Come noto le spiagge italiane sono un tabù per i droni nel periodo estivo. Una vecchia clausola inserite nelle Regole dell’Aria emessa dall’Ente Nazionale Aviazione Civile vieta il sorvolo degli aeromobili in VFR, cioè volo a vista, 100 metri prima e 100 metri dopo la linea di costa. Essendo i droni aeromobili, anche per loro il divieto vale dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.
Le Regole dell’Aria e in particolare la RAIT 5006 esprimono chiaramente il concetto che non è possibile sorvolare a meno di 300 metri di quota le zone comprese tra 100 metri prima e 100 metri dopo la linea di costa.
Siccome i mezzi aerei a pilotaggio remoto, alias i i droni, possono volare al massimo a 120 metri di altezza, per loro sono completamente off limits nel periodo estivo.
ENAC presenta una bozza per la modifica delle Regole dell’Aria, una occasione per tentare di cambiare il divieto di sorvolo estivo sulle spiagge per i droni
In data 10 novembre l’Ente Nazionale Aviazione Civile ha pubblicato una bozza in attesa di commenti, come da consuetudine aeronautica, circa la modifica delle Regole dell’Aria, proponendo quindi una edizione 4 successiva al primo emendamento alla edizione 3 del 2017.
Nella bozza delle RAIT, Regole dell’Aria Italiane si trova a pagina 23 un testo che parla seppur sommariamente della famigerata (per i dronisti) RAIT 5006 con quanto segue:
“In aggiunta a SERA.5005 f), si applica quanto segue:
1) tranne quando sia necessario per il decollo o l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, un volo VFR non deve essere effettuato al di sopra delle spiagge, entro 100 m da entrambi i lati della linea di costa, ad un’altezza inferiore a 300 m (1 000 ft). Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e agli aeromobili impegnati nelle operazioni speciali di cui all’art. 4 del Regolamento SERA.”
In poche parole viene eseguita una specifica relativa ai decolli e agli atterraggi, ma nulla viene detto a proposito degli APR (droni).
Nella vecchia versione della RAIT 5006 si leggevano queste indicazioni:
“RAIT.5006 Altezze minime per il sorvolo delle spiagge Fatto salvo quanto previsto da SERA.5005 f), tranne quando sia necessario per il decollo o l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, un volo VFR non deve essere effettuato al di sopra delle spiagge, entro 100 m da entrambi i lati della linea di costa, ad un’altezza inferiore a 300 m (1 000 ft). Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e agli aeromobili impegnati nelle operazioni speciali di cui all’art. 4 del Regolamento SERA.”
(l’Articolo 4 del citato regolamento SERA precisa quali sono le categorie esentate, e soprattutto come le varie Authority nazionali possono esentare specifici utenti o categorie, ma tra queste i SAPR non ci sono. Anche se, a ben guardare, i nostri droni non fanno volo VFR, cioè Visual Flying Rules, bensì volo VLOS, che è ben altra cosa).
In sostanza cambia poco per gli operatori di droni

Invitiamo quindi tutti gli interessati, siano essi appassionati o professionisti di droni a inviare le loro considerazioni attraverso il modulo dei commenti presente alla pagina indicata in fondo a questo articolo.
Prima di farlo preghiamo di prestare attenzione alle modalità con cui tali commenti possano essere inviati, seguendo un preciso ordine e uno schema predeterminati.
Il tempo massimo per inviare i commenti alla bozza è quindi il 10 dicembre prossimo venturo.
Noi di Dronezine ci sentiamo di suggerire questo testo:
Nel campo Riferimento: “RAIT 5005 – paragrafo D – comma 1”
Nei suggerimenti il Commento per: “Sorvolo estivo delle spiagge, se possibile aggiungere una esenzione per gli APR dal peso inferiore ai 25Kg”
Con Motivazione: “Gli APR godono già di una regolamentazione apposita che ne limita altezze e utilizzi nel rispetto della attuale normativa. Fermo restando il divieto di sorvolo degli assembramenti, il volo sulle spiagge potrebbe essere concesso in determinate fasce orarie nel caso di spiagge o linee di costa affollate nel periodo estivo o senza orari nel caso di operazione non critica. (ovviamente rispettando le altre limitazioni previste dalla ATM-09)”.
Come riportato sul sito della Autorithy Nazionale I commenti e o le osservazioni sui contenuti, espressamente motivati, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it, utilizzando l’apposito modulo.
Link alla pagina del sito ENAC relativo alla bozza sulla modifica delle Regole dell’Aria Ed.4
[Aggiornamento maggio 2021]: Ecco l’edizione 4 pubblicata sul sito di ENAC




