Di Paolo Omodei Zorini
Abbiamo finalmente potuto analizzare accuratamente la bozza della terza edizione del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” e in queste pagine cercheremo di produrre un’analisi comparata delle principali differenze che tra poco interesseranno piloti ed operatori.
Premettiamo che le variazioni sono dovute in primis all’allineamento della normativa con le previsioni di EASA ma, nonostante le evidenti difficoltà burocratiche intrinseche ad ogni variazione regolamentare, non è pensabile mantenere un regolamento statico in un settore a così rapida evoluzione tecnologica. Entriamo in ogni caso subito nel dettaglio della nuova edizione regolamentare: per brevità ometteremo di indicare articoli e commi nei quali le variazioni sono poco o per nulla influenti rispetto a quanto già in essere.
La prima variazione importante è al comma 4 dell’ articolo 1 (indicheremo in seguito questi riferimenti semplicemente scrivendo, ad esempio, art. 1.4): Gli aeromodelli saranno esentati dalle norme regolamentari soltanto se operano all’interno di associazioni riconosciute e dovranno essere privi di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo. In caso contrario dovranno seguire esattamente le norme previste per i SAPR. La fattispecie aeromodellistica è inoltre indicata nell’ ultimo comma dell’ art. 3 che rimanda alla successiva sezione VII. L’introduzione della parolina magica “volo automatico”, una novità del nuovo testo, ha come conseguenza che i droni comunemente intesi, con funzioni di return o home, follow me, rotte automatiche non possono essere considerati aeromodelli e anche per loro c’è l’obbligo assicurativo come richiesto dall’art. 32.
Nelle fonti normative dell’ art. 4 entra il reg. UE 2019/947 relativo a norme e procedure per gli aeromobili senza equipaggio. Nel regolamento Italiano si specifica in ogni caso che i SAPR non possano (ancora) trasportare persone.
Nell’ ultima parte dell’ art. 6 sparisce il limite di 150 kg per la competenza di ENAC sui SAPR “pesanti”. E’ evidente che qualche Autorità Nazionale ENAC per forza di cose deve ora intervenire quale organo locale di EASA anche per gli apparecchi pesanti.
Importanti novità arrivano dall’ art. 7: si definiscono le operazioni (oltre l’attività di ricerca e sviluppo) che possono avvenire in scenari (non zone o aree ma scenari) critici o non critici e si identifica l’attività ricreativa con i SAPR come afferente a questi ultimi. Importantissimo è il comma 6 che, decaduto l’obbligo di visita aeromedica specialistica, prevede specifici requisiti psicofisici per il pilota remoto durante le operazioni, autorizza l’uso di D-flight come cartografia approvata e vieta i voli senza autorizzazione specifica all’interno di aree ove sono in corso interventi di risposta alle emergenze.
Passiamo alla sezione II, dove si trovano le norme per gli APR fino a 25 kg di massa massima al decollo (MTOM).
Articolo 8: qui si indica come tutti gli APR sopra ai 250 grammi vadano registrati su D-Flight e come il pilota debba essere in possesso di un attestato di competenza (vedremo in seguito come potrà essere rilasciato). Ci sarà tempo ad uniformarsi fino al 1 luglio 2020 ma solo per gli hobbisti. Al comma 2 torna l’obbligo dal primo luglio 2020 del dispositivo elettronico di identificazione per gli APR. Speriamo questa volta si riesca a trovare qualcosa di funzionante. In compenso a queste piccole incombenze il successivo comma 6 permette il volo in VLOS notturna solo con adeguati installazioni luminose, non necessariamente di tipo aeronautico. Il comma 8 ricorda l’obbligo del giubbetto ad alta visibilità con la scritta “Pilota di APR” ma solo per le operazioni critiche.
Art. 9: Si fa qui riferimento alle operazioni non critiche: il comma 2, che rimanda all’ art. 8.1, chiarisce che per le operazioni di cui sopra (che includono l’attività ricreazionale) sarà sufficiente l’attestato di competenza , assicurazione e la registrazione sul portale D-Flight.
Rimangono, seppur semplificate, le esigenze per gli operatori di sviluppare idonei programmi operativi e di analisi del rischio.
Art. 10 – operazioni critiche: rimane l’obbligo di una dichiarazione per scenari standard o di una autorizzazione ad hoc. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare D-Flight, nel secondo occorrerà contattare l’Autorità Aeronautica per gestire il processo, così come per le operazioni EVLOS e BVLOS. Al comma 4 si ribadisce la necessità del sistema di terminazione del volo se non diversamente previsto dagli scenari standard. Il comma 5 prevede che per le operazioni in aree urbane l’analisi del rischio debba essere condotta secondo le previsioni del documento SORA di JARUS e che non si possano utilizzare APR di MTOM superiore a 10 kg salvo che (comma 6) non siano dotati di un sistema di controllo omologato secondo gli standard progettuali EUROCAE ED-12 livello D e di un sistema di terminazione volo che consenta una moderata esposizione ai danni da impatto. Sempre sul SORA andranno basate le analisi del rischio per le operazioni BVLOS (comma 7).
