L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ci chiede di chiarire una volta per tutte la questione dei parchi nazionali: se il parco non è segnato in rosso su D-Flight, si può volare o occorre comunque l’autorizzazione dell’Ente parco?Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, clic qui
Buongiorno avvocato. So che la questione è stata affrontata diverse volte sulle pagine di DronEzine, ma ancora ho una grossa confusione in testa sulla questione del volo nei parchi nazionali. Serve un giurista per capire la valenza e peso di una legge statale nei confronti di una circolare emessa da ENAC? Se un parco non risulta in zona rossa su D-Flight, posso volare o mi serve comunque il permesso dell’Ente Parco? E se Ente Parco e D-Flight dicono cose diverse, chi prevale a livello legale? Mi aiuti per piacere che non ci capisco più niente
La normativa relativa al sorvolo dei parchi naturali è sempre stata oggetto di numerose discussioni dovute, molto spesso, anche alle difficoltà di interpretazione causate tanto dagli operatori, quanto dagli stessi Enti che amministrano le aree protette.
Ad accentuare tale difficoltà interpretativa è senza dubbio rilevante la circostanza che nel tempo si sono sovrapposte varie leggi (tanto nazionali quanto europee) che rendono il quadro normativo confuso e poco armonizzato.
La legge quadro n. 394/1991
La questione principale oggetto della discussione nasce sicuramente dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.
Appare opportuno sin da ora chiarire che la legge quadro è un atto normativo che di fatto è stato superato dalla riforma del titolo V della Costituzione, relativa principalmente al riparto delle competenze legislative tra Regioni e Stato e che, pertanto, non viene più utilizzata.
Prima di tale riforma, la legge quadro era considerata una legge cornice, dove venivano indicati i principi generali (appunto una cornice normativa) nell’ambito dei quali poi le singole Regioni avrebbero dovuto muoversi per poter legiferare nei propri ambiti di competenza.
Ciò detto, la legge quadro appena citata, prevede all’art. 11 che è vietato il sorvolo “salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”. Con tale espressione, l’art. 11 richiama chiaramente le disposizioni normative previste dal codice della navigazione.
Il Codice della Navigazione
E in effetti, l’art. 793 del Codice della Navigazione, recante titolo “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione”.
Il Codice della Navigazione, chiaramente, è una fonte normativa di pari grado rispetto alla legge quadro sulle aree protette e la Circolare Enac ATM-03C, sebbene non sia una fonte di diritto, disciplina in dettaglio le modalità con cui vengono disposti i divieti di sorvolo previsti dall’art. 793, anche in applicazione delle previsioni di cui alla legge quadro 394/1991.
La normativa europea
La questione relativa agli spazi aerei, in ogni caso, ha trovato una sua ulteriore disciplina nella normativa europea. E infatti, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, ha istituito la zona geografica UAS. L’articolo 2, comma 4) del Regolamento UE 947/2019 definisce tale zona come uno spazio aereo determinato regolamentato dall’autorità dell’aviazione civile dello Stato Membro.
Anche luce del mutato quadro normativo, appare poco sostenibile che gli Enti che gestiscono le aree protette possano avere il potere di sancire in autonomia il divieto di sorvolo sulle aree di propria competenza.
È infatti ormai pacifico, perché peraltro stabilito da una normativa specifica per i droni (quale il Regolamento di Esecuzione UE 947/2019) che sia l’ENAC ad approvare le richieste relative ai divieti di sorvolo delle aree in corrispondenza dei Parchi. All’esito di tale approvazione e delle relative verifiche tecniche, l’ENAC provvede a far pubblicare il divieto di sorvolo sull’AIP Italia ENR 5.6.1-1 “Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica”, nonché sul portale D-Flight, rendendo dunque operativa tale restrizione dello spazio aereo.





