Droni in volo nelle situazioni di emergenza, Rescue Drone Network si confronta con ENAC

Si sono viste un sacco di immagini aeree provenienti da droni in volo sulla zona dell’increscioso disastro ferroviario avvenuto sul treno ad alta velocità nella zona di Lodi.
In molti si sono domandati se in effetti i mezzi aerei a pilotaggio remoto fossero autorizzati ad essere in quel luogo e durante una effettiva emergenza.
Senza poter sapere se i droni presenti in una situazione molto critica come quella del deragliamento del Frecciarossa Av 9595  fossero legittimati, riceviamo un comunicato stampa da parte di Rescue Drones Network che tratta per l’appunto questa problematica legata ad un articolo del recente regolamento ENAC ed.3,  e che pubblichiamo integralmente.


Facciamo seguito a quanto già comunicato precedentemente per aggiornare sulle ultime evoluzioni circa la parte del Regolamento ENAC che riguarda gli impieghi in ambito rescue.

Il Regolamento europeo 2019/947 prevede che il volo dei SAPR civili nelle aree nelle quali è in atto la risposta ad un’emergenza sia consentito esclusivamente a chi ha ottenuto il permesso da parte chi sta gestendo l’emergenza stessa. Questa è una considerazione di assoluto buon senso per evitare interferenze improprie che possono pregiudicare (come già successo) l’esito dei soccorsi.
ENAC la pensava nello stesso modo perché nella bozza messa in consultazione nel luglio scorso aveva copiato pari pari la frase di EASA.
Peccato che poi, invece, nella stesura definitiva dell’ed. 3 del regolamento la frase sia stata troncata per cui dal 15 dicembre NESSUN pilota tenuto a rispettare il regolamento stesso può intervenire in una delle aree interessate da un’emergenza, anche se attivato dal sistema dei soccorsi; rimangono esclusi i soli aeromobili di Stato ed equiparati che rappresentano oggi una parte minima degli asset destinati al soccorso.
Per questo RDN (che è ufficialmente “Struttura operativa” del Servizio nazionale di Protezione Civile) si è subito attivato per segnalare la pericolosa situazione venutasi a creare, scrivendo ad ENAC diverse volte senza ottenere alcuna risposta; ha deciso quindi di rivolgersi al Ministero competente (il MIT) il quale ha confermato che esiste la problematica segnalata da RDN stesso chiedendo ufficialmente ad ENAC le motivazioni di quella scelta e quali iniziative volesse intraprendere per risolverla.
immagine di manifestazione Rescue Drone Network Roma febbario 2020
Nel frattempo sono anche state presentate alcune interrogazioni parlamentari a risposta scritta, rivolte al MIT.
ENAC ha risposto al Ministro – ed in copia a RDN –  con una missiva nella quale scrive che:
  • la prescrizione del comma 7 dell’art. 7 del regolamento è da intendersi per le sole emergenze nazionali (deduciamo quelle di tipo c) nel Codice della P.C. citato da ENAC)
  • per tutte le altre emergenze NON NAZIONALI il divieto di cui al comma citato non esiste
  • i SAPR delle associazioni di Volontariato attivati dal Dipartimento nazionale di P.C. devono essere considerati equiparati agli aeromobili di Stato, per cui non sono soggetti al regolamento ENAC
  • il Dipartimento nazionale di P.C. sarà incaricato di scrivere la regolamentazione speciale prevista dal Codice della Navigazione per gli impieghi in emergenza
RDN ha lanciato una petizione popolare che ha raccolto quasi 2.000 firme e ha organizzato un presidio lo scorso sabato davanti al MIT, con diversi piloti volontari in arrivo da molte regioni.
Subito dopo lo stesso ENAC ha convocato nella sua sede romana i dirigenti di RDN per rispondere ai quesiti presentati, incontro tenutosi mercoledì scorso alla presenza dei massimi dirigenti dell’Aviazione Civile che hanno spiegato ciò che già era stato comunicato per iscritto.
 RDN ha presentato le seguenti controdeduzioni:
  1. l’interpretazione da voi fornita successivamente alla pubblicazione del Regolamento MAPR individua le emergenze alle quali fare riferimento per il divieto di volo, come quelle di tipo c),  come tali classificate dall’art. 7 del Codice della Protezione Civile (DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1)
  1. per quella specifica tipologia di emergenze il Dipartimento nazionale di Protezione Civile (unico competente per le attivazioni delle risorse da mettere in campo) secondo la norma sopra citata attiva le componenti e le strutture operative del sistema nazionale di P.C., comprese le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale, come indicato dal successivo art.13 dello stesso Codice
  1. con l’edizione n. 3 del Regolamento ENAC per i MAPR e la successiva interpretazione citata al punto 1, improvvisamente ciò che è previsto da una norma pubblica (appunto il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1) è improvvisamente inibito, visto che per gli eventi di tipo c) da ora e sino al 1° luglio il Dipartimento Nazionale di P.C. non potrà più attivare tutte le strutture operative previste che impiegano SAPR destinati ad affrontare l’emergenza ma dovrà limitarsi ai soli operatori di aeromobili di Stato (che rappresentano una parte minima del potenziale disponibile sino al 14 dicembre scorso). La pesante conseguenza è che diversi team di volo attivabili per un servizio di pubblica utilità (associazioni di Volontariato regolarmente iscritte nell’elenco centrale, Polizie Locali, Agenzie regionali di P.C. e per l’ambiente, Centri di Competenza) sono ora impossibilitati ad intervenire dilatando in modo considerevole e pericoloso i tempi di risposta, anche in considerazione della capillarità sul territorio così drasticamente compromessa. Non è certo il caso di ricordare quale sia l’influenza dei tempi di risposta sulle percentuali di mortalità e morbilità delle persone colpite.
  1. Il fatto, poi, che per tutte le altre situazione di emergenza – ordinarie o di protezione civile nelle tipologie a) e b) – qualsiasi pilota possa volare anche all’interno delle aree interessate dall’emergenza stessa, anche se non è stato attivato dalle autorità di P.C. come è previsto dal Codice richiamato, rappresenta un pregiudizio non indifferente per il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso. Proprio per questo la previsione del Regolamento europeo e la stessa bozza presentata da Enac nel luglio scorso impongono, invece, il permesso del gestore dell’emergenza in questione.