Articolo 11: permangono gli obblighi relativi ai manuali (per il volo ricreativo basta il foglietto di istruzioni del produttore) e alle registrazioni ma vengono eliminati i riferimenti alla necessità di attività sperimentale propedeutica.
Articolo 12: nessuna variazione significativa, permangono le concessioni di operazioni sempre non critiche per gli APR di MTOM massima uguale o inferiore a 300 g con parti rotanti protette da impatto accidentale e velocità massima inferiore a 60 km/h. Insomma, per i trecentini non cambia nulla.
Articolo 13: nessuna variazione significativa
Sezione III: SAPR con MTOM uguale o superiore a 25 kg. Nessuna variazione significativa (qui l’attività sperimentale e i permessi di volo rimangono)
Sezione IV – disposizioni per il pilotaggio.
Articolo 20: si riduce finalmente a 16 anni l’età per il conseguimento dell’attestato e decade l’obbligo di visita aeromedica specialistica.
Articolo 21: Completamente rivisitato. L’attestato per operazioni non critiche può essere rilasciato previo superamento di un corso online e di un esame teorico presso un Centro Addestramento APR.
Articolo 22: Completamente rivisitato. L’attestato per operazioni critiche si consegue, dopo aver ottenuto l’attestato per operazioni non critiche, presso un Centro Addestramento con apposito corso teorico e pratico. Per le operazioni in BVLOS con APR fino a 25 kg di MTOM è necessario uno specifico percorso successivo all’ottenimento della Licenza di Pilota Commerciale o un corso apposito presso un Centro Addestramento da approvare caso per caso secondo le previsioni di ENAC.
Sezione V – regole per l’utilizzo dello spazio aereo. Sparisce la parte relativa ai buffer, che aveva causato qualche dubbio interpretativo sul fatto che i trecentini potessero volare in città e sulle persone: ora è più chiaro che lo possono fare.
Articolo 24: non è richiesta riserva di spazio aereo (NOTAM) se le operazioni in VLOS o EVLOS avvengono al di sotto dei 120 metri di altezza e con APR al di sotto dei 25 kg di MTOM. Valgono sempre le norme stabilite dalla Circolare ATM-09 per il volo in prossimità degli aeroporti e delle aviosuperfici autorizzate.
Articolo 25: la procedura di risoluzione dei conflitti di traffico resta invariata ma sparisce il limite superiore dei 25 metri per la discesa atta a dare precedenza ad altro traffico.
Articolo 26: le operazioni in BVLOS saranno soggette a specifica approvazione da parte di ENAC che dovrà esprimersi, come di consueto, in merito a macchine ed equipaggiamenti, procedure e piloti.
Articolo 27: nessuna variazione significativa.
Sezione VI: nessuna variazione significativa.
Sezione VII: nessuna variazione significativa.
Sezione VIII: nessuna variazione significatica.
Considerazioni finali: il presente regolamento è ancora allo stato di bozza ma siamo sicuri verrà approvato con minime variazioni ed assicurerà le operazioni fino alla piena implementazione della regolamentazione EASA.
Da un punto di vista formale si denota chiaramente la volontà di semplificare le procedure e questo non può che essere un grande vantaggio per tutti. Non è più ipotizzabile continuare, visto il successo del settore APR, con un apparato burocratico notevolmente complesso specie per quanto riguarda le procedure addestrative: detto questo la presenza di ENAC e dei Centri Addestramento garantirà come di consueto la qualità dei corsi erogati ed anche una standardizzazione delle procedure di controllo (esami teorici) non è certo da ritenersi inopportuna. Inoltre la semplificazione relativa ad attestati ed abilitazioni porterà sicuramente ad una deframmentazione del settore i cui effetti non possono che essere positivi. Per quanto riguarda gli utilizzatori ricreazionali dei droni, l’obbligo di conseguimento dell’ attestato non critico non è certo da considerarsi improprio in quanto i loro apparecchi accedono allo spazio aereo nazionale e comunitario. Il successo dei corsi Vola Sicuro di DronEzine (che riprenderanno a fine luglio con un seminario a Genova) è a questo punto istituzionalizzato con una specifica previsione regolamentare e siamo certi che si troverà il modo di ridurre al minimo il disagio provocato da un obbligo di esame con proposte adeguate che troveranno sicuramente riscontro positivo tra i veri appassionati. Si denoteranno in fretta coloro che mirano a divertirsi consapevolmente e considereranno il conseguimento di un attestato come un importante momento di formazione aeronautica e, purtroppo, quelli che invece vorranno semplicemente usare un drone come se fosse un videogioco qualsiasi. Il vero problema è che il drone oltre ad essere molto costoso può diventare in un attimo molto pericoloso. E’ da notare che un apparato addestrativo basato su queste modalità non sarà certo soggetto a costi alti e che, normalmente, chi si trincera dietro polemiche di tipo economico è spesso chi ha più possibilità di acquistare macchine molto care. Probabilmente, anche per questi motivi, ci saranno delle spinte a modificare qualcosa in questa nuova edizione che è ancora allo stato di bozza ma tutto questo discorrere mi riporta con la memoria al canto XXVI dell’ Inferno dantesco, se non ricordo male proprio nel girone dei consiglieri fraudolenti, che si conclude con la famosa esortazione di Ulisse: “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”.





