Hai dei dubbi legale sull’uso dei droni civili? Solo per i soci, DronEzine mette gratuitamente a disposizione un servizio di domande e risposte con il nostro esperto legale, Francesco Paolo Ballirano.
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La risposta è fornita gratuitamente e solo per finalità informative e divulgative e in nessun caso può essere considerata un parere legale, ma rappresenta un primo orientativo inquadramento, per quanto possibile approfondito e dettagliato, sulle questioni giuridiche sottese alla domanda.
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Dopo la laurea presso la LUISS Guido Carli, Francesco Paolo Ballirano ha collaborato con primari studi legali internazionali specializzati nel diritto della navigazione aerea e, più in generale, in tutte le tematiche relative al settore dell’aeronautica civile. La partecipazione ai numerosi convegni sul trasporto aereo, i continui rapporti con l’ENAC e le principali autorità di settore e la ricerca e lo studio sulle specifiche tematiche del diritto della navigazione aerea lo hanno portato a sviluppare una vera passione scientifica che va oltre la vita professionale.
DOMANDE FREQUENTI
- Il regolamento Enac è valido anche se la circolare attuativa non è ancora stata pubblicata?
- Quale certificato medico serve per pilotare un drone?
- Qual’è la responsabilità del venditore e del produttore di droni?
- Perché è l’Enac, e non l’Europa, a occuparsi dei piccoli droni?
- Enac riconosce le certificazioni europee di piloti e macchine?
- Operatore e Pilota possono essere la stessa persona?
- Se faccio riprese con il drone, o con un aeromodello, posso violare la privacy?
- Se monto la telecamera su un aeromodello, o su un quadricottero, diventa un drone e ricade nel regolamento ENAC per i SAPR?
- Che tipo di contratto va preparato per i servizi con i SAPR?
- Che differenza c’è tra un drone e un aeromodello?
La distinzione aeromodello/SAPR non dipende dal modello di drone. Il Regolamento ENAC definisce aeromodello un dispositivo aereo a pilotaggio remoto che: 1) viene utilizzato per fini ricreativi e sportivi; 2) non è dotato di equipaggiamenti che ne permettono un volo autonomo; 3) naviga sotto il controllo visivo dell’aeromodellista. Devono poi essere rispettate le prescrizioni di volo previste dall’art. 23 del Regolamento ENAC. Se sono rispettate tali requisiti i droni che utilizza sono qualificabili come aeromodelli. Quando non vengono rispettate queste prescrizioni i droni non possono essere considerati aeromodelli ma sono soggetti alle disposizioni previste per i SAPR.
- Nel caso utilizziamo un SAPR in ambiente chiuso, come puo’ essere un capannone, una palestra etc, e quindi non in uno spazio aereo controllato, è soggetto ai regolamenti ENAC e richiede un permesso di volo?
No. Un SAPR utilizzato in un ambiente chiuso non è soggetto alle disposizioni del Regolamento: l’art. 2, punto 3, lettera c), dispone espressamente che “Non sono assoggettati alle previsioni del presente Regolamento (..) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor)”.
- Come posso mettermi in regola per poter lavorare con il mio drone?
Le consiglio anzitutto di provvedere ad essere autorizzato come operatore. Per ora ci sono numerosi dubbi applicativi, dovuti alla novità del regolamento, ma già da giugno potrebbero esserci chiarimenti per chi, come Lei, ha intenzione di intraprendere un’attività professionale/commerciale. In generale l’operatore professionale dovrà attenersi alle direttive prescritte dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del regolamento ENAC.
- Qual è è il possibile iter per poter certificare presso ENAC un drone costruito o montato in proprio?
Escluderei il termine “certificazione” dato che ai sensi del Regolamento ENAC (art. 8, comma 4), la certificazione di tipo ristretto può essere rilasciata solo se è prevista la costruzione in serie. Se non è prevista la costruzione in serie, come mi è dato di capire dal fatto che il drone è/sarà “autocostruito”, le fasi da seguire sono in sostanza due:
1) è necessario svolgere un’attività “sperimentale propedeutica” (punto 8.8. della circolare applicativa del regolamento). Tale attività, ai sensi dell’art. 10 del regolamento si ottiene attraverso un “permesso di volo”.
Per ottenere il permesso di volo è necessario presentare domanda all’ENAC fornendo la documentazione necessaria dimostrare e garantire la capacità del SAPR di svolgere l’attività sperimentale in sicurezza: L’attività sperimentale deve essere condotta in aree non popolate e spazi aerei segregati da piloti in possesso di autorizzazione rilasciata dall’ENAC. Per tali attività è possibile farsi assistere da organizzazioni riconosciute dall’ENAC per tali incombenti (punto 8.17 della circolare).
2) Al termine dell’esito positivo dell’attività sperimentale propedeutica (l’ENAC dovrebbe svolgere accertamenti necessari a verificare che le operazioni in cui si intende utilizzare il drone potranno essere condotte con un livello di sicurezza adeguato: è quindi importante che si abbia un occhio di riguardo sulla affidabilità del drone), potrà ottenere un permesso di volo per attività specializzata, che avrà durata triennale.
- L’assicurazione che stipulerò a breve avrà validità nel caso riesca a lavorare con ritenuta d’acconto?
Si. L’assicurazione è relativa al Drone, a prescindere dal fatto che l’operatore abbia o meno partita IVA o società. Tenga presente che l’assicurazione non dovrà essere relativa all’uso ricreativo del drone, ma dovrà essere un’assicurazione professionale. Le costerà di più.
- Ho letto dell’obbligatorietà di un certificato medico per piloti,posso provvedere da solo a questo certificato o devo fare domanda a qualche ente?
Deve recarsi presso strutture sanitarie e/o professionisti che siano riconosciuti dall’ENAC per rilasciare tali certificazioni. Le trasmetto in allegato la lista, per ciascuna regione, delle strutture e dei medici autorizzati dall’ENAC dove potrà avere informazioni sulle tempistiche e i costi.
- Per poter lavorare come pilota per società già avviate in questo campo è necessario qualche adempimento?
Se volesse lavorare per una società, Lei non sarebbe più un operatore, ma un semplice pilota. Paradossalmente, a mio parere, l’iter burocratico potrebbe essere sotto certi aspetti più snello. In tal caso, tuttavia, non sarà un libero professionista ma un dipendente della società con tutte le conseguenze legali del caso (previdenziali, assicurative etc.). Consideri che il regolamento fa una distinzione tra operatore e pilota proprio per indicare che spesso la società che utilizza i droni a fini commerciali, dovrebbe possedere un’attività organizzativa di personale che prevede anche piloti e in generale l’equipaggio descritto nella circolare applicativa ENAC. Per farLe capire, vi sarebbe lo stesso rapporto che intercorre tra compagnia aerea e pilota e/o equipaggio dell’aeromobile. Se invece vorrà intraprendere attività libero-professionale e quindi autonoma, la figura di operatore e pilota coincideranno con tutte le relative conseguenze.
- Sono un pilota militare di aerei, elicotteri e droni ancora in servizio (12 anni e +1000 ore di volo multicrew). Ho una licenza civile CPL H (S61) JAR rilasciata da ENAC in corso di validità. Oggi opero facendo video riprese a livello ‘ricreativo’ con un Phantom DJI (<2kg) con tanto di paraeliche, e assicurazione FIAM, sempre a vista (massimo 30 metri d’altezza) spesso nei parchi cittadini con persone intorno, ma mai su chiari assembramenti di persone. Pur avendo una videocamera montata sotto – essendo le finalita’ ricreative (non vendo i miei prodotti video, li regalo ai fotografi,posso definire il mio mezzo un semplice aeromodello?
Avrei qualche difficoltà a definire il drone come aeromodello. E se pure potesse essere definito come tale, andrebbe comunque contro le disposizioni relative agli aeromodelli presenti nel regolamento ENAC.
Anzitutto faccia attenzione alla definizione di “finalità ricreative” per le riprese video che cede, gratuitamente, a terzi professionisti. Sebbene la gratuità è un elemento importante, io escluderei il fine “ricreativo”. Sia perché non ne fa un uso esclusivamente proprio, ma rende comunque commerciabili le riprese video, sia perché, anche se in forma gratuita, le riprese cedute ai fotografi potrebbero essere attinenti ad attività di lavoro aereo per conto terzi.
Inoltre, far volare il drone in un parco cittadino non mi pare un’attività di volo aderente alle disposizioni del regolamento ENAC relative agli aeromodelli. Soprattutto quando viene stabilito che le attività di volo “possono essere effettuate in aree non popolate opportunamente selezionate dall’aeromodellista e per le quali può assicurare il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose” (Sez. V, art. 23 del Regolamento ENAC).
- Se un fotografo vendesse in seguito le mie videoriprese aeree potrà essere mai tenuto a dover segnalare il nome dell’operatore?
