ENAC pubblica la bozza per il regolamento transitorio sui droni

L’Ente Nazionale Aviazione Civile pubblica oggi sul proprio sito ufficiale, la bozza del regolamento sui droni giunto alla terza edizione

Seguendo le consuetudini e solite procedure, l’Ente mette a disposizione la documentazione relativa alla Bozza di emendamento al Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. 3.
Entro questi 30 giorni, sarà possibile inviare commenti o suggerimenti ad uno specifico indirizzo di posta elettronica.
Il testo del documento sul sito web precisa infatti che:

“La consultazione avrà termine dopo 30 giorni dalla pubblicazione ed eventuali commenti dovranno essere inviati alla Direzione Regolazione Navigabilità (navigabilita@enac.gov.it)”

Eventuali commenti possono essere inviati all’indirizzo email sopra indicato tramite questo modulo.

Finalmente i regolamento transitorio sui droni  che bene o male dovrebbe sbloccare il settore

Regolamento transitorio tanto atteso, per sbloccare un mercato stagnante e stantio. I Centri di Addestramento, i professionisti, e perchè no anche i tanti amatori erano fermi in attesa di indicazioni normative per traghettare l’attuale regolamento nazionale in previsione della adozione del Regolamento Europeo sui drono previsto per il prossimo 1 luglio 2020.

Molti piloti in attesa di intraprendere il percorso professionale erano in attesa di capire se iscriversi subito presso un Centro di Addestramento o attendere qualche mese.
Le nuove aziende non sapevano se fosse corretto investire in un mercato con una così alta volatilità normativa.
Gli utilizzatori di droni ad uso ricreativo, non acquistavano in attesa di capire se ci fosse l’obbligatorietà della marcatura CE per le categorie Open.

Ovviamente questa è una bozza e potrebbe cambiare rispetto alla versione definitiva che si attende a breve giro, ma se non altro è un punto fermo, un giro di boa necessario per traghettare tutte l’utenza verso il Regolamento suggerito da EASA e adottato dagli Stati Membri dell’Unione Europea.

immagine di nuova schermata d flight

Principali variazioni rispetto al regolamento attuale

Da una prima e veloce lettura, ovviamente ne seguirà uno studio più approfondito risaltano i seguenti elementi.
– Dal 1 di novembre per tutti gli operatori professionali sarà obbligatorio registrare tutti i droni superiori ai 250 grammi sul sito www.d-flight.it e dovranno applicare un apposito codice QR sul drone stesso.
– Sempre dal 1 novembre tutti i proprietari o utilizzatori di droni ricreativi dal peso uguale o superiore a 250 grammi dovranno conseguire un attestato di competenza, vedremo all’articolo 20 come e si dovranno registrare sempre sul portale D-Flight.
– Tutti coloro che svolgeranno attività ricreazionale con droni superiori a 249 grammi dal 1 luglio 2020 non potranno volare se non in possesso di attestato di competenza e opportuna registrazione del drone.

immagine di volo drone europa

Vengono definite le Operazioni non critiche

In parziale accordo con la normativa europea sulla categoria Open, vengono specificate le operazioni non critiche di cui pubblichiamo un breve estratto:.
Per operazioni “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di:
– aree congestionate, assembramenti di persone,
– agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’Art. 12;
– infrastrutture sensibili.
Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. Le attività ricreazionali rientrano nelle operazioni “non critiche”..

Vengono definite le Operazioni Critiche

Dopo aver dettagliato con opportune circostanze le operazioni non critiche, viene da se illustrare le operazioni Critiche che di fatto comprendono tutte quelle situazioni non comprese tra le non critiche. Ecco un breve estratto:
Per operazioni “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di:
– aree congestionate, assembramenti di persone,
– agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’Art. 12;
– infrastrutture sensibili.
Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. Le attività ricreazionali rientrano nelle operazioni “non critiche”.

No al sorvolo sulle persone assembrate

8. Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito.

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I trecentini, ovvero i SAPR dal peso inferiore ai 0,3 Kg, rimangono inoffensivi e continuano come adesso

Gli attuali mezzi a pilotaggio remoto che abbiamo sempre e cordialmente definito come trecentini, ovvero rientranti nella categoria dei SAPR dal peso uguale o inferiore a 0,3Kg, potranno ancora lavorare senza che il pilota debba essere in possesso di un attestato di competenza, essendo evidentemente considerati ancora  inoffensivi. Permane l’obbligo dii evitare il sorvolo degli assembramenti di persone. Qui di seguito un breve estratto.

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5. Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.

Attestati di pilotaggio emessi da ENAC e soggetti autorizzati

Relativamente alla questione dei piloti di APR, gli attestati potranno essere emesse dall’Autorithy Nazionale o dai i Centri di Addestramento autorizzati. Ecco un breve estratto:

2. Qualunque persona che abbia una età minima di 16 anni può ottenere un riconoscimento di competenza se dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR.
3. Il riconoscimento di competenza è costituito da un “Attestato di pilota” di APR. Essi sono rilasciati dall’ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Rimangono i logbook
6. Il pilota in possesso di Attestato di Pilota APR ha l’obbligo di registrare la propria attività di volo su un logbook personale.

Corsi Online presso ENAC o Centri di Addestramento autorizzati

L’attestato di pilotaggio remoto per le Operazioni Non Critichesimile alla categoria Open – potranno svolgersi online su un portale autorizzato da ENAC o presso i Centri di Addestramento autorizzati e consisterà nel superamento di 40 domande a risposta multipla
1. Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni non critiche in condizioni VLOS è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR, rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto su un portale web dedicato dell’ENAC ovvero presso un Centro di Addestramento APR autorizzato di cui al successivo Art. 23.

Per quanto riguarda le Operazioni Critichesimile alla Categoria europea Specific, è necessario essere in possesso dell’attestato per le operazioni non critiche, inoltre si dovrà frequentare un corso presso un Centro di Addestramento autorizzato al cui termine ci sarà un esame tenuto da un Flight Instructor riconosciuto

immagine di nuove mappe d flight

Volo su zone Regolamentate e Proibite solo previa autorizzazione

4. Le operazioni degli APR interagenti con zone regolamentate (R) attive e zone proibite (P) pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere rilasciate da ENAC limitatamente alle operazioni specializzate in accordo alle procedure pubblicate dall’ENAC.

Assicurazione per i droni

Trascriviamo integralmente l’art.32 relativo alle assicurazioni dei velivoli a pilotaggi remoto.
Assicurazione
1. Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004.

Aeromodellismo “puro” cambia poco. Ma si differenziano i droni ricreativi dagli aeromodelli

Da una prima veloce lettura ci sembra praticamente invariato l’Art.35 relativo al volo aeromodellistico puro, cioè includendo quei mezzi aerei a pilotaggio remoto che hanno queste caratteristiche che li differenziano dai droni ricreativi.
Breve estratto della definizione presente nella bozza del Regolamento Nazionale ed.3

Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

Piccolo estratto dell’articolo 35:

1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.

 

Per la lettura completa del regolamento in bozza e le procedure per l’invio dei commenti, si raccomanda la lettura di questa pagina web:
Link alla pagina del sito ENAC con i documenti di accompagnamento della Bozza della terza edizione  del Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto