Condannato abusivo per aver volato con il drone sul duomo di Milano

Arrivata a sentenza la prima denuncia penale per un dronista abusivo “pizzicato” dalla Polizia Locale di Milano per un volo sul Duomo. Il pubblico ministero aveva chiesto 15 giorni di arresto, la difesa aveva chiesto che il fatto non costituisse reato e alla fine il giudice monocratico ha condannato e applicato una pena pecuniaria, il pagamento delle spese processuali e la confisca del drone, un Phantom 4.
Abbiamo chiesto a Gabriele Di Marino, primo dirigente della Polizia di Stato, di commentare per Dronezine questa importante sentenza, la prima di cui abbiamo notizia in Italia. Una sentenza chiave che spiega molto di come effettivamente i tribunali trattano la materia delle violazioni di professionisti e hobbisti.

(Nota: l’immagine di apertura è uno scatto legittimo dell’agenzia 123rf, puramente illustrativa e non c’entra nulla con i fatti contestati)

immagine di polizialocaleLa Polizia Locale di Milano è molto attiva nel contrasto all’abusivismo con i droni nel capoluogo lombardo. “Abbiamo già sequestrato una decina di droni” ci dicono, “Tra cui attrezzatura molto sofisticata di una televisione brasiliana che stava riprendendo immagini professionali in centro senza nessuna autorizzazione, o il famoso evento in cui un drone in atterraggio di un turista straniero aveva ferito al volto un passante, ma anche ragazzi che si facevano dei selfie in pieno centro”.

Ai sequestri degli agenti segue una denuncia penale, il che per l’imputato significa doversi certamente pagare un legale, e in caso di condanna anche le spese di processo.

Gabriele Di Marino ci spiega la sentenza

 

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Gabriele Di Marino (a sinistra) con Luca Masali e Marco De Francesco di Cabi Broker al convegno di DronEzine  al Dronitaly

Al DronItaly, in occasione del Convegno organizzato da Dronezine “APR, sicurezza a terra e nei cieli: la categoria Open spaventa, ma è indispensabile” abbiamo chiesto al nostro relatore Gabriele Di Marino, Primo Dirigente della Polizia di Stato, un commento della Sentenza n. 5825 del 2018, la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha recentemente condannato un individuo che, senza alcuna autorizzazione, ad agosto 2017, pilotava un drone in Piazza Duomo a Milano. Il volo abusivo veniva interrotto dall’intimazione di una pattuglia della Polizia Municipale di Milano cui il pilota obbediva senza problemi.

immagine di sentenza drone miQuali conseguenze ha avuto questa trasgressione ?

Dalla Sentenza, sul piano dei fatti, emergono due aspetti positivi. Il primo e più importante è che il volo non ha arrecato danni a beni e persone. Rimane, però l’evento penale, ossia la lesione alla sicurezza della navigazione, bene giuridico da tutelare di per sé, senza osservazioni relativistiche sui danni concreti. Ridimensionare una violazione delle norme aeronautiche, solo perché non abbia provocato danni materiali a cose o persone, significherebbe aumentare il rischio di incidente grave.

Certo… su questo bisogna tenere sempre altissima l’attenzione, le regole del volo si rispettano senza se e senza ma…
Altro fatto positivo, valorizzato dal Tribunale in composizione monocratica, è stata l’assoluta collaborazione dell’inquisito nei confronti dell’organo di Polizia Locale intervenuto. Comportamento di leale e pronta collaborazione che l’indagato ha tenuto anche da imputato e che gli è valsa l’applicazione delle circostanze attenuanti e la sospensione condizionale della pena, nonché la non menzione della condanna.

Alla fine qual è stata la punizione ?

100 Euro di ammenda ed il pagamento delle spese processuali, che ammontano a molto più di 100 Euro. Poi c’è la sospensione condizionale della pena che obbliga il condannato ad essere estremamente cauto per non incorrere in altre violazioni penali anche di lieve entità. Teniamo sempre presente che si tratta di un incensurato. Il giudice ha – testualmente – sottolineato “l’effetto deterrente della presente sentenza emessa nei confronti di soggetto incensurato, da ritenersi affidabile come dimostrato dal comportamento positivo”.

