
Ho deciso di intraprendere questa ed altre iniziative per far valere i diritti di tutti i piloti di droni che oggi si vedono sempre negare le autorizzazioni per motivazioni difformi dalle norme vigenti e per tentare di cambiare il panorama italiano per i sorvoli con aeromobili a pilotaggio remoto.

immagine di ricorso sibillini enac

Quello che è successo con il Parco dei Monti Sibillini non riesce davvero a spiegare dove sia finito l’interesse ambientale (che pare essere subordinato alla richiesta di denaro) rispetto al reale problema che un drone potrebbe creare se non debitamente approfondito, studiato e normato, dando finalmente una risposta aggiornata e realmente conservativa per le specie protette che è giusto tutelare e proteggere.

Desidero davvero che il mondo dei piloti di droni, trovi il giusto spazio nel panorama italiano e che non sia sempre considerato un gruppo di “incivili che deturpa l’ambiente, perché tutti conosciamo le bellezze del volo con drone e quanto questo potrebbe valorizzare ulteriormente il nostro bel paese e, in qualsiasi modo si possa evolvere questa situazione, la cosa che trovo rilevante è che ora i Ministeri hanno ricevuto l’evidenza indiscutibile che i droni devono essere normati in modo più organico e non è possibile lasciare il settore droni alla totale deriva del singolo ente, ricorrendo l’avanzamento tecnologico o applicando norme del 1991 come la Legge 394/91 per le aree protette.


immagine di michele caffagni wChi è Michele Caffagni
Fondatore della società 360° Drone www.360drone.it  che da sempre si occupa di assistere i piloti e gli operatori per le richieste di permessi “in zona rossa” per nome e conto terzi.
Le sue consulenze sono richieste e apprezzate per il sorvolo anche di ambiti cittadini, delle maggiori città turistiche italiane: Roma, Perugia, Portofino e Palermo.

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