Di Francesco Paolo Ballirano, legale esperto in diritto aeronautico e membro del Comitato Scientifico di Dronezine
Enac aveva annunciato che nel CDA del 14 luglio scorso avrebbe rinviato al gennaio 2021 l’ipotetico “transponder” che avrebbe dovuto equipaggiare i droni sopra i 250 grammi e non si è mai visto neanche col binocolo. Non sappiamo se il CDA abbia deliberato o meno, in mancanza di comunicazioni ufficiali, ma importa poco: la norma è comunque inapplicabile in mancanza delle caratteristiche stesse del misterioso arnese, caratteristiche che avrebbero essere state fissate ancora da ENAC, ma come sappiamo non l’ha fatto. Paradossi legali: in mancanza di delibera la norma è pienamente efficace, ma priva di qualsiasi effetto pratico. In pratica un ectoplasma giuridico.
L’art. 8 comma 2 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto prevede che “A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC”.
La mancata definizione da parte dell’ENAC entro il 1 luglio 2020 delle caratteristiche del sistema elettronico di identificazione rendono, ad oggi, la previsione dell’art. 8 comma 2 del Regolamento inapplicabile.
Sulla questione dell’efficacia delle previsioni normative rimaste inattuate (come quella dell’art. 8, comma 2) c’è stato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Secondo taluni, anche se non sono presenti quei provvedimenti che di fatto consentono di attuare le disposizioni normative, l’interprete è chiamato comunque a rispettare i principi e le direttive in essa contenute (se non meramente teoriche). Secondo altri, invece, la mancata presenza di un provvedimento attuativo (che quindi dia nella pratica le istruzioni per rispettare la norma) rende la norma stessa valida, ma priva di un’attuazione concreta.
Andando nel pratico, l’utilizzo di un sistema elettronico di identificazione è una prescrizione che dal 1 luglio è pienamente efficace, sebbene non siano state ancora fissate dall’ENAC le caratteristiche tecniche di tale sistema. L’assenza di criteri che stabiliscano le caratteristiche del sistema, rendono, tuttavia, inapplicabile tale disposizione e, pertanto, sebbene validamente efficace, la norma per ora è priva di un effetto pratico.
In ogni caso, si tratta di una fase di mera transizione, in quanto, come già segnalato dall’ENAC, nel Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2020 è già stato discusso un emendamento del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto che prevede l’installazione del sistema elettronico di identificazione, come prevista dall’art. 8 comma 2, solo dopo il 1 gennaio 2021. Si tratta di una comunicazione che avvalora ancor di più la tesi che allo stato attuale il termine del 1 luglio 2020 previsto nella versione attuale dell’art. 8, comma 2 del Regolamento è privo di una cogenza effettiva ed è destinato, da qui a breve, ad essere sostituito con il termine più ampio del 1 gennaio 2021.
(Sempre che non ci siano altri ritardi, e scommettiamo che ci saranno, e del transponder non se ne riparlerà per almeno un paio d’anni. NDR).