Insomma se l’è cavata con poco…

C’è anche la confisca del drone: un Phantom 4. E’ opportuno ricordare i fondamentali dell’ordinamento: i giudici  fanno le sentenze, la Polizia le esegue. I giuristi le analizzano. I giornalisti, se ritengono, le pubblicano e le commentano.

Capisco il “no comment”. Doveroso. Poiché abbiamo chiesto la Sua partecipazione al Convegno come esperto di norme aeronautiche e di pubblica sicurezza, possiamo chiederLe se non un commento un’analisi della sentenza a beneficio dei nostri lettori…

Certo. Anzi La ringrazio di avermi mostrato questa Sentenza. Chi, dal lato Forze di Polizia, segue il settore droni è interessato a capire la portata applicativa e giurisprudenziale delle prescrizioni e violazioni in materia di SAPR o aeromodelli. E’ il cosiddetto “diritto vivente”, la vita effettiva del diritto positivo, quello scritto nelle norme.

Tornando alla lettura della sentenza, quindi, chi fa un volo non autorizzato, come questo in Piazza Duomo, viola l’art. 1231 del Codice della Navigazione ?

Quei fatti avvenuti il primo agosto, per come sono stati visti e denunciati dalla Polizia Locale meneghina ed accertati e giudicati dal Tribunale Ordinario Penale, hanno comportato questa Sentenza che fa Stato solo per questa vicenda avvenuta in una piazza probabilmente deserta in un torrido pomeriggio d’agosto. Le conseguenze penali di un fatto analogo potrebbero essere decisamente più gravi. L’art. 1231 “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione” è chiaro: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206,00”. Cerchiamo di capire che siamo di fronte ad un comportamento che potenzialmente può violare, anche senza il verificarsi di danni a cose o persone, altre norme penali con pene per il reo molto più gravi e di diversa natura.

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Un volo abusivo nella stessa piazza in un’altra occasione potrebbe avere, quindi, conseguenze penali ben più gravi, se qualcuno si fa male o se si commettono altri reati, magari contro la privacy.

Infatti. L’art. 1231 del Codice della Navigazione, che prevede la reazione sanzionatoria penale a qualsiasi inosservanza o violazione in materia di sicurezza della navigazione, ma – attenzione – in ogni caso, ad essere stata violata non è solo tale norma.  Un comportamento del genere è obbligatoriamente segnalato dall’organo di Polizia all’ENAC per gravi provvedimenti sulle licenze/autorizzazioni aeronautiche di cui è titolare il trasgressore.

Ed in questo caso la Polizia Municipale di Milano l’ha fatto ?

La Polizia Municipale di Milano, a livello nazionale, è tra le più competenti in materia di uso illegittimo di droni. Se in questo caso andava fatto, non dubito che abbia  proceduto. Comunque, se sia stato fatto o meno, è un’informazione che non si legge in una sentenza penale. La sentenza è l’atto conclusivo di un dibattimento penale. Invece, i provvedimenti sanzionatori sulle licenze SAPR sono l’esito, eventuale, di un procedimento amministrativo che si svolge dinanzi ad una Autorità amministrativa che, per questa materia, è l’ENAC. Il Tribunale è un’Autorità Giudiziaria, non amministrativa.

Quindi se ho ben capito sono due procedimenti che viaggiano paralleli ?

Esatto.

Aeromodellisti e professionisti: stessa pena, violazioni diverse

Crediamo che sia stato segnalato il fatto all’ENAC, poiché vediamo che nella sentenza si contestano al pilota violazioni da professionista e non da hobbista… Non vogliamo però assolutamente definirlo “criminale”, anche se cha commesso un reato, come possiamo definirlo?

E’ una persona, incensurata, condannata per la prima volta per un reato. Reato che, in base alla sanzione, è qualificato contravvenzione penale non delitto. Raramente si definiscono “criminali” dei condannati per contravvenzioni. In genere si definiscono crimini fatti delittuosi.

