Il 9 ottobre sul sito di EASA sono stati pubblicati importanti documenti che dovrebbero entrare nel dettaglio del regolamento europeo sui droni n. 2019/947 che pur essendo già in vigore diverrà applicabile a partire dal luglio 2020 sino a diventare interamente recepito a luglio 2022.
Questi periodi sono necessari per dare tempo sia agli utilizzatori di droni sia alle relative autorithy nazionali, nel nostro caso ENAC di adeguarsi e predisporsi per la piena applicazione.
Il periodo transitorio che partirà dal prossimo luglio servirà anche ai vari costruttori di droni nazionali e internazionali, per produrre mezzi volanti a pilotaggio remoto che possano adempiere ai nuovi requisiti normativi. Verranno quindi create appositamente alcune droni che potranno entrare a pieno titolo nelle categorie Open con marchi CE di tipo C0, C1,C2,C3 e C4.
Sempre parlando di periodo e norme transitorie, in Italia stiamo attendendo l’emissione del regolamento italiano ed.3 che dovrebbe sostituire l’attuale ed.2 em.4 attualmente in vigore.
L’Ente Nazionale Aviazione Civile dopo aver presentato una bozza e aver lasciato trascorrere il periodo per i commenti da parte degli utilizzatori, dei piloti, degli stakeholder, dovrebbe quindi annunciare la riunione di un consiglio di amministrazione per approvare tale regolamento transitorio.
Attualmente tutto tace, mentre EASA procede nel proprio percorso rispettando le roadmap prevista per questo tragitto.
Perché l’Agenzia per la Sicurezza Aerea Europea ha emesso queste linee guida?
La risposta è spiegata nel documento accompagnatorio alle due linee guida delle quali abbiamo discusso in questo precedente articolo. In realtà si tratterebbe di GM Guidance Material ovvero Materiale di Orientamento e AMC Acceptable Means of Compliance cioè Mezzi Accettabili di conformità.
Il documento in formato pdf in lingua inglese che porta il titolo “Regole e procedure per le operazioni con i mezzi a pilotaggio remoto senza pilota” è classificato come 2019/021/r e porta la firma di Patrick Ky Direttore Esecutivo di EASA.
Certamente il concetto delle linee guida è molto comune in ambito aeronautico, così come l’idea di bozze presentate in attesa di commenti.
Leggiamo alcuni passi di tale lettera accompagnatoria:
“Il materiale di orientamento è materiale non vincolante rilasciato da EASA che aiuta a illustrare il significato di un requisito o una specifica e viene utilizzato per supportare l’interpretazione del regolamento (UE) 2018/1139, gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di esso , specifiche di certificazione e metodi accettabili di conformità.
EASA a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, riflette lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore dell’aviazione. EASA ha stabilito la necessità di emettere mezzi accettabili di conformità e materiale di orientamento per facilitare l’attuazione armonizzata del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.”
Semplificando e riassumendo con queste linee guida EASA specifica e aiuta coloro che vogliono operare correttamente e nel rispetto dei regolamenti europei 2018/1139 e 2019/947.
Queste linee guida serviranno anche ai vari Stati Membri nella fase transitoria e definitiva prima di implementare definitivamente le normative europee sui droni.
Nel paper intitolato “Explanatory Note to Decision 2019/021/R” vengono esplicitate le motivazioni per la decisione presa e firmata dal Direttore Esecutivo. Gli obiettivi di questa decisione sono quelli di mantenere un elevato livello di sicurezza per le operazioni dei sistemi aerei senza pilota (UAS) nelle categorie “Open” e “Specific”
Queste linee guida sono il frutto della fase NPA ovvero la fase di consultazione pubblica delle bozze per ricevere i commenti
Tutte le parti interessate sono state consultate tramite la notifica dell’emendamento proposto (NPA) 2017-055 e attraverso la consultazione esterna JARUS.
Più di 3.700 commenti sul NPA sono stati ricevuti da circa 215 parti interessate, tra cui industria, autorità aeronautiche nazionali (NAA), operatori UAS cioè droni, comunità di aeromobili con equipaggio, fornitori di servizi di gestione del traffico aereo (ATM), entità qualificate, agenzie di sicurezza, compagnie assicurative, modello individuale piloti di aeromobili, associazioni e club di aeromodelli e privati.
La Figura successiva mostra la distribuzione dei commentatori della NPA.
Certo quasi 4.000 commenti non sono stati pochi, ma se ragioniamo in una ottica europea, forse non sono stati nemmeno tanti.
Probabilmente pochi quelli ricevuti dall’Italia, con le associazioni di categoria, forse troppo impegnate a colloquiare direttamente con l’autorithy italiana, snobbando l’avanzare delle normativa europea. A proposito apprendiamo giusto oggi che alcuni Centri di Addestramento e diverse associazioni di categoria professionali, hanno inviato una lettera a ENAC con alcune lamentele e richieste.
Senza entrare nel dettaglio delle nostrane vicende, possiamo vedere dal grafico sopra esposto che il maggior numero di commenti, il 15% è arrivato da operatori di droni professionali, un buon 13% da persone singole (forse piloti ricreativi) e una quota del 11% da industrie e affini.
Solo una 6% dal settore della ricerca il 7% da piloti di aeromobili tradizionali il 5% da fornitori di servizi ATM il 2% da aeroporti e appartenenti al settore sicurezza e meno del 1% dal settore assicurativo.
Valutazione dei rischi per la categoria di droni Specific, oltre al SORA arriva il PDRA
Riportiamo una traduzione testuale del documento per non travisarne i contenuti:
“L’elemento principale per l’autorizzazione di un’operazione nella categoria ‘Specific’ è la valutazione del rischio che deve essere eseguita dall’operatore UAS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/947.
