Si sono viste un sacco di immagini aeree provenienti da droni in volo sulla zona dell’increscioso disastro ferroviario avvenuto sul treno ad alta velocità nella zona di Lodi.
In molti si sono domandati se in effetti i mezzi aerei a pilotaggio remoto fossero autorizzati ad essere in quel luogo e durante una effettiva emergenza.
Senza poter sapere se i droni presenti in una situazione molto critica come quella del deragliamento del Frecciarossa Av 9595 fossero legittimati, riceviamo un comunicato stampa da parte di Rescue Drones Network che tratta per l’appunto questa problematica legata ad un articolo del recente regolamento ENAC ed.3, e che pubblichiamo integralmente.
Facciamo seguito a quanto già comunicato precedentemente per aggiornare sulle ultime evoluzioni circa la parte del Regolamento ENAC che riguarda gli impieghi in ambito rescue.
- la prescrizione del comma 7 dell’art. 7 del regolamento è da intendersi per le sole emergenze nazionali (deduciamo quelle di tipo c) nel Codice della P.C. citato da ENAC)
- per tutte le altre emergenze NON NAZIONALI il divieto di cui al comma citato non esiste
- i SAPR delle associazioni di Volontariato attivati dal Dipartimento nazionale di P.C. devono essere considerati equiparati agli aeromobili di Stato, per cui non sono soggetti al regolamento ENAC
- il Dipartimento nazionale di P.C. sarà incaricato di scrivere la regolamentazione speciale prevista dal Codice della Navigazione per gli impieghi in emergenza
- l’interpretazione da voi fornita successivamente alla pubblicazione del Regolamento MAPR individua le emergenze alle quali fare riferimento per il divieto di volo, come quelle di tipo c), come tali classificate dall’art. 7 del Codice della Protezione Civile (DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1)
- per quella specifica tipologia di emergenze il Dipartimento nazionale di Protezione Civile (unico competente per le attivazioni delle risorse da mettere in campo) secondo la norma sopra citata attiva le componenti e le strutture operative del sistema nazionale di P.C., comprese le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, come indicato dal successivo art.13 dello stesso Codice
- con l’edizione n. 3 del Regolamento ENAC per i MAPR e la successiva interpretazione citata al punto 1, improvvisamente ciò che è previsto da una norma pubblica (appunto il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1) è improvvisamente inibito, visto che per gli eventi di tipo c) da ora e sino al 1° luglio il Dipartimento Nazionale di P.C. non potrà più attivare tutte le strutture operative previste che impiegano SAPR destinati ad affrontare l’emergenza ma dovrà limitarsi ai soli operatori di aeromobili di Stato (che rappresentano una parte minima del potenziale disponibile sino al 14 dicembre scorso). La pesante conseguenza è che diversi team di volo attivabili per un servizio di pubblica utilità (associazioni di Volontariato regolarmente iscritte nell’elenco centrale, Polizie Locali, Agenzie regionali di P.C. e per l’ambiente, Centri di Competenza) sono ora impossibilitati ad intervenire dilatando in modo considerevole e pericoloso i tempi di risposta, anche in considerazione della capillarità sul territorio così drasticamente compromessa. Non è certo il caso di ricordare quale sia l’influenza dei tempi di risposta sulle percentuali di mortalità e morbilità delle persone colpite.
- Il fatto, poi, che per tutte le altre situazione di emergenza – ordinarie o di protezione civile nelle tipologie a) e b) – qualsiasi pilota possa volare anche all’interno delle aree interessate dall’emergenza stessa, anche se non è stato attivato dalle autorità di P.C. come è previsto dal Codice richiamato, rappresenta un pregiudizio non indifferente per il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso. Proprio per questo la previsione del Regolamento europeo e la stessa bozza presentata da Enac nel luglio scorso impongono, invece, il permesso del gestore dell’emergenza in questione.
Per questo siamo a chiedere che il regolamento in vigore venga emendato con l’urgenza necessaria, riprendendo la previsione della norma europea (che tra l’altro sarà comunque applicabile dal prossimo luglio), nella sua formulazione proposta proprio da ENAC nella bozza messa in consultazione, nel senso che per TUTTE le emergenze il volo di piloti SAPR interessati dal Regolamento MAPR nelle aree in cui sono attivi interventi di risposta ad un’emergenza sia concesso esclusivamente quando attivati espressamente dalle autorità competenti secondo le prescrizioni del Codice della Protezione Civile in vigore.
Chiediamo anche cortese conferma se la modifica sostanziale indicata solo nelle FAQ abbia lo stesso valore giuridico del Regolamento, in caso di contenzioso.
Dopo un’ora solamente questo testo spariva dalle FAQ per riapparire nel primo pomeriggio in versione decisamente ridotta:
RDN ha anche chiesto a più riprese ad ENAC come possono fare tutti i piloti SAPR, quando pianificano una missione professionale, a verificare se nell’area sia in atto la risposta ad un’emergenza, senza però ricevere risposte plausibili.
[Comunicato stampa]







