Volo dei droni e responsabilità penale

Dott.ssa Federica Masini

immagine di foto cv copiaQuando pensiamo alle leggi che regolano il volo dei droni siamo abituati a pensare solo al 947, il cosiddetto Regolamento EASA. Ma in realtà la situazione è più sfaccettata, e non dobbiamo dimenticare il codice penale…

Nell’utilizzo dei droni è fondamentale ponderare il divertimento e la normativa da rispettare. È importante che la norma venga contemplata al fine di non incorrere in responsabilità penale, in quanto ci sono diverse azioni che possono dar luogo ad illeciti penali.

Ma effettivamente chi è responsabile?  Quali sono concretamente le azioni che possono essere evitate al fine di non incorrere in responsabilità penale?

La questione da sottolineare è che nonostante la materia dei droni a livello giuridico faccia parte del diritto della navigazione, ci sono delle condotte che vengono assimiliate dal Codice penale.

Ora ne vedremo alcune nel dettaglio per dare un’idea più chiara di ciò che si potrebbe evitare.

La prima fattispecie, l’articolo 449 c.p. la cui denominazione “delitti colposi di danno”, che apparentemente potrebbe non dirvi nulla in relazione all’utilizzo dei droni. Però se si ragiona ad ampio raggio, è possibile vedere come durante l’operazione UAV, potrebbe esserci un guasto o un problema al drone che potrebbe comportare la cadutaa ridosso di persone nell’aerea che si sta sorvolando, motivo per cui sarebbe meglio evitare di operare in aeree affollate oppure cercare di trovare momenti meno frequentati in quei luogo sui quali si vuole sorvolare.

A tal proposito è possibile fare un esempio: se si vuole fare una riprese di una spiaggia o scattare qualche foto sarebbe più indicato non farlo nelle ore più popolate, poiché ci sarebbero meno possibilità nel caso di caduta di colpire uno o più bagnanti.

Un’altra fattispecie disciplinata ai sensi dell’articolo 660 c.p. rubricato “molestie o disturbo alle persone”. 

Sicuramente, per far configurare questo reato è necessario un uso eccessivo del drone, quindi è difficile che potremmo essere imputati di tale illecito penale, però è comunque importante citarlo così da dare un’idea generale e completa di ogni possibile reato.

Precisiamo subito  che le molestie e i disturbi devono essere indirizzati, non generici, e per di più queste devono avvenire per motivi futili e in maniera petulante.

Il reato per eccellenza, invece, a cui dobbiamo star bene attenti, è “interferenze illecite nella vita privata”, 615 bis del Codice penale.

Tale fattispecie ha ad oggetto la responsabilità penale per quanto riguarda l’acquisizione di immagini.

Questa tematica è importante in quanto i droni hanno la telecamera per fotografare o riprendere determinate aree, motivo per cui sono soggetti ad acquisire immagini e informazioni personali.

Queste azioni potrebbero ledere il diritto alla riservatezza delle persone, che è un bene giuridico della persona fortemente tutelato con molteplici norme a riguardo. È importante che chi acquisisce informazioni di qualunque genere, audio, video, foto si assicuri che non ledano la sfera personale anche in relazione alla dimora privata; per specificare meglio, la dimora privata è il luogo in cui avviene un’attività personale di qualunque genere, non solo casa quindi.

Pertanto, proprio per non incorrere nel reato disciplinato dall’articolo 614 c.p. è importante stare ben accorti a non riprendere luoghi privati, e in tutti quei casi dove si è in dubbio sarebbe meglio evitare. Ad esempio, chi fa riprese con drone adiacenti ad abitazioni con giardino è consigliato che stia ben più lontano e accorto a non ledere la privacy altrui. Perché è vero che certe assicurazioni, come la LARGE riservata ai soci DronEzine copre il risarcimento dei danni civili derivante dagli errori commessi nel rispetto della privacy altrui, ma nessuna assicurazione potrà mai evitare le conseguenze penali. 

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