Approvato il nuovo regolamento ENAC sui droni, andrà in vigore il 15 dicembre

Seppure in lieve ritardo creando notevoli imbarazzi per i nuovi operatori che vogliono intraprendere una attività professionale nel mondo dei droni, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, ha approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2019 la terza edizione del regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, alias i droni.

Regolamento ENAC ed.3 una transizione verso il regolamento europeo sui droni

Come preannunciato dall’ing. Sebastiano Veccia nella esclusiva intervista rilasciata a Dronezine, il regolamento chiamiamolo transitorio, che dovrà traghettare tutta l’utenza amatoriale e professionale verso la applicazione del regolamento unico europeo è stato approvato.
Ufficialmente si tratta delle edizione 3 del 11 novembre 2019 e porta qualche modifica, alcune sostanziali che interessano sia l’utenza professionale sia quella ricreativa.
A proposito di questo ultimo utilizzo dei droni, cioè di quelle persone che non lo usano prettamente per lavoro, ma ogni tanto potrebbero fare qualche servizio usando il proprio APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) si prospettano tantissime novità.
Andremo ad elencare quelle principali, fermo restando che approfondiremo con una disamina completa nei prossimi giorni.

D-Flight ufficializzata come sorgente per la fornitura delle mappe aeree e la cartografia con le limitazioni presenti per il sorvolo con i droni

Come scritto nell’Art.7 comma C: “…deve rispettare le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC e disponibili nel sito D-Flight;”

Tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto, ovvero i droni con massa operativa al decollo uguale o superiore ai 250 grammi dovranno essere registrati e apporre un apposito QR-Code sul velivolo.
Articolo 8 comma 1: “Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37.”
Il che significa banalmente che vengono esclusi dalla registrazione anche i droni sino a un peso di 249 grammi, vedi ad esempio l’ultimo DJI Mavic Mini, anche se portano a bordo una telecamera.

Riportiamo per proseguire il ragionamento alcune parti dell’articolo 37 Norme Transitorie, inerenti alla questione registrazione:

  • a) Le dichiarazioni per operazioni critiche in scenari standard, di cui all’art. 10 comma 2, vengono rilasciate tramite il sito ENAC fino al 29 febbraio 2020. A partire dal 1° marzo 2020 le dichiarazioni vengono rilasciate unicamente tramite l’accesso al portale D-Flight.
  • b) Dal 1° luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight.
  • d) A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

Tutti i piloti con droni superiori ai 250 grammi dovranno sostenere e superare un esame online di competenza a partire dal 1 marzo e con termine ultimo 1 luglio 2020:
Art.37 comma E: “I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza.”

Cambiamento per i trecentini, sopraggiunge l’obbligo dell’esame online da svolgersi entro il 1 luglio 2020

Per i SAPR dal peso inferiore ai 0,3Kg da noi amichevolmente battezzati come trecentini, cambia qualcosa  rispetto alla precedente edizione del regolamento ENAC.
Articolo 8 paragrafo 7: “li APR devono essere condotti da un pilota in possesso di attestato di competenza in stato di validità di cui alla successiva Sezione IV del Regolamento fatto salvo da quanto previsto nell’articolo 12 comma 5.”
Per le operazioni critiche rimane l’obbligo del giubbetto ad alta visibilità che non è richiesto per le operazioni non critiche.
articolo 8 paragrafo 8:Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un APR impiegato in operazioni critiche deve essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano l’immediato riconoscimento. Ai fini del presente regolamento è obbligatorio l’uso di giubbetti ad alta visibilità recanti l’identificativo “pilota di APR”.

Ma per la conduzione dei SAPR dal peso inferiore ai 0,3Kg portati in riconoscimento da ENAC, sopraggiunge l’obbligo  di  sostenere l’esame online.
Art.12. comma 5:Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota deve conseguire l’Attestato, secondo quanto previsto al successivo articolo 21, entro il 1° luglio 2020.”
Equiparandoli quindi come se si trattasse di SAPR riconosciuti per le Operazioni non Critiche.  Art. 21 paragrafo 1 e 2 :”…mediante il completamento di apposito corso di formazione online pubblicato dall’ENAC. Inoltre, deve superare un esame online su un portale web dedicato dell’ENAC composto da almeno 40 domande a risposta multipla.”
In sostanza, dal 1 luglio 2020 con buone probabilità verranno assimilati ai droni appartenente alla categoria Open classe C1 come da noi ipotizzato in questa sede.

Attenzione ai droni dal peso inferiore ai  250 grammi, se usati per lavoro vanno registrati e serve il patentino

Non deve sfuggire a un occhio attento quanto scritto nell’Art.8 paragrafo 1: “Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, … hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37.”
E poi ancora: ” piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso,… hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37.”
Che banalmente tradotto significa che qualsiasi drone di qualsiasi peso, anche se inferiore ai 250 grammi con il recente Mavic Mini, se utilizzato a livello professionale, deve essere registrato sul portale D-Flight, deve mostrare il QR-Code e il pilota deve conseguire un attestato di competenza, leggasi corso ed esame online.

Operatori professionali e attestati di pilotaggio

Una questione da chiarire e approfondire sicuramente riguarda gli attuali operatori e in particolare coloro che sono in possesso di attestato di pilotaggio per le operazioni critiche o per le operazioni non critiche.
Per quanto riguarda l’attestato delle operazioni non critiche
Nell’art.21 paragrafo 1 :”Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg per Operazioni non critiche in condizioni VLOS è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR (Operazioni non Critiche), rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online svolto su un portale web dedicato dell’ENAC.”
Durata dell’attestato 5 anni, come recita l’art.21 paragrafo 3Il rinnovo online dell’Attestato, alla scadenza dei cinque anni, è soggetto alla dimostrazione delle competenze teoriche così come stabilito al comma 1.”

