Il legale risponde: come mai D-Flight è autorizzato ad essere l’unico fornitore di servizi per i droni (SAPR)?

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che vuole avere maggiori chiarimenti e capire come possa la società privata D-Flight, compartecipata  al 60% da ENAV, sua volta privata,  essere l’unica azienda autorizzata ad erogare i servizi per i droni, avendo ricevuto un incarico esclusivo tramite il regolamento ENAC edizione 3 in vigore dal 15 dicembre scorso.
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Buongiorno, vorrei sapere come mai con riferimento alla normativa in riferimento alla libera concorrenza Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante norme per la tutela del mercato e della concorrenza come la Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e successive modificazioni, può un Ministero deliberare di affidare “incarico in esclusiva” ad un soggetto privato per la gestione di distribuzione di un servizio essenziale all’adempimento delle vigenti normative?

Faccio un esempio: può il Ministero dei trasporti stabilire che per circolare in strada con un veicolo devo pagare il bollo e avere la targa (si certo che lo può fare) ma imporre che bollo e targa li possa acquistare solo ed esclusivamente dal ACI? E può l’ ACI in questa situazione dire che mi vende bollo e targa per il mio veicolo solo se io divento socio del ACI pagando un abbonamento annuale di iscrizione? Grazie anticipate La ringrazio. Daniele B.

 

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Prima di rispondere alla domanda di cui sopra, è necessario premettere che D-Flight S.p.A. è controllata sua volta dall’ENAV S.p.A. Società nazionale per il controllo del traffico aereo (che ne detiene il 60% del capitale sociale). A sua volta, l’ENAV è a totale controllo pubblico (Ministero dei Trasporti).

Quindi, la questione andrebbe affrontata tenendo presente la natura dell’ENAV e le sue funzioni, atteso che D-Flight ne è una sua diretta emanazione. L’ENAV (il cui acronimo è Ente Nazionale Assistenza al Volo – anche se ad oggi andrebbe interpretato come una nomenclatura che non risponde a quella attuale) è dal 1 gennaio 2001 una società per azioni a totale partecipazione pubblica (appunto del Ministero dei Trasporti, anche se la stessa società è quotata sul mercato azionario).

La Legge n. 665 del 21 dicembre 1996, che al tempo istituì l’ENAV, stabilisce che tale ente (ad oggi, società) fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei italiani.
Inoltre, l’art. 691-bis del Codice della Navigazione, nel definire i servizi della navigazione aerea, stabilisce che “i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.A., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza”.

Ciò detto, per quel che qui interessa, il Regolamento Europeo n. 550/2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, stabilisce, al quinto considerando, che gli enti di assistenza al volo, anche se aventi personalità giuridica di diritto privato, devono rispondere comunque ad una funzione che “si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato”.

Il considerando appena citato sembra seguire una linea interpretativa che già qualche anno prima fu adottata dalla la Corte dei Conti, che proprio con riferimento alla natura e funzione dell’ENAV ha avuto modo di affermare, proprio con riguardo all’ENAV, che la trasformazione dell’Ente in società per azioni (ma il ragionamento, ovviamente, va esteso anche a D-Flight) non ha fatto venire meno il proprio ruolo istituzionale.
In particolare, la Corte dei Conti con la determinazione n. 32/2003, ha affermato che: “la trasformazione di Enav (..) è stata dettata dall’esigenza di svincolare la gestione da politiche di “assistenzialismo” e da procedure legate a modelli pubblicistici che appesantivano e ritardavano le decisioni direzionali, ma la scelta privatistica, che pure consente agli amministratori l’uso di strumenti operativi più agili per il raggiungimento degli obiettivi programmati, non deve far dimenticare agli stessi che i parametri di legalità, efficienza, efficacia ed economicità, fanno ancora parte dell’azione amministrativa e gestionale, ancorché si muovano su latitudini privatistiche.”

In conclusione, sebbene siano organizzate in forme privatistiche, le attività di ENAV e D-Flight rispondono all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

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