Per questo siamo a chiedere che il regolamento in vigore venga emendato con l’urgenza necessaria, riprendendo la previsione della norma europea (che tra l’altro sarà comunque applicabile dal prossimo luglio), nella sua formulazione proposta proprio da ENAC nella bozza messa in consultazione, nel senso che per TUTTE le emergenze il volo di piloti SAPR interessati dal Regolamento MAPR nelle aree in cui sono attivi interventi di risposta ad un’emergenza sia concesso esclusivamente quando attivati espressamente dalle autorità competenti secondo le prescrizioni del Codice della Protezione Civile in vigore.
Chiediamo anche cortese conferma se la modifica sostanziale indicata solo nelle FAQ abbia lo stesso valore giuridico del Regolamento, in caso di contenzioso.

Nel frattempo ENAC nella mattinata  di ieri pubblicava un’integrazione delle FAQ sui droni, proprio relativa all’argomento, e lo comunicava a RDN:
immagine di FAQ ENAC 1

 

Dopo un’ora solamente questo testo spariva dalle FAQ per riapparire nel primo pomeriggio in versione decisamente ridotta:

immagine di FAQ ENAC 3

RDN ha anche chiesto a più riprese ad ENAC come possono fare tutti i piloti SAPR, quando pianificano una missione professionale, a verificare se nell’area sia in atto la risposta ad un’emergenza, senza però ricevere risposte plausibili.

Sulla questione, sui canali social si è letto di tutto e di più con informazioni spesso fuorvianti che evidenziano una conoscenza limitata o distorta delle norme Per questo la raccomandazione è di informarsi sempre alla fonte delle norme stesse che aiutano a capire come comportarsi.
Parlando di emergenze, in Italia è ben codificato dal Codice della Protezione Civile chi viene ‘attivato’ in caso di emergenza e da quale autorità: si tratta sempre di “strutture operative” che sono inserite ufficialmente nei piani di protezione civile a seguito a valutazioni volte a verificarne l’idoneità. Parliamo di un mondo che va dai VVF, alle FF.O., alle strutture di volontariato debitamente iscritte nell’elenco nazionale, alle Polizie locali, ecc., ovvero a diversi attori che non si improvvisano ma che con addestramento e formazione specifica hanno pari titolo nel Sistema nazionale di Protezione Civile, pur con ruoli e responsabilità diversificati. Per questo in Europa si dice chiaramente che quando è in ballo un’emergenza non possono parteciparvi piloti pur in possesso di abilitazioni aeronautiche ma non inseriti nei sistemi di soccorso e non attivati secondo le procedure che la legge specifica indica da tempo, perché creerebbero solamente problemi aggiuntivi. Non solo, ma queste prescrizioni non c’entrano nulla con gli argomenti che ENAC è chiamato a normare in forza di una legge dello Stato che ha ben identificato il suo ambito di intervento.
Gian Francesco Tiramani
SEGRETARIO GENERALE Rescue Drones Network

[Comunicato stampa]