Le riprese video sono considerate opere dell’ingegno e formano oggetto di diritto d’autore la cui normativa è disciplinata dal codice civile (art. 2575 e ss. c.c.) e dalla Legge n. 633/1941. L’opera può essere resa in forma anonima, fermo restando che comunque rimarrebbe titolare del diritto d’autore sulla stessa, a prescindere dall’anonimato. Con la cessione gratuita delle riprese video, Lei rinuncerebbe ai diritti connessi al diritto d’autore, in particolare quelli patrimoniali. Le consiglierei, comunque, di concludere un accordo scritto con i fotografi a cui cede le riprese video dove vengano precisate le modalità di sfruttamento economico delle riprese video, l’eventuale anonimato, i profili di responsabilità.
- Sono previsti degli iter semplificati per i piloti già’ in possesso di una licenza di volo?
Sicuramente è più facilitato laddove il Regolamento e la circolare applicativa richiedono una conoscenza delle nozioni teoriche relative alle regole dell’aria che sono attestate dal possesso della licenza di pilota commerciale e pertanto è favorito per un esito positivo delle autorizzazioni e/o per il silenzio- assenso sulle dichiarazioni. Inoltre il possesso della licenza di pilota commerciale Le facilita anche l’iter per pilotare un SAPR con MTOM superiore ai 150 kg.
- Vorrei sapere se ho inteso bene la regolamentazione aeronautica, un aerodine (aquilone o simile senza persone a bordo ) in volo verticale (nessuna variazione gps durante il volo se non altimetrica) vincolato da cavo idoneo lungo 40 metri ( limite per gli aquiloni e i palloni ad elio ) può essere usato in Italia, in zone non critiche e/o in zone critiche, senza bisogno di autorizzazione alcuna da parte di Enac, a patto che nel raggio di 40 metri non ci siano persone o cose non sotto il controllo del pilota o proprietà interessata alle riprese stesse.
La Sua deduzione, sebbene interessante, non appare efficace per “aggirare” le disposizioni previste nel regolamento. È necessario analizzare la differenza che intercorre tra un pallone frenato ed un SAPR o qualsiasi velivolo comandato da un pilota che non si trova a bordo dello stesso.
Un Pallone libero non comandato (unnamed free baloon) ai sensi del Regolamento “Regole dell’Aria” viene definito come un “Aerostato non munito di organo motopropulsore, senza equipaggio, in volo libero”: già di per sé tale definizione può esserLe d’aiuto per capire la differenza tra un Pallone frenato e un SAPR.
Il Pallone frenato è un aerostato a volo libero, quindi non è comandabile, mantenuto “a terra” grazie all’aiuto di sostegni che ne impediscono il movimento (se così non fosse, parleremmo, ad esempio, di mongolfiere). Tale presupposto non è applicabile ai SAPR perchè a differenza dei palloni frenati sono dotati di un organo motopropulsore e pilotabili. In sostanza non è una corda che differenzia un SAPR da un pallone frenato. La differenza è che il SAPR può volare, e muoversi, grazie i comandi impartiti da un pilota che non si trova a bordo dello stesso (pilotaggio remoto) mentre il pallone ad elio, da Lei precedentemente utilizzato, no.
- Se vado a svolgere un servizio di ripresa con un drone in un’area privata, in caso di incidente e danni a cose o persone, oltre all’operatore ed al pilota, tenuti in base al regolamento ENAC a valutare la criticità dell’area di volo, è responsabile anche il cliente finale che ha autorizzato lo stesso ? Il cliente finale è tenuto a conoscere il regolamento ENAC prima di affidare il servizio di ripresa con il drone?
La disciplina sulla responsabilità per i danni arrecati dall’aeromobile a persone o cose sulla superficie è regolata dalla Convezione di Roma del 7 ottobre 1952, che è ormai pacificamente applicabile anche ai SAPR. L’articolo 25 della stessa Convenzione stabilisce che tale tipo di responsabilità non si applica se è stato concluso (precedentemente) un contratto tra il soggetto danneggiato e l’operatore dell’aeromobile, ove vengano regolati anche eventuali profili di responsabilità per danni.
In sostanza, il pilota e/o l’operatore potrebbe ridurre la propria responsabilità (se non addirittura esserne esonerato) se:
– è stato concluso un contratto tra l’operatore e il cliente ove siano disciplinati i profili di responsabilità per gli eventuali danni causati dal drone (limiti alla responsabilità, penali se non addirittura un esonero totale di responsabilità);
– il soggetto danneggiato è il cliente stesso (quindi sia danni fisici che danni a cose di sua proprietà).
