Ormai è ufficiale, il regolamento europeo per i droni slitta al 1 gennaio. E resta il Regolamento ENAC, con tutte le date indicate al suo interno: dal patentino al transponder alla registrazione D-Flight. Ecco cosa ciò significa, articolo per articolo.
Enac l’8 luglio scorso ha pubblicato una nota in cui prende atto dello slittamento di sei mesi di quello che per brevità chiamiamo “Regolamento EASA”, e regole comuni europee per i droni:
| Si informa che in data 4 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione che pospone l’applicabilità del Regolamento (UE) 2019/947 di 6 mesi. La nuova data di applicabilità è il 31 dicembre 2020. In accordo a tale decisione, tutte le date previste nel regolamento sono state coerentemente posticipate di 6 mesi e, quindi, la piena applicabilità del Regolamento (UE) 2019/947 è prevista per il 1 gennaio 2023.Tenendo conto di quanto sopra, il Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” ed. 3 del 11 dicembre 2019 rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020. |
Che cosa significa?
Attenzione, le date slittate sono solo ed esclusivamente quelle del Regolamento EASA, non quelle del Regolamento ENAC, che restano valide e il regolamento stesso ci accompagnerà (almeno) per altri sei mesi.
In particolare:
Patentino anche per gli hobbysti (art. 37.1.e):
| I piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative devono assolvere l’obbligo di conseguimento dell’attestato di competenza, di cui all’articolo 8 comma 1, dal 1° marzo al 1° luglio 2020. Oltre tale data, gli operatori/proprietari e i piloti di APR per uso ricreativo non potranno svolgere attività di volo in assenza dell’attestato di competenza. |
Significa che, come si sapeva da lungo tempo, dal 1 luglio patentino online obbligatorio per tutti, esclusi solo i SAPR sotto i 250 grammi (e gli aeromodelli e gli aeromobili giocattolo, posto che questi ultimi esistano e non ci risulta). Anche le altre norme legate ai patentini – per esempio il pagamento anticipato dl 1 luglio – non c’è ragione che slittino, a meno di interventi specifici dell’Authority. Di cui però non c’è traccia.
Iscrizione a D-Flight anche per gli hobbysti (art. 37.1.d):
| A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code |
Significa che, come si sapeva da lungo tempo, dal 1 luglio iscrizione a D-Flight e relativo QR Code obbligatorio anche per gli hobbisti. La buona notizia è che le regole EASA prevederanno la registrazione obbligatoria anche del Mavic Mini (e di tutti i SAPR sotto i 250 grammi) per via della telecamera, ma di questo obbligo nel Regolamento Enac non c’è traccia. Quindi, solo chi ha un drone con telecamera sotto i 250 grammi potrà aspettare EASA (a meno di interventi dell’Authority su questo punto specifico).
Trecentini (art. 12.5):
| Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota deve conseguire l’Attestato, secondo quanto previsto al successivo articolo 21, entro il 1° luglio 2020 |
Significa che gli operatori dei SAPR inoffensivi fino a 300 grammi potranno continuare a volare in città e vicino alle persone, ma dovranno avere il patentino online dal 1 luglio prossimo;
Dichiarazioni (art. 37.1.b):
| Dal 1° luglio 2020 le dichiarazioni già rese dagli operatori per operazioni critiche in scenari standard tramite il sito ENAC decadono di validità. Entro il predetto termine tali dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento, senza oneri aggiuntivi, nel sito D-Flight. |
Significa che le nuove dichiarazioni di rispondenza per poter fare operazioni specializzate critiche in scenario standard cosa che riguarda solo i piloti con Attestato CRO, critico) si continuano a fare sul sito D-Flight, ed è così già dal marzo scorso. Chi aveva fatto precedentemente la dichiarazione a ENAC ha tempo fino al 1 luglio per rifarla su D-Flight, cosa che si sapeva già da mesi.
Conversione vecchi patentini (art. 37.1.b):
| Come stabilito dall’articolo 21 del Regolamento UE/2019/947, gli Attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947. |
Questa norma prevede la conversione automatica dei vecchi attestati LIC 15, che avrebbero dovuto essere convertiti alle norme EASA il 1 luglio prossimo. Dato lo slittamento, bisognerà vedere cosa intende fare ENAC: le strade sono due, o convertirli ugualmente dal 1 luglio, oppure aspettare sei mesi per le norme EASA. Siamo in attesa di conoscere le decisioni tecnico-operative dell’Authority per sciogliere questo nodo.
Transponder (art. 8.2):
| A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC. |
Cambia poco: questa norma era e resta inapplicabile, dal momento che il Transponder (in burocratese definito “sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi“) non esisteva prima e continua a non esistere oggi. ENAC avrebbe dovuto fissarne le caratteristiche, ma non l’ha mai fatto. Quindi resta indicata la data del 1 luglio, ma sarà necessario che l’Authority fissi le caratteristiche e dia il tempo necessario all’industria per produrlo. Restiamo in attesa delle decisioni tecnico-operative di ENAC.