Tale articolo specifica in dettaglio gli elementi da considerare quando si effettua la valutazione del rischio.
JARUS ha sviluppato una metodologia chiamata SORA per condurre una valutazione del rischio, e questo è proposto nella decisione EASA come AMC.
Il SORA è stato sviluppato con il contributo di esperti di NAA in tutto il mondo.
Ha attraversato diverse iterazioni per convalidare il concetto, portando alla pubblicazione della versione 2.0 il 6 marzo 20198. EASA e altre autorithy nazionali dell’UE hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della metodologia.
SORA V.2.0 è stato pertanto introdotto nella decisione EASA con solo lievi modifiche per adattare la lingua alla terminologia peculiare del quadro dell’UE e per aggiornare i riferimenti alle normative applicabili nell’UE.
Allo stesso modo, JARUS ha sviluppato una valutazione del rischio predefinita (PDRA) e l’ha pubblicata il 28 luglio 2019 come mezzo per facilitare le attività dell’operatore UAS quando richiede un’autorizzazione operativa nella categoria ‘Specific’.
PDRA è una pre-applicazione della metodologia SORA per un’operazione UAS definita, che supporta l’operatore UAS durante la preparazione del pacchetto a supporto della domanda per l’autorizzazione. Anche la PDRA pubblicata da JARUS è stata inclusa nella decisione di EASA, in questo caso, con solo lievi modifiche per adattare la lingua al quadro dell’UE.
EASA prevede di sviluppare ulteriori PDRA nei prossimi anni al fine di coprire le operazioni più comuni condotte nell’UE.”
In poche parole diverse PDRA (Predefined Risk Assessment) aiuteranno con una serie di analisi e di rischi predefiniti a proseguire nella costruzione di alcuni Scenari Standard applicativi che gli operatori professionali italiani conoscono bene e che in Europa si chiameranno naturalmente Scenari Standard europei.
Linee guida per sciogliere alcuni dubbi e risultare più facilmente comprensibili agli utilizzatori di droni con meno esperienza aeronautica e che confluiranno nella categoria Open
Citiamo sempre dal documento: “Durante la discussione tra la Commissione europea e le parti interessate che portano all’adozione del regolamento ( UE) 2019/947 (il regolamento UAS), il testo proposto inizialmente nel parere di EASA è stato modificato. Il concetto generale non è stato modificato; tuttavia, si è deciso di introdurre un testo a parte del regolamento che inizialmente era incluso nell’AMC e GM pubblicato per informazione sul sito web di EASA.
È stata presa la giurisdizione in considerazione del fatto che i nuovi utenti che non hanno molta familiarità con il regolamento sul trasporto aereo applicheranno il regolamento UAS.
Inoltre, soprattutto nella categoria Open, la gamma di utenti potenziali è molto ampia, dagli aeromodellisti ai piloti remoti ricreativi, fino ai piloti professionisti.
Un regolamento più dettagliato, che lascia meno spazio all’interpretazione, è stato ritenuto più appropriato.
Sulla base di questo approccio, gli AMC e i GM pubblicati per informazione sul sito web di EASA sono stati modificati per rimuovere tutti gli elementi che erano stati spostati nel testo del regolamento”.
Testo per i corsi di formazione e gli esami online nella categoria Open
Tra le motivazioni che hanno spinto i tecnici EASA a redigere le linee guida e i documenti correlati, è presente anche quella di specificare alcuni argomenti necessari alla costituzione degli esami online previsti dal regolamento.
Riportiamo il testo del documento: “Il regolamento UAS definisce le competenze richieste ai piloti remoti per operare nelle categorie ‘Open’ e Specific’.
L’AMC e il GM pubblicati per informazione sul sito web di EASA hanno già incluso alcuni dettagli sugli elementi che devono essere coperti dalla formazione e dall’esame.
Tale contenuto è stato ampliato per fornire un elenco minimo di argomenti al fine di consentire agli Stati membri di sviluppare il materiale formativo per la formazione e la valutazione teorica online per operare nelle sotto categorie A1 e A3 e per l’esame teorico operare nella sotto categoria A2 della categoria ‘Open’.
Ciò faciliterà il riconoscimento in tutta l’UE della formazione svolta in uno Stato membro. Inoltre, il regolamento UAS impone una esercizio di pratica con il drone da autodidatta da svolgere prima di sostenere l’esame teorico per operare nella sotto categoria A2.
Inoltre, in questo caso, un AMC specifica le competenze pratiche che il pilota remoto dovrebbe acquisire. Per quanto riguarda l‘addestramento necessario per operare nella categoria ‘Specific‘, non è possibile definire un elenco completo di competenze a causa della grande varietà di operazioni possibili in questa categoria.
Utilizzando la metodologia di valutazione del rischio, l’operatore UAS dovrà identificare le competenze che sono idonee al suo funzionamento.”
Ottime le linee guida, ma serviranno ancora mesi prima che vengano digerite e assimilate da tutti
Concludendo al di la delle ottime intenzioni dei legislatori e dei relativi consulenti tecnici, pur semplificando il regolamento europeo ad oggi presenta diverse sfaccettature che non sono certamente comprensibili da un neofita di questo settore appassionato di droni.
Ci auguriamo che nel corso dei mesi a seguire si riesca a fare maggiore chiarezza per consentire a tutti di approcciarsi responsabilmente nel rispetto delle leggi nel variegato mondo dei droni e per lasciare ai professionisti, il giusto spazio per lavorare con meno burocrazia.
Anche se si dovranno fare i conti con il mercato globale, che lascerà la porta aperta ai “cugini” europei.