Multe nei parchi naturali: sono legittime?

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che  è stato multato per un volo su un parco nazionale postato sui social.
E si chiede se questa multa è legittima e se può opporsi.
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Buongiorno avvocato,
Mi hanno multato per aver postato un video girato con il drone in un Parco naturale. La multa pare nata da un mio post sui social, ma la contestazione non riporta né come né quando avrei violato il regolamento del parco. Posso difendermi? E come?

L’utilizzo dei droni in Italia ed in particolare nelle aree protette, come quelle definite dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e dai regolamenti dei parchi nazionali, può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative anche di un certo rilievo economico. Per quanto riguarda le aeree protette, il divieto di sorvolo è dettato dall’esigenza di tutelarne soprattutto la fauna, dato che questo strumento tecnologico può rappresentare una minaccia per l’equilibrio ambientale e la biodiversità.

Per tutelare il patrimonio naturale, sono state dunque introdotte regole severe e sanzioni specifiche, il cui obiettivo principale è proteggere i parchi nazionali e le riserve naturali. Tra i riferimenti normativi fondamentali, l’articolo 30 della legge n. 394/1991 stabilisce che la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette comporta una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 1.000 euro. Come noto, la materia relativa alle sanzioni in caso di divieto di sorvolo coinvolge varie fonti normative, che abbracciano sia il diritto ambientale che il diritto della navigazione aerea. A questa si aggiungono poi le disposizioni specifiche previste dai regolamenti interni ai parchi, che vietano, ad esempio, il sorvolo non autorizzato di aeromobili a motore – droni inclusi – salvo autorizzazioni per interventi urgenti di pubblica sicurezza o per finalità diverse da quelle ricreative.

Le contestazioni più comuni
La vera problematica è che gli accertamenti relativi alle violazioni dei divieti di sorvolo, soprattutto delle aeree protette, si basano su evidenze fotografiche, video o segnalazioni di sorvoli non autorizzati che però fanno sorgere più di un dubbio sulle modalità di accertamento delle violazioni.
Spesso infatti capita che alcuni accertamenti risultino generici. È capitato più di una volta che la contestazione mossa alla persona cui sia stata contestata la violazione del divieto di sorvolo sia priva di indicazioni precise di luogo, data e modalità dell’infrazione. In alcuni casi, addirittura, non vengono illustrate le modalità di accertamento e, quindi, in base a quali strumenti e/o modalità di indagine l’ente abbia emesso il verbale di contestazione.

A ciò si aggiunga che spesso le sanzioni fanno riferimento a regolamenti delle aeree protette o degli enti parco che non sono sufficientemente chiari nel definire i divieti e le sanzioni, aprendo la strada a errori interpretativi. Addirittura, in alcuni casi, i regolamenti locali superano il proprio ambito di competenza determinando sanzioni che esorbitano dalle proprie funzioni.

Errori procedurali e diritti dei cittadini
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la genericità degli accertamenti o la mancata notifica immediata possono compromettere la validità dei procedimenti amministrativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8837 del 28 aprile 2005, ha sottolineato come l’assenza di contestazione immediata sia giustificabile solo per motivi documentati, altrimenti l’intero processo sanzionatorio rischia di essere dichiarato nullo. Inoltre, l’applicazione delle sanzioni deve essere conforme al principio di legalità: i regolamenti non possono determinare sanzioni al di fuori di quanto previsto dalle leggi nazionali. Ad esempio, la legge quadro sulle aree protette stabilisce sanzioni proporzionate e vincola la loro applicazione agli organismi di gestione delle aree protette.

Ebbene, proprio in tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che l’illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla norma primaria, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria (come appunto un regolamento di un ente parco) quest’ultima deve considerarsi illegittima, e qualsiasi Giudice ha il potere di disapplicarla anche d’ufficio, così come confermato, anche in questo caso, dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 29427 del 24/10/2023).

Un dibattito aperto
Le questioni sopra illustrate impongono più di una riflessione sulla necessità di trovare un vero equilibrio tra tutela dell’ambiente e diritti degli utenti. Da un lato, l’obiettivo sacrosanto di proteggere le aree naturali; dall’altro la necessità di avere procedure trasparenti e proporzionate. Per garantire questo equilibrio, è essenziale che le autorità competenti interpretino correttamente la normativa e che gli accertamenti siano rigorosi, rispettando i diritti e le garanzie di coloro che, prima di essere appassionati di droni, sono soprattutto dei cittadini.

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Sono anche compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille).