L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che si interroga su come le sanzioni di guerra interessano il mondo dei droni.Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, clic qui
Buongiorno avvocato. Mi ha molto colpito vedere come piccoli droni commerciali, proprio come il mio, vengono usati nella guerra in Ucraina. Mi piacerebbe sapere se anche i droni fanno parte delle sanzioni europee alla Russia, e cosa ciò comporta nella pratica
Le sanzioni varate dall’Unione Europea alla Russia per l’invasione dell’Ucraina lo scorso febbraio hanno interessato diversi settori, compreso quello dell’aviazione, e contengono in particolare un divieto generale di esportazione di beni e tecnologie utilizzabili in ambito aeronautico, nonché il divieto di fornire assistenza tecnica e altri servizi connessi in relazione a beni e tecnologie per l’aviazione a persone, entità o organismi russi o per l’uso in Russia.
Le misure adottate dall’Unione Europea vietano anche ai vettori aerei e agli aerei russi di volare verso, sopra o fuori il territorio europeo. Si tratta di operazioni che vanno ad incidere fortemente sulla normativa europea vigente, al punto che l’EASA ha dedicato una apposita pagina, contente informazioni e bollettini aggiornati sugli impatti di tali misure restrittive soprattutto in relazione ai settori disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2018/1139.
In realtà, la questione relativa alle sanzioni è stata già affrontata dall’Unione Europea nel 2014, quando all’indomani dell’occupazione della Russia di taluni territori ucraini fu emesso il Regolamento UE n. 269/2014, concernente “misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.
Il 25 febbraio l’Unione europea, visto l’aggravarsi della situazione, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014. Facciamo riferimento al cosiddetto “pacchetto di sanzioni” (Regolamento (UE) 2022/259, Regolamento di esecuzione (UE) 2022/332, Regolamento (UE) 2022/234), che hanno inciso ed ampliato la normativa del 2014, rendendo, di fatto, impossibile qualsiasi scambio commerciale tra la Russia e l’UE o lo svolgimento di attività aeronautiche in Europa.
Ovviamente, la questione, per quanto qui interessa, coinvolge anche gli aeromobili a pilotaggio remoto, sebbene le misure restrittive abbiano, in termini economici, un maggior impatto sugli aeromobili tradizionali.
La normativa sui droni è interessata principalmente laddove si parla di esportazione di beni c.d. a duplice uso (quindi utilizzabili sia in ambito civile che militare), dello svolgimento di attività di volo in Europa da parte di operatori di droni russi e della gestione del traffico aereo.
Divieto di esportazione dei beni a duplice uso
La normativa europea ha ulteriormente inasprito l’esportazione in Russia dei cosiddetti beni a duplice uso, ossia quei beni utilizzabili tanto in ambito civile che militare, per limitare l’accesso della Russia a tecnologie avanzate cruciali, come:
• droni e software per droni
• software per dispositivi di crittografia
• semiconduttori ed elettronica avanzata
Per comprendere l’entità della questione, e sulla possibilità che anche i droni utilizzati per le comuni attività civili potrebbero essere potenzialmente convertiti e/o adattati per usi militari, recentemente il colosso DJI ha dichiarato che sospenderà temporaneamente le attività in Russia e Ucraina per garantire che i suoi prodotti non vengano utilizzati in attività di combattimento.
Operatori russi
Chiaramente, il pacchetto di misure europee ha inciso anche sulla possibilità per gli operatori di aeromobili a pilotaggio remoto russi di poter svolgere operazioni nel territorio dell’Unione Europea.
In base ai regolamenti sulle sanzioni è vietato, ad esempio, agli operatori russi operare all’interno dell’UE. Sul punto, l’EASA ha chiarito che quanto previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014 non fa alcuna distinzione tra aeromobili con e senza equipaggio e, dunque, le restrizioni previste per gli aeromobili tradizionali sono quindi pienamente applicabili anche per gli aeromobili a pilotaggio remoto. Le restrizioni appena citate hanno, inoltre, anche previsto eventuali tecniche elusive, ritenendo che se l’autorità per l’aviazione civile di ciascun Stato Membro (nel nostro caso l’ENAC) ha motivo di credere che l’operatore effettivo non sia il un soggetto europeo ma faccia riferimento ad un operatore russo, qualsiasi approvazione e/o autorizzazione deve essere respinta.
Gestione del traffico aereo e fornitura di servizi di navigazione
A causa delle specificità della crisi e del massiccio utilizzo di aeromobili senza pilota militari, l’EASA ha evidenziato i rischi della sicurezza legati alla gestione dello spazio aereo e alla fornitura di servizi di navigazione aerea, dovuti soprattutto alle potenziali violazioni dello spazio aereo da parte di droni militari. Sebbene non incidano sulle attività del traffico aereo italiane, l’EASA, con le Safety Issues pubblicate il 5 maggio scorso, ha messo in guardia gli enti gestori del traffico aereo dal rischio di violazioni dello spazio aereo da parte di droni militari o di aerei che si riversano dalle zone di conflitto, con eventuali interferenze nel traffico aereo civile, con il rischio di collisione in volo tra il traffico civile e quello militare.