…a questa persona, quindi, un “contravventore”, contestano i classici articoli 8, 21 e 24 del Regolamento ENAC che sono le norme per gli Operatori professionali di droni. Ma a me (e forse ai nostri lettori) leggendo la pagina 4 della sentenza viene, però, il dubbio che fosse magari solo un appassionato che stesse facendo delle immagini ad uso personale, ricreativo. Per dirla tutta… il giudice scrive che l’uso di quel drone in quella vicenda è stato di tipo commerciale, cioè professionale “tenuto conto delle caratteristiche del velivolo e del suo valore commerciale”…(!?) Stiamo parlando di un Phantom 4 ! con la sua telecamerina ! Allora, secondo il Tribunale di Milano, anzi secondo quel giudice che ha scritto la sentenza, tutti i possessori di Phantom 4 sono operatori professionali? Le chiediamo: ma è giuridicamente corretta una supposizione del genere? Ci analizza cortesemente questo passo giuridico della sentenza, da esperto di norme aeronautiche e di pubblica sicurezza ?

Allora, la sentenza in argomento segue un percorso argomentativo, all’esito del quale conclude che, per tenere il comportamento avuto dal trasgressore, bisognava essere un pilota professionale di drone. Per cui uno dei ragionamenti del giudice è stato: ha fatto un’operazione critica, in area urbana, con un drone di peso tale che sarebbe autorizzabile solo ad un pilota SAPR, cioè professionale, dunque, l’imputato ha violato le prescrizioni imposte per operare professionalmente un SAPR. D’altra parte, tuttavia, Le confermo che e non è il valore del drone, o di qualsiasi cosa, a determinare se si usa quell’oggetto per finalità professionali o ricreative. Il valore, semmai, è solo un indice di quanto quella persona è disposta, o può permettersi, di investire per un drone. Il valore di un bene, di per sé, non ci dice se quel bene è uno strumento di lavoro o di divertimento. Il prezzo è una caratteristica del drone, il fine è l’elemento psicologico del soggetto che usa un drone. Facciamo attenzione su questo, altrimenti confondiamo i fini con i mezzi.

Beh… certo il mezzo non giustifica il fine. Semmai il contrario…basta pensare ai trecentini usati in città per fini professionali a causa del divieto di volare in città con mezzi più grandi (salvo quei due in regola con l’art. 10, comma 6 del Regolamento ENAC).  Ma quali conseguenze avremmo avuto se l’uso del drone della sentenza fosse stato impiegato semplicemente a scopo ricreativo ?

In tal caso, ai sensi dell’attuale Regolamento ENAC “Mezzi a pilotaggio remoto”, saremmo stati di fronte ad un aeromodellista e, quindi, l’articolo di Regolamento violato sarebbe stato l’art. 35, rubricato “Aeromodelli”, non quelli indicati in sentenza.

E quali sarebbero state le conseguenze ?

Sul piano del Diritto Penale: assolutamente le stesse. L’art. 1321 punisce chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione. Ovviamente, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Ma vista come questa sentenza del Tribunale di Milano è così, diciamo, complicata, un commentino, su come si è fatta giustizia su quel volo a Piazza Duomo, non ce lo vuole proprio fare ?

Piuttosto che commentare le infrazioni del passato, forse, dovremmo tutti, ognuno per il suo ruolo, prepararci al meglio per l’entrata in vigore della nuova normativa europea in materia di droni che, sottolineo, è la prima disciplina in materia ad avere forza di Legge ordinaria. Grazie ad Easa verrà abolita la distinzione fra uso professionale e uso amatoriale dei droni. Quindi, i ragionamenti che dovranno fare gli organi di polizia e le autorità giudiziarie in presenza di violazioni delle norme di volo dei droni saranno più certi e semplici, senza doversi interrogare sul movente ricreativo o meno del volo abusivo. Se mi consente, io, in materia di progresso aeronautico, un commento a Dronezine: considerata questa sentenza e viste le norme che Easa ha elaborato per conto dell’Unione Europea, la fine della distinzione professionale/ricreativo non renderà finalmente chiara e certa la responsabilità di chi usa un drone senza rispettare le regole?

 

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