Per quanto riguarda l’attestato delle operazioni critiche. E’ previsto un corso online e relativo esame online come per le non critiche a cui aggiungere una formazione presso una Centro di Addestramento. Al termine del quale ci sarà un esame con 30 domande a risposta multipla e a cui far seguire anche un esame pratico con apposito esaminatore.
Art.22: “a) il possesso dell’Attestato di Pilota di APR, rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame online di cui all’articolo 21”
art.22 comma b: “Il completamento di un apposito corso di formazione presso un Centro di Addestramento APR autorizzato... Al termine del corso teorico il Pilota è sottoposto ad un esame teorico addizionale di almeno 30 domande a risposta multipla”
Art.22. comma c: “Il completamento di un apposito corso di addestramento pratico articolato su specifici scenari addestrativi (Standard e/o Non-Standard) al termine del quale il Pilota sostiene uno skill test con un Esaminatore APR.”

Rinnovo dell’attestato di pilotaggio per le operazioni critiche da effettuarsi presso un Centro di Addestramento. Art. 22 comma 4 “Il rinnovo dell’Attestato di pilota di APR (Operazioni Critiche) è soggetto al superamento di un corso di aggiornamento teorico, da frequentare presso un Centro di Addestramento APR autorizzato, ed al superamento di uno skill test con un esaminatore APR.”

Durata degli attuali attestati per piloti professionali e loro conversione

Un altro elemento che necessitava e forse necessita ancora di chiarimenti, è quello relativo ai piloti di SAPR in possesso di un attestato di pilotaggio in attesa di entrare poi de facto, nella categoria Specific.
L’Art 37 (Norme transitorie) comma G recita a tal proposito: “Come stabilito dall’articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947.”
Si potrebbe pertanto ipotizzare che gli attuali attestati non scaduti per decadenza dei termini, rimangano validi sino alla data 1 luglio 2021. Dopodiché verranno convertiti automaticamente da ENAC con una adeguata Certificazione di Competenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sui droni.
Se invece la scadenza dei 5 anni ricade prima del 1 luglio 2020 verranno applicate le disposizione del regolamento UE 2019/947 (?!? ndr)

Utilizzo dello spazio aereo, regole dell’aria e zone proibite

Dal punto di vista dell’aeronavigabilità la questione e gestione degli spazi aerei rimane in capo alla singola autorithy nazionale, come stabilisce il regolamento europeo sui droni. Il che significa che anche e sopratutto nelle categorie Open, che saranno comunque formate con i test online, dovranno attenersi alle limitazioni che verranno pubblicate sul portale del consorzio D-Flight.

Riportiamo brevemente qualche passo della sezione V art.24 Utilizzo dello Spazio Aereo.
Art.24. paragrafo 2. “Sulle aree del sedime aeroportuale, nelle vicinanze degli aeroporti (incluse le aviosuperfici) e degli eliporti/elisuperfici, all’interno dell’ATZ e del CTR, laddove presenti, si applicano le procedure pubblicate dall’ENAC nelle apposite circolari della serie ATM. Le informazioni sulle predette aree sono disponibili sul sito D-Flight.”
Art.24 paragrafo 5:Le operazioni degli APR interagenti con zone regolamentate (R) attive, zone proibite (P) e zone soggette a restrizione di varia natura pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere rilasciate da ENAC o AM, a seconda dei casi, limitatamente alle operazioni specializzate in accordo alle procedure pubblicate dall’ENAC nelle apposite circolari della serie ATM. Le informazioni sulle suddette zone sono disponibili sul sito D-Flight.”
Art.24. paragrafo 6: “L’ENAC per motivi di ordine pubblico e sicurezza su richiesta dell’Amministrazione competente istituisce zone con divieto temporaneo di sorvolo agli APR (“no fly zone”). Tali informazioni sono pubblicate esclusivamente sul sito D-Flight.”

Zone vietate al sorvolo di droni per motivi di Ordine Pubblico e Sicurezza

Oltre ai limiti e divieti imposti da ENAC, possono sussistere eventuali NoFlyZone o aree a limitazione del sorvolo ai droni istituite per questioni di safety come recita Art.33 paragrafo 4:Gli operatori SAPR sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.”

Assicurazione obbligatoria per tutti i droni, anche sotto i 250 grammi

Come annunciato nelle precedenti bozze e confermato da alcuni funzionari ENAC, sussiste l’obbligo di assicurare tutti i droni soggetti a questo regolamento, pertanto anche se inferiori a 250 grammi e sino a 25 kg. Art.32 paragrafo 1: “Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.”

Aeromodellismo classico

Per quanto riguarda gli aeromodelli puri, finalmente sdoganati e divisi dall’uso dei droni ricreativi, rimane valido l’articolo 35. Quindi quota massima 70 metri dal terreno, distanza massima 200 metri dal pilota. Attività effettuata in zone lontano da infrastrutture divieto di sorvolo di persone, fuori da ATZ e CTR. Non pare vi sia alcun obbligo di registrazione al momento.

Fonte e link per il download del regolamento ENAC ed.3 del 11 novembre 2019.