Nessun problema per EASA se i piloti di droni conseguono il “patentino” online all’estero

Dai primi di gennaio, come noto, ENAC ha fermato la possibilità di sostenere sul proprio portale la prova di completamento del addestramento online. Quello che sino a Dicembre 2020 la stessa autorithy italiana chiamava Attestato di Pilota Remoto per le Operazioni Non Critiche e che noi di Dronezine abbiamo sempre amichevolmente definito come “Patentino per i droni”.

In quel lasso di tempo abbastanza lungo a dire il vero tutti coloro che si volevano mettere in regola con la normativa, ma non potevano sostenere l’esame, si sono dati da fare per trovare soluzioni legali alternative.
Hanno quindi dato libero sfogo alla creatività tipica italiana, scovando sullo stesso sito di EASA altre NAA ovvero altri autorithy nazionali europee che permettessero di sostenere l’esame per il tanto ambito “patentino“.
Alcuni hanno provato con la DAC lussemburghese, altri con la autorità spagnola AESA e via discorrendo.

Subito sui social network, patria delle discussioni più spinte e accese, si sono alzati gli scudi di coloro che sostenevano che tale pratica era assolutamente legale e coloro che si dibattevano affermando che così come per la registrazione o meglio immatricolazione dell’operatore che deve essere necessariamente eseguita una sola volta e nel paese di residenza, anche il rilascio dell’attestato di competenza, poteva avvenire nel nostro caso solo da ENAC.

Prova di completamento dell’addestramento online, ovvero attestato di competenza ovvero patentino per i droni. L’esame e la formazione online si possono fare anche in Europa

Riassumendo molti piloti italiani hanno sostenuto la prova di esame per ottenere la conferma dell’avvenuto addestramento online in lingua inglese, francese o spagnola presso altre autorithy straniere, ma sempre aderenti a EASA.

La nostra interpretazione del regolamento europeo caldeggiava la legalità e ammissibilità di tale comportamento, ma per voler essere sicuri abbiamo girato la domanda all’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea; EASA per l’appunto.
Siccome non abbiamo avuto udienza al primo tentativo abbiamo un po’ insistito e infatti nella parte finale delle email che riportiamo integralmente qui sotto, ci tirano le orecchie.
Siamo ben felici di questa sgridata, perché era una spiegazione ufficiale che ci premeva molto ottenere.
Qui di seguito il testo tradotto dall’inglese all’italiano.


Gentile Sig. Orsi,
Grazie per aver contattato l’EASA.
L‘articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE 2019/947 impone ai piloti remoti di soddisfare i requisiti di competenza stabiliti per la categoria “aperta” nella parte A dell’allegato per; e la categoria “specifica” nell’autorizzazione operativa stabilita dall’autorità competente o lo scenario standard definito nell’appendice 1 o i requisiti definiti nel LUC.

Il regolamento non impone agli aspiranti piloti di droni di intraprendere la formazione / esame richiesto nel loro paese di residenza.
Pertanto, chiunque è libero di seguire i corsi di formazione nello Stato membro dell’UE o in uno Stato membro dell’EASA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein) di sua scelta.

Se l’esame viene condotto secondo i requisiti del regolamento UE e al pilota remoto viene consegnato il relativo certificato / prova di competenza, questo sarà riconosciuto da tutte le altre NAA.

Siamo felici che tu segnali questo messaggio sul tuo blog online.
NOTA: per ulteriori richieste, contattare l’ufficio comunicazioni all’indirizzo ##########@easa.europa.eu.
Abbiamo notato che hai provato diversi indirizzi di posta!
I migliori saluti.

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