In generale il cliente, se non è operatore e/o pilota, non è tenuto a conoscere necessariamente il regolamento ENAC ma in quanto “committente” è tenuto al rispetto dell’eventuale contratto stipulato con il pilota/operatore che utilizza il drone.
- Sono ancora in una fase in cui devo acquistare un drone idoneo alle mie esigenze: il fatto che enac chieda droni certificati per autorizzare le differenti missioni possibili, al momento, è di ostacolo alla mia scelta. Ad ogni modo, effettuato l’acquisto di un drone dovrei chiedere ad Enac di fare sperimentazione (in una località adeguata) con il medesimo, giusto? Io sarei prevalentemente orientato verso un multi rotore 8 eliche di Italdrone (€ 12.000 ,00 circa + ottiche a parte). Data però la portata dell’investimento ed i dubbi appena accennati, starei valutando, invece, di partire con l’acquisto di un Dj Phantom II Vision + (€ 2.000,00 circa + ottiche comprese). La sperimentazione al fine di poter operare in missioni non critiche, è possibile farla anche con il DJ Phantom?
L’attività sperimentale propredeutica non è necessaria se il SAPR è in possesso di un Certificato di Omologazione/Certificato di Navigabilità Ristretto/Permesso di Volo rilasciato dall’ENAC. Pertanto, se entrambi i SAPR che è in procinto di acquistare non possiedono tali certificati, dovrà svolgere comunque attività sperimentale propredeutica alle (future) operazioni specializzate non critiche. Sotto tale punto di vista, appare ininfluente l’acquisto di un tipo di drone riespetto ad un altro. In teoria i SAPR con peso al decollo inferiore ai 2 kg dovrebbero essere assoggettati ad un iter di utilizzo meno complicato, ma né il Regolamento né le circolari applicative danno precise disposizioni in tal senso, limitandosi a individuare criteri di costruzione per ridurre i rischi sulla sicurezza. Di seguito la dichiarazione per intraprendere attività sperimentale propedeutica ai sensi dell’art. 8.16 del Regolamento con la lista della documentazione da allegare. (http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1311250232/Dichiarazione_Rispondenza_rev_27_Maggio_2014.pdf)
- Per quanto riguarda i requisiti del pilota, mi pare che sia necessaria una visita di II livello presso una struttura riconosciuta da Enac. Io soffro di enfisema bolloso Bi-apicale ed ovviamente avrei problemi a volare poiché la pressione in quota potrebbe essermi nociva. Mi pare però che nell’uso del drone sia lui a prendere quota mentre io sono a terra, esente dai rischi. Se però enac mi equipara i requisiti per pilotare un drone a quelli per pilotare un aereo potrei avere problemi? Sa dirmi che esami sono previsti in questa visita medica di II livello o come affrontare questa problematica?
Gli esami da effettuare per conseguire il certificato medico di II livello sono previsti dal Regolamento Aircrew (Regolamento CE 1178/2011) che impone una visita medica piuttosto dettagliata improntata a verificare lo stato di salute del pilota, sia fisico che mentale (apparato cardiovascolare, apparato digerente, sistemi metabolico ed endocrino, psichiatria, sistema visivo, apparato muscolo scheletrico etc.). Ovviamente è prevista anche un’analisi approfondita dell’apparato respiratorio (Allegato IV, punto MED.B.015). Pur non entrando nel dettaglio delle varie patologie in presenza delle quali è caregoricamente escluso il rilascio del certificato, in generale sia il Regolamento Aircrew che il Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici” prevedono che in casi specifici possa essere rilasciato un certificato medico anche a chi, come Lei, abbia dei problemi di salute che comunque non incidono significativamente sull’uso di determinati aeromobili. In tal caso le autorità sanitarie dell’ENAC possono rilasciare certificati medici con limitazioni di volo (nel suo caso, presumo che l’idoneità richiesta per ottenere il certificato medico sarà limitata esclusivamente all’uso di SAPR). Per questo motivo è improbabile che il giudizio della visita medica sia di completa inidoneità. Se così non fosse, Lei comunque non sarebbe privo di tutela. Vi è la possibilità di fare ricorso all’ENAC contro un giudizio medico di inidoneità dove si potrà far riesaminare il caso da una commissione medica. In tale sede potrà produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni ed avvalersi dell’assistenza di un medico di sua fiducia. All’esito di tale procedimento, la commissone medica potrà emettere un giudizio di idoneità, casomai, come detto sopra, limitato all’uso dei SAPR.
