Regolamento Europeo sui droni, pubblicati gli scenari standard e altri cambiamenti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 12 maggio 2020 si sono modificati alcuni punti del Regolamento Europeo sui droni.

Anzi a dire il verso si dovrebbe correttamente parlare di regolamenti europei sui droni perchè sono diversi ovviamente e sopratutto non sarebbe corretto parlare di regolamenti EASA.
L’agenzia che si occupa della  sicurezza del volo in Europa che incorpora 32 membri si occupa più che altro di fornire indicazioni e Opinion che possono o meno venir recepite dai vari Enti normatori.
Per semplificare diciamo che il Parlamento Europeo legifera e delibera in base ai suggerimenti di EASA che ovviamente è composta da svariate autorithy nazionali, che per ora comprendono anche la Gran Bretagna.

Il 12 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/639 adottato dalla Commissione Europea che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 in alcuni punti e ne introduce di nuovi.

Le prime novità consistono nella creazione di due scenari standard europei che progressivamente prenderanno il posto degli scenari standard stabiliti da ENAC per i sorvoli con i droni in Italia.

Creazione dei primi due Scenari Standard Europei

(3) Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», visual line of sight), a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5.

(4) Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», beyond visual line of sight), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.

 

Alle singole autorithy nazionali spetta la possibilità di evitare la applicazione degli scenari standard in determinate zone

Viene resa la possibilità agli Stati Membri di stabilire delle zone di volo, nelle quali negare la possibilità di far applicare tali scenari, come recita il punto:

(6) Qualora la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa, gli Stati membri possono stabilire zone geografiche in tali aree per evitare che gli operatori UAS effettuino operazioni in scenari standard.

Le dichiarazione per gli scenari standard nazionali, potranno essere ritenute valide se rientrano nelle previsioni normative.  In tutti i casi cesseranno di essere valide dal 2 dicembre 2023.
Articolo 23 – 4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.
Tali dichiarazioni cessano di essere valide dal 2 dicembre 2023.

Luce lampeggiante di colore verde per i droni in volo notturno

Proseguendo nella lettura del Regolamento Esecutivo 2020/639 si nota come durante il volo notturno sia prevista l’applicazione sui velivoli a pilotaggio remoto di una luce lampeggiane di colore verde.
Ricordiamo che per il vecchio regolamento italiano, erano previste le luci di colore aeronautico. Cosa peraltro contraddetta dai successivi regolamenti europei e dalle bozze emesse da EASA ed ora formalizzata con il regolamento esecutivo 2020/639.
Il punto 8 infatti specifica che:
(8) Al fine di migliorare la visibilità degli aeromobili senza equipaggio durante i voli notturni, e in particolare per consentire a una persona a terra di distinguere facilmente gli aeromobili senza equipaggio da quelli con equipaggio, dovrebbe essere attivata una luce verde lampeggiante sugli aeromobili senza equipaggio.

BVLOS oltre la linea visuale del pilota

Per quanto riguarda il volo oltre la linea visuale del pilota, quella definita in gergo tecnico BVLOS (Beyond visual line of sight) e applicabili allo scenario standard STS-02, le richieste tecniche e i limiti di buffer, variano a seconda se le operazioni si svolgano in aree scarsamente popolate o al di sopra di area di terra controllate.
Sono richiesti ai piloti appositi attestati di competenza rilasciati da Centri di Addestramento abilitati alla formazione per gli scenari STS-02, con prove teoriche e pratiche adeguate.
Sono previsti appositi Manuali delle Operazioni i cui contenuti sono specificati nell’appendice 5 del suddetto regolamento 2020/639

Nuove classi Open: C5 e C6

Analizzeremo in alcuni prossimi articoli cosa siano le nuove classi C5 e C6. Nell’ultimo regolamento esecutivo 2020/639 si fa riferimento agli allegati contenuti alla parte 16 del Regolamento delegato (UE) 2019/945, ma nella versione in italiano, pare che tale documento finisca con la parte 14 – ndr approfondiremo.
Diciamo che con la Open Category classe CE C5 sarà possibile sorvolare una area urbana popolata, applicando un apposito kit anche a UAS (droni) appartenenti a classi C3,  a patto che il pilota abbia conseguito un Attestato di Pilotaggio presso un Centro di Addestramento abilitato alla formazione sugli scenari standard europei STS-01 e che il SAPR abbia un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota diretta..
L’attestato sarà conseguito dopo aver sostenuto e superato un esame teorico con le solite 40 domande a risposta multipla e uno pratico.
L’esame teorico riporta molti parametri e materie già presenti in quello attuale online di ENAC, con l’aggiunta delle meteorologia e della valutazione e/o riduzione dei rischi.

Classe A1 droni con il peso inferiore a 500 grammi per il periodo transitorio di 2 anni

immagine di mavic air volo w
Nella foto un drone Mavic Air che pesa meno di 500 grammi

Per i droni della classe Open C1 originariamente previsti sino a 899 grammi e ridotti per il periodo transitorio a 499 grammi, sarà possibile il sorvolo delle persone non direttamente coinvolte, con questi criteri:
“Per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio non effettui sorvoli di assembramenti di persone e possa ragionevolmente prevedere di non effettuare sorvoli di persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione;”

In poche parole permane il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti e il ragionevole criterio di non sorvolare anche le singole persone. Nel caso in cui ciò accada, si deve  limitare la permanenza su di esse al minor tempo possibile.

L’articolo 22 presente nel 2019/947 viene sostituito dal contenuto del 2020/639 di cui riportiamo alcuni passi.
“«Articolo 22
Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria “aperta” che non siano conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*2) è consentito per un periodo transitorio di due anni a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 500 g sono utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, punto 1, dell’allegato, da un pilota remoto con un livello di competenza definito dallo Stato membro interessato;”

Entrata in vigore del regolamento esecutivo 2020/639 e relativa applicabilità

Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quindi i primi di Giugno.
Interessante come non si parli ancora di nessuno slittamento in avanti come spesso vociferato, portando la applicabilità al primo di gennaio 2021. Pertanto la data di applicabilità pare rimanga fissata al 1 luglio 2020.

“«Articolo 23
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2020.”

Link al documento ufficiale Regolamento Esecutivo 2020/639 pubblicato sulla GU.

ebook omaggio regole per hobbysti