ENAC Confermato: nessun patentino per i droni sotto i 250 grammi e conversione attestati CRO in A2

Con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito, ENAC si avvicina al sistema di comunicazione di EASA l’Agenzia Europea sulla Sicurezza Aerea rendendo facilmente fruibili e comprensibili i regolamenti che normano il settore droni o UAS come definiti da un punto di vista legale.

Dopo aver pubblicato il regolamento UAS-IT del 4 gennaio ultimo scorso, che entra nel dettaglio delle aree rimaste di esclusiva competenza della autorithy italiana, l’Ente Nazionale Aviazione Civile  specifica con l’aggiornamento della suddetta pagina alcuni punti che sembravano oscuri.
[Link alla pagina FAQ droni di ENAC]

Nessun patentino per i droni sotto i 250 grammi

In particolare per quanto riguarda la necessità del possesso del patentino per i droni ovvero l’attestato di competenza per le sotto categorie A1 e A3 sotto i 250 grammi; l’autorithy nazionale spiega che per i droni fino a 249 grammi compresi esso non sia necessario conformemente a quanto regolamentato dalla normativa europea.

Conversione degli attestati di competenza CRO: confluiranno nella sotto categoria A2

Un altro tema molto dibattuto sui social network, riguarda la conversione degli attestati CRO, quindi capire se sarebbero stati convertiti in un attestato di competenza della categoria Specific o  equiparati a un attestato di competenza per la sotto categoria A2.
Anche in questo caso ENAC chiarisce che oltre a quanto già sancito dal regolamento nazionale e cioè che i possessori di attestato di competenza per le Operazioni Critiche potranno volare volare nel rispetto degli scenari urbani con le specifiche degli ITS-01 e ITS-02 sino al decadimento degli stessi scenari.
Inoltre gli attestati per operazioni critiche CRO. conseguiti prima del 31 dicembre 2020 verranno automaticamente convertiti come attestati di competenza per la sotto categoria A2.
Quindi anche in ambito urbano mantenendo una distanza orizzontale dalle persone di almeno 50 metri dalle persone non coinvolte (adeguatamente informate sulle procedure e sui rischi connessi al drone) mai su assembramenti e con un peso per ora limitato a 2 Kg.

Un unico QR-Code che identifica l’operatore e non un singolo su ogni drone

Su questo punto l’Ente Nazionale Aviazione Civile si era già espresso nei giorni scorsi precisando che la registrazione dai singoli droni e degli operatori comporterà un solo QR-Code compatibile con il codice operatore EASA che andrà applicato su tutti i droni.
Serviranno tempi tecnici a D-Flight per armonizzarsi con i database europei ed emettere nuovi QR-Code da sostituire a quelli precedenti.

Open Limited Category non menzionate nel regolamento ENAC UAS-IT

Una mancanza che i tecnici non avranno potuto fare a meno di notare è la non presenza o meglio non specifica della categoria speciale Limited. Categoria Open che riguarda tutti i droni presenti sul mercato sprovvisti della marcatura Open CE e che voleranno nel regime transitorio stabilito dal articolo 22 del regolamento UE 2019/947. In poche parole ci saranno, come dice il nome ulteriori limitazioni al volo dei droni sprovvisti del bollino Open CE e il loro peso nella categoria aperta sarà limitato a 500 grammi e non 900 gr, come previsto per la classe C1 a pieno regime normativo.
Nella FAQ l’Ente spiega con un ragionamento complesso il perché di tale mancanza.

Riportiamo fedelmente le FAQ pubblicato sul sito di ENAC

Patentino droni sotto i 250 grammi

ENAC è intenzionata ad escludere comunque il requisito dell’attestato per i <250g come stanno già facendo altre NAA europee?Sì, ENAC, in linea con altri Paesi europei, ritiene che i <250 gr possano continuare a essere utilizzati senza il requisito dell’attestato, così come accadrà dal 1° gennaio 2023, e in accordo all’art.22 del Regolamento (EU) 2019/947 (“Fatto salvo l’art.20…”)

Open Limited Category

Per maggiore chiarezza non sarebbe meglio citare l’art. 22 o limited open category, suddividere e indicare i requisiti pilota anche per la classe < 500g nell’art. 18 UAS-IT?Si è preferito con l’art.18 UAS-IT rimanere generici, considerando che gli UAS <500 gr. sono compresi tra gli UAS <25 Kg.
ENAC ha inteso, pertanto, in accordo all’art.22 del Reg. 947, applicare per il pilota <500 gr. il livello di competenza previsto per la categoria OPEN A1-A3.
Qualora si generino dubbi in proposito si provvederà a chiarire l’argomento con una FAQ dedicata.

Conversione vecchio attestato CRO in sotto categoria A2

Chi ha conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020, oltre agli scenari standard può condurre anche operazioni A2?

Sì. I piloti che hanno conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020 possono condurre operazioni in Categoria OPEN A2 fino alla naturale scadenza dell’attestato, in quanto ENAC ha ritenuto che si sarebbe verificata una discontinuità per coloro che già operavano in scenari standard qualora fossero state richieste competenze differenti.
Solo per fare un esempio: il pilota che operava con l’attestato CRO in scenario standard con un drone da 5 kg, dal 31 dicembre 2020 non avrebbe potuto più operare in quanto sarebbero state richieste, improvvisamente, le competenze addirittura per la categoria Specific.

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Per facilitare la transizione dalla regolamentazione nazionale a quella europea l’Ente, già con la LIC 15A, ha comunque allineato il syllabus dei corsi CRO con quanto richiesto dal Regolamento EU 2019/947 per la categoria A2 (Allegato Parte A UAS.OPEN.030). La Circolare LIC 15A è in corso di ulteriore revisione in collaborazione con le Associazioni di settore in un tavolo tecnico dedicato per renderla pienamente conforme al Reg. 947.

Qr-Code

Quale codice identificativo QR code devo applicare al drone secondo il nuovo Regolamento ENAC UAS-IT?

Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.

Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.

In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore.

I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021.

Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.

Il codice QR rilasciato all’operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS dallo stesso operati?

Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA.

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