- Normative di volo all’estero. Da mie ricerche mi sembra che in Europa la regolamentazione dei droni vari parecchio di nazione in nazione. Da quel che ho capito, la Francia sembra essere più aperta a questo settore mentre in Spagna, al momento, mi pare che ci sia un divieto ad operare con i droni. Esiste un unico sito di riferimento per queste normative o bisogna di volta in volta cercare le risposte? Sa dirmi qualcosa circa l’uso in Africa?
In Europa l’uso dei SAPR aventi peso al decollo inferiore ai 150 kg è regolamentato dalle autorità nazionali dell’aviazione civile di ciascun paese. Allo stato attuale non vi è un quadro comune di tutti i regolamenti adottati da ciascuna autorità nazionale, anche se in futuro si suppone che ci si muoverà in tal direzione. A maggior ragione tale discorso può essere applicato all’Africa. Ad ogni modo, per utilizzare un drone nel territorio di un altro stato è utile ricordare che ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Chicago del 1944 ( a cui hanno aderito quasi tutti gli stati membri dell’ONU), nessun aeromobile senza pilota a bordo può volare sopra il territorio di uno Stato contraente senza autorizzazione dello Stato sorvolato. La speranza è che l’ICAO, in un futuro, dia standard comuni a tutti i paesi, in modo da ottenere un’omogenizzazione delle varie normative nazionali.
- La mia situazione non prevede un’organizzazione strutturata ma svolgerei la mia attività in “solitaria”. Riunirei quindi nella mia persona le figure di operatore e pilota con l’intento di proporre a terzi il mio servizio. Le figure citate possono essere riferite ad unica persona fisica o giuridica? (posto che la persona riesca a gestire da sola tutta la mole di autorizzazioni, compilazioni di manuali di volo..ecc)
Il Regolamento ENAC pone una netta distinzione tra la figura dell’Operatore e quella del Pilota. L’Operatore, che richiama in un certo senso la figura dell’“operatore aereo” (anche se applicata in un contesto differente e meno complesso), è il soggetto organizzatore delle attività di volo, sia nella fase iniziale che durante le attività successive. Il Pilota invece, è colui che svolge le attività di volo e fa parte dell’organizzazione dell’Operatore. E’ il rapporto che sussiste (ma rimane sempre un paragone illustrativo) tra compagnia aerea e Pilota. Nel caso dei SAPR, sebbene Operatore e Pilota siano figure distinte l’una dall’altra, non è detto che non possano confluire nel medesimo soggetto giuridico, in tal senso il Regolamento non pone nessun divieto né ostacolo. L’unica differenza è che se l’operatore può essere una persona fisica o giuridica, il pilota deve essere (ovviamente) una persona fisica.
- Un operatore, ottenuta l’autorizzazione per il proprio APR, considerato quindi un velivolo “sicuro”, puòa rappresentare un precedente per chi, acquistando il medesimo modello di APR (ovviamente parlo di produzioni in serie), dovesse partire con una nuova richiesta ad ENAC. Se così fosse, si snellirebbe parecchio l’iter per arrivare alla fatidica autorizzazione del mezzo.
Secondo quanto previsto dalla bozza della Circolare applicativa, l’attività sperimentale propedeutica può essere evitata se il SAPR ha un certificato di navigabilità (certificato di omologazione/certificato di Navigabilità ristretto/Permesso di volo) o se “sia stata già effettuata attività di sperimentazione, dal richiedente o da altri soggetti, che copra gli scopi dell’attività di volo propedeutica” (art. 8.8 della Circolare). Come punto di partenza è opportuno verificare se il drone acquistato ha ottenuto un certificato di navigabilità. Inoltre, da quanto si evince dal testo letterale è dato ritenere che chi abbia già svolto attività sperimentale propedeutica per un determinato modello di SAPR possa coprire tutti gli altri SAPR del medesimo modello e costruttore. Sotto tale profilo, pertanto, la risposta alla Sua domanda appare affermativa. Questo perchè lo scopo dell’attività propedeutica è quello di determinare le caratteristiche del SAPR sotto il profilo delle prestazioni, sia in caso di ordinario utilizzo che di emergenza e disciplinare le procedure specifiche per il suo utilizzo: è un’attività quindi, che una volta svolta su un determinato modello, prodotto in serie da un determinato costruttore, vale per tutti gli altri SAPR della medesima categoria.
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