Dopo la presentazione del regolamento italiano UAS-IT che definisce alcuni aspetti di esclusiva competenza dell’Ente Nazionale Aviazione Civile si sono subito sollevati molteplici dubbi su parecchie questioni normative.
Come noto dal 31 dicembre 2020 ENAC non ha più potere legislativo sul settore droni e UAS come definiti adesso dai regolamenti europei. Le rimangono alcune aree di esclusiva competenza quali la gestione delle formazione e dei requisiti dei piloti di droni, la gestione degli spazi di volo accessibili ai droni e altri aspetti.
Alcuni articoli hanno destato preoccupazione e soprattutto una precisa volontà di conoscere esattamente quale sia il modo legale di comportarsi, anche perché bene o male colpiscono il portafoglio di operatori professionali e ricreativi.
Ci riferiamo alla controversia relativa al sistema di identificazione dei droni temporaneamente sostituita dal QR-Code. Un targhino come lo chiamiamo noi di Dronezine, che se applicato al drone permette di risalire all’Operatore o al proprietario dello stesso.
Utile in caso di incidente, ma anche solo banalmente in caso di perdita senza danni del drone stesso.
Il QR-Code un sistema di identificazione per i droni in volo, ENAC pubblica le FAQ per chiarire alcuni punti
Nei regolamenti europei ci sono norme con rimando ad altri articoli che in un modo o nell’altro specificano che sia obbligatorio per ogni operatore di UAS (leggi droni) registrarsi sul portane della autorithy nazionale. Dopo questa operazione le singole NAA dovranno relazionarsi tra loro e scambiarsi i relativi database in modo che ogni singolo operatore di drone sia riconosciuto anche nella Unione Europea.
I due articoli del regolamento UAS-IT del 4 gennaio 2021 che dividono i social media con un acceso scambio di opinioni sono i seguenti e che citiamo testualmente.
| Art. 6 Registrazione 1. Ai sensi dell’Allegato IX del Regolamento Basico N. 1139/2018, gli operatori di UAV hanno l’obbligo di registrarsi, anche ai fini dell’identificazione e dell’imputazione delle responsabilità civili e penali, sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV.Art. 9 Registrazione 1. Gli operatori di UAV nel caso di svolgimento di operazioni in categoria aperta oppure in categoria specifica con SAIL inferiore a V hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight nella sezione a loro dedicata e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV. |
Non è ben chiaro in effetti se oltre alla giusta e obbligatoria registrazione del operatore di UAS sia necessaria anche la singola registrazione di ogni drone.
Ieri 8 gennaio sul sito di ENAC alla sezione FAQ sono comparse queste chiarificazioni che però lasciano ancora qualche dubbio a nostro avviso.
| Quale codice identificativo QR code devo applicare al drone secondo il nuovo Regolamento ENAC UAS-IT? Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore.I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021. Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.Il codice QR rilasciato all’operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS dallo stesso operati? Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA. |
Apparentemente rimane ancora il dubbio sul significato che si può dare a questa frase:
” In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore. “
Che farebbe sottintendere che comunque il QR-Code vada applicato su ciascun drone in possesso del operatore o persona fisica che possegga uno UAS.
Quindi due QR-Code: uno per l’operatore e uno per il drone.
Cosa si domandano sui social network
Le domande più gettonate sul web chiedono: “Se il codice dell’operatore europeo è già univoco e identificativo che necessità si palesa per dover usare un altro codice QR da attaccare a ogni drone e radiocomando?
Leggendo le FAQ pubblicate da ENAC sino in fondo, spicca però questa altra frase che evidenzierebbe una equivalenza normativa con gli altri stati membri alla fine del periodo transitorio:
“Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE”.
» Leggi di più sulla nostra guida al Qr Code Operatore a questa pagina.
Probabilmente due comportamenti diversi uno per il periodo transitorio e uno finale
In sostanza e senza voler trarre conclusioni affrettate e secondo la nostra interpretazione.
Per ora un Codice Operatore univoco compatibile con EASA a cui aggiungere un QR-Code per ogni drone in possesso di un singolo operatore.
A fine regime transitorio o di armonizzazione come viene definito nelle FAQ di ENAC, un unico QR-Code che identifichi l’operatore e tutti i droni in suo possesso.



