L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ci domanda:
“Buongiorno avvocato,
ho visto che EASA ha rivisto le Easy Access Rules. Che cosa cambierà in concreto dal punto di vista dei regolamenti europei??”Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, fare click qui
La revisione delle Easy Access Rules non modifica direttamente il testo dei regolamenti europei di base. Si tratta, piuttosto, di un aggiornamento degli strumenti interpretativi e applicativi predisposti da EASA a supporto dell’attuazione uniforme della normativa europea. Quindi novità regolamentarie non ce ne sono. Ma da un punto di vista pratico e operativo, rendono la vita più facile agli operatori commerciali.
Andiamo con ordine: lo scorso primo luglio l’EASA ha pubblicato la revisione di giugno 2026 delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems, il documento che raccoglie in forma consolidata e di più agevole consultazione le regole europee applicabili ai sistemi aeromobili senza equipaggio.
L’aggiornamento incorpora gli AMC (Acceptable Means of Compliance) e i GM (Guidance Material) al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 derivanti dalla ED Decision 2025/018/R, pubblicata il 29 settembre 2025, con la quale è stato introdotto la più recente versione del pacchetto SORA 2.5, sviluppato dalla Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS).
L’intervento si inserisce nel percorso di progressivo consolidamento del quadro regolatorio europeo sui droni, ormai sempre più orientato a consentire operazioni complesse, anche oltre la linea visiva del pilota remoto (operazioni BVLOS – Beyond Visual Line of Sight), garantendo al contempo un livello di sicurezza proporzionato ai rischi effettivi dell’operazione. La SORA – Specific Operations Risk Assessment resta infatti la metodologia di riferimento per la valutazione del rischio nelle operazioni UAS rientranti nella categoria “specific”, cioè in quelle ipotesi in cui l’operazione non può essere svolta secondo le condizioni semplificate della categoria “open” e richiede una valutazione dedicata da parte dell’operatore e dell’autorità competente.
A valle dei regolamenti europei, l’Agenzia adotta AMC e GM che, pur non avendo natura normativa in senso stretto, assumono un rilievo pratico particolarmente significativo.
Gli AMC e i GM costituiscono, infatti, il principale riferimento per operatori, consulenti, autorità nazionali e stakeholder industriali nella concreta applicazione della disciplina UAS. Da un punto di vista giuridico, la loro rilevanza non può essere sottovalutata: pur non essendo equiparabili a disposizioni regolamentari vincolanti, essi rappresentano il parametro tecnico-operativo normalmente utilizzato per dimostrare la conformità al quadro europeo e per valutare la solidità delle domande di autorizzazione operativa.
L’integrazione della SORA 2.5 nelle Easy Access Rules rende quindi più immediata la consultazione del quadro applicabile e favorisce una maggiore uniformità nell’istruttoria delle domande di autorizzazione. Per gli operatori, ciò si traduce in una maggiore prevedibilità del processo autorizzativo; per le autorità, in uno strumento più strutturato per valutare la coerenza tra operazione proposta, rischio effettivo e misure di mitigazione.
La SORA 2.5 mira, in particolare, a rendere il processo di risk assessment più chiaro, strutturato e proporzionato. Secondo EASA, l’obiettivo dell’aggiornamento è introdurre semplificazioni, mantenendo un elevato livello di safety e migliorando l’armonizzazione nell’attuazione del Regolamento (UE) 2019/947.
Da un punto di vista giuridico, la nuova versione della SORA rafforza anche il collegamento tra livello di rischio e responsabilità dell’operatore. Non è sufficiente individuare astrattamente misure di mitigazione: occorre dimostrare che esse siano effettivamente implementate, documentate, verificabili e coerenti con l’organizzazione dell’operatore. In questo senso, la SORA 2.5 tende a premiare gli operatori più strutturati, capaci di integrare compliance regolatoria, manualistica operativa, formazione del personale e controllo dei rischi in un sistema gestionale unitario. La novità introdotta consente dunque di attribuire all’operatore responsabilità più precise e nitide e rappresenta sicuramente un beneficio anche per gli assicuratori.
Si tratta di procedure complesse, che richiedono un elevato livello di professionalità e conoscenza della materia. La compliance UAS, infatti, non può essere ridotta a un mero adempimento tecnico o documentale. Essa richiede una valutazione integrata dei profili regolatori, operativi, assicurativi e contrattuali, soprattutto quando l’operazione coinvolge più soggetti, quali operatori, produttori, fornitori di tecnologia, committenti, subappaltatori e, in prospettiva, prestatori di servizi collegati all’integrazione dei droni nello spazio aereo.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda le operazioni BVLOS, che rappresentano uno dei principali terreni di sviluppo commerciale del settore UAS. La SORA 2.5 fornisce un quadro più maturo per valutare tali operazioni, anche con riferimento al ruolo degli osservatori dello spazio aereo, alle procedure di comunicazione, alla gestione tattica del rischio e all’interazione con il traffico aereo esistente.
L’aggiornamento ha quindi una profonda portata commerciale, che va oltre il mero adeguamento documentale. La disponibilità di una metodologia più chiara e armonizzata può incidere direttamente sulla fattibilità dei progetti UAS, soprattutto nei settori della logistica, della sorveglianza infrastrutturale, dell’energia, dell’agricoltura di precisione, della sicurezza e dei servizi pubblici. Una maggiore prevedibilità del processo autorizzativo consente infatti agli operatori di pianificare meglio investimenti, partnership tecnologiche e modelli di business.
Al tempo stesso, il crescente livello di complessità del quadro regolatorio impone agli operatori una maggiore attenzione nella fase di progettazione dell’operazione. Errori nella qualificazione dello scenario, nella valutazione del rischio, nella predisposizione delle mitigazioni o nella redazione del safety portfolio possono incidere non solo sui tempi dell’autorizzazione, ma anche sulla responsabilità dell’operatore in caso di evento dannoso o di violazione delle condizioni autorizzative.
L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ci domanda:


