ATM09, per proteggere gli aeroporti dai droni e facilitare i dronisti

Di Francesco Paolo Ballirano, avvocato esperto in diritto aeronautico e membro del Comitato Scientifico di DronEzine

La ATM09 ha l’obiettivo primario di proteggere gli aeroporti dopo che chiusure che hanno colpito diversi scali europei, Malpensa compresa, e nel contempo liberare spazio aereo per le operazioni con i droni. Ma avremmo preferito vederla nel regolamento, non in una circolare

La circolare ATM 09 è un passo importante per l’utilizzo responsabile e sicuro degli aeromobili a pilotaggio remoto. Ha la finalità di rendere più consona alla nuova realtà aeronautica l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto negli spazi aerei del territorio italiano, disegnando un quadro regolatorio intelligente e flessibile in spazi aerei che prima erano fortemente regolamentati e nei quali il volo degli APR era soggetto a specifiche autorizzazioni.

Nasce  dalle esigenze di disciplinare il crescente impiego dei droni e nel contempo semplificare le procedure di richiesta da parte degli operatori e di ottimizzare il processo di valutazione e di rilascio del nulla osta da parte dell’ENAC o dell’Aeronautica Militare, a seconda dei casi.

Si tratta di una scelta che va sicuramente controcorrente rispetto ai recenti avvenimenti che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick o dell’aeroporto di Malpensa, dove invece l’esigenza di imporre soluzioni più rigorose per impedire l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto in prossimità degli aeroporti sembrava essere un’assoluta priorità. In realtà, al di là delle scelte dettate da fobie e preoccupazioni più o meno fondate, l’ENAC è intervenuta in una disciplina, quale quella dell’utilizzo degli spazi aerei (soprattutto italiani) che presentava delle anomalie che rendevano difficile il volo dei droni in ampia parte del territorio nazionale.

Infatti, uno dei provvedimenti più importanti assunti all’interno della circolare ha ad oggetto le operazioni di volo in prossimità degli aeroporti dove, come noto, sono presenti le ATZ, (Aerodrome Traffic Zone). Ai sensi dell’art. 6.2 della Circolare, le operazioni nelle vicinanze degli aeroporti ed all’interno delle zone di traffico aeroportuale sono consentite per tutti gli aeromobili con massa al decollo inferiore ai 25kg, con l’unica specifica disposizione che agli aeromobili a pilotaggio remoto con massa operativa al decollo uguale o maggiore di 4kg potranno volare in dette zone solo se dotati di limitatore di quota e programma di recupero dell’aeromobile a pilotaggio remoto in caso di perdita del controllo (cioè la modalità “return to home” – RTH).

assicurazione per droni con tutela legale

Ovviamente è consentito l’utilizzo dei droni in dette aeree solo se le operazioni sono condotte a vista o a vista estesa (VLOS/EVLOS). La circolare esclude da tale impostazione tanto gli aeromodelli quanto gli aeromobili giocattolo (così come definiti dalla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio). Se da un lato gli aeromodelli erano già esclusi dal Regolamento ENAC da talune operazioni di volo, per la prima volta nel quadro regolatorio nazionale sui droni fanno ingresso gli aeromobili giocattolo (ne abbiamo parlato in tempi non sospetti qui [link  https://www.dronezine.it/51011/droni-aeromodelli-aeromobili-giocattolo-quali-differenze/ ]

In sintesi, dalla lettura della circolare, le operazioni con gli aeromobili a pilotaggio remoto potranno essere svolte più vicino agli aeroporti rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni (con conseguente diminuzione di tempi e costi), con l’unica condizione di rispettare le altezze e le distanze previste nella circolare, che andranno a ridursi man mano che ci si avvicina all’aeroporto.

Si tratta di un’impostazione regolatoria di gran pregio, che attesta il gran lavoro svolto dall’autorità dell’aviazione civile italiana in tema di mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Alcune cose da migliorare

Ciò detto, per amore di completezza, alcuni appunti sono necessari. Anzitutto occorre segnalare un’imprecisione terminologica: la circolare prevede espressamente che le operazioni non rientranti in quelle previste dall’art. 6.1 (peso del drone, altezze e distanze da rispettare etc.) dovranno essere definite come “operazioni specializzate” e quindi soggette a specifica autorizzazione. Una definizione che collide con quella di “operazioni specializzate” del Regolamento ENAC, che ha ad oggetto, invece, le operazioni professionali per le quali è necessario, ad oggi, un riconoscimento/autorizzazione. Si tratta di un’imprecisione terminologica che tuttavia gli esperti e professionisti del settore ben comprenderanno.

In secondo luogo, a prescindere dalla validità della circolare, che rappresenta indubbiamente un passo in avanti nel garantire un uso dei droni sicuro ed allo stesso tempo libero da inutili procedure burocratiche, sembra tuttavia il caso di segnalare che forse sarebbe stato opportuno scegliere uno strumento più incisivo nella sua obbligatorietà, giacché, come noto, la circolare non è un atto avente efficacia vincolante.

polizza temporanea assicurazione per lavoro con i droni