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a cura di Paolo Francesco Ballirano
La sentenza n. 5825/2018 recentemente pubblicata su Dronezine, emessa dal Tribunale Penale di Milano circa un anno fa, rappresenta uno dei primi casi di applicazione delle disposizioni penali del Codice della navigazione riguardanti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.
La sentenza in esame, al di là dell’analisi del caso concreto, ruota attorno all’applicazione dell’art. 1231 del Codice della navigazione, che, come noto, rappresenta una norma penale che punisce anche la mancata osservanza del Regolamento ENAC.
L’articolo 1231 cod.nav., infatti , dispone che “chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila”.
È ormai orientamento consolidato che il reato di cui all’art. 1231 cod.nav. costituisce una disposizione penale in bianco, diretta a punire l’inosservanza delle disposizioni che siano emesse dalle autorità competenti e rilevanti ai fini della sicurezza della navigazione (Cass. Sez. 3, Sent. 8 aprile 1992, n. 6543, Rv. 190464).
Presupposto imprescindibile per la sussistenza del reato è, dunque, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento (come quelle, appunto, previste dal Regolamento ENAC) o, in mancanza, di un provvedimento dell’autorità amministrativa impositivo di obblighi relativi alla sicurezza della navigazione (Cass. Sez. 3, Sent. 5 maggio 2010, n. 26756, Rv. 248060). Come ben evidenziato nella Sentenza del Tribunale meneghino, “si tratta di un reato di mera condotta, omissivo proprio, che difatti si sostanza in un’attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell’ordine espresso dal precetto” (cfr. pag. 3 della Sentenza).
La giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 26756 della Corte di Cassazione, Sez. III Penale del 12 luglio 2010) è incline a fornire un’interpretazione piuttosto restrittiva di tale articolo. Ed infatti, secondo la Corte, il presupposto indefettibile per la sussistenza del reato è, dunque, la mancata osservanza di una norma di legge o di regolamento.
Non appare effettivamente sufficiente, il riferimento generico alla pericolosità della navigazione o il richiamo altrettanto generico a provvedimenti che, almeno in parte, attengono indubbiamente a profili estranei alla sicurezza della navigazione.
In particolare, devono sussistere le seguenti tre condizioni:
i) che vi sia l’inosservanza di un provvedimento legalmente dato, ben individuato e non genericamente richiamato;
ii) che l’autorità che ha emesso tale provvedimento sia competente in materia di sicurezza della navigazione; e
iii) che tale provvedimento debba necessariamente emesso per tutelare la sicurezza della navigazione aerea.
Occorre dunque che il giudice di merito si faccia carico di indicare con precisione il provvedimento normativo di riferimento e le ragioni per le quali quest’ultimo deve intendersi violato. In mancanza di tali presupposti, l’articolo 1231 del Codice della navigazione non può trovare applicazione.
Sotto tale aspetto, la sentenza del Tribunale Penale di Milano appare ben motivata, essendo state succintamente elencate le violazioni delle disposizioni del Regolamento ENAC (segnatamente, artt. 1.3 e 5, 8, 21 e 24 del Regolamento ENAC) e, pertanto, priva di particolari censure o critiche.
La stessa, inoltre, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato e, dunque, è divenuta definitiva.
Sebbene si tratti del primo caso oggetto di studio in cui un organo giudiziario italiano giunga ad una decisione riguardo la mancata osservanza delle previsioni del Regolamento ENAC, probabilmente nel futuro avremo a che fare con sentenze aventi ad oggetto fattispecie che non faranno più leva sul Regolamento ENAC ma, piuttosto, sul Regolamento UE n. 1139/2018.
Sul punto, è bene ricordare che l’art. 131 del Regolamento UE n. 1139/2018, prevede espressamente che “Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive”.
Sarà compito del legislatore nazionale, dunque, verificare se oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Codice della navigazione, possano essere adottate ulteriori disposizioni che puniscano la violazione delle norme relative agli aeromobili a pilotaggio remoto.