Droni e aeromodellismo, EASA chiarisce alcuni punti

Non è la prima volta che su queste pagine parliamo del tema droni e aeromodellismo, d’altro canto le attuali operazioni nella categoria europea Open erano più o meno assimiliabili alle operazioni ludico ricreative.
Nei precedenti regolamenti emanati dall’ENAC i dron ie gli aeromodelli erano perfettamente equiparati, facendo tra l’altro arrabbiare parecchi aeromodellisti con anni e anni di esperienza di volo radiocomandato alle spalle.

Con i regolamenti europei EASA ha voluto normare il settore dei droni, sia per l’uso a livello professionale, sia per l’uso hobbystico / amatoriale. Nel “calderone” regolamentare sono finiti anche gli aeromodelli e la cosa ancor più non è piaciuta ne ai singoli ne ai club aeromodellistici.
In questa fasi transitoria di applicazione dei regolamenti europei, che lo ricordiamo entreranno a pieno regime il 1 gennaio 2023, molti aeromodellisti sono stati costretti o hanno liberamente scelto la strada di:
conseguire l’attestato A1-A3 ovvero la prova di completamento della formazione online, si sono registrati come operatori sul portale D-flight, hanno apposto il QR-Code operatore su ogni loro singolo aeromodello, elicottero, aliante o anche droni, e volano nel rispetto delle limitazioni stabilite zona per zona ed esplicitate sul portale D-Flight.

Procedura corretta e che abbiamo più volte suggerito anche noi su queste pagine, per evitare dubbi interpretativi e continuare a volare sin da subito. In attesa che ENAC stabilisca quali sono le zone geografiche designate all’aeromodellismo e compia gli altri passi presenti nella propria roadmap e che coinvolgono anche club e associazioni.
Invitiamo a leggere le precisazioni presenti sul sito della autorithy italiana a questo indirizzo:
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/attivita-aeromodellistica
Dove in sostanza sono fissati questi 3 punti che ricopiamo fedelmente:

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire secondo tre modalità:

1) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto l’autorizzazione dall’Autorità nazionale prevista dall’art.16 del Reg.(UE) 2019/947. Tale autorizzazione specifica le condizioni in base alle quali possono svolgersi le operazioni ed è limitata al territorio dello Stato Membro in cui è rilasciata;
2) da soggetti non operanti nell’ambito di club e associazioni, in zone geografiche speciali, definite dagli Stati Membri in accordo all’art.15(2) del Reg.(UE) 2019/947, ove siano vigenti esenzioni da requisiti tecnici e/o operativi;
3) da chiunque voglia operare un aeromodello come UAS in categoria OPEN, sottocategoria A3, nel rispetto di tutte le pertinenti condizioni fissate dal Regolamento sopra citato.

Le procedure relative ai casi 1) e 2) di cui sopra verranno prossimamente pubblicate da ENAC.

 

Tuttavia, alcune cose non erano ancora ben chiare e comprese da parte di tutto il mondo aeromodellistico, per cui su iniziativa di alcuni, sono state poste domande specifiche ai responsabili EASA che hanno risposto sotto forma di intervista, nella speranza di chiarire i dubbi di tutti coloro che ancora ne hanno.
Ne citare la suddetta risposta sotto forma di intervista, non possiamo non notare il tono amichevole e confidenziale della lettera accompagnatoria che inizia con:

Cari Aeromodellisti,
Con il supporto dell’EMFU (Unione Europea di Aeromodellisti) e di un aeromodellista italiano (Guillermo Di Gennaro) e di un rappresentante di un aeroclub sloveno, l’EASA ha sviluppato un articolo a modo di intervista, che trovate in allegato, e che mettiamo a disposizione per la pubblicazione nelle riviste nazionali dedicate all’aeromodellismo, e ovviamente nella libera diffusione presso i media e siti internet in generale.
Il testo è il risultato di una buona collaborazione, in cui l’EASA ha affrontato le domande poste liberamente dagli aeromodellisti che necessitavano di una risposta diretta e chiara da parte dell’EASA.Antefatti
Durante lo sviluppo del regolamento UAS, l’EASA ha avuto ampi scambi con club e associazioni di aeromodellismo. Con il supporto di EMFU (https://emfu.eu/) e FAI (https://www.fai.org/), sono state inserite disposizioni dedicate agli aeromodelli. Siamo consapevoli che non tutti i piloti di aeromodelli europei sono pienamente consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento UAS. C’è l’equivoco che il loro hobby ne sia compromesso.

Obbiettivi dell’articolo/intervista
Vorremmo trasmettere un messaggio positivo spiegando le opzioni fornite dal regolamento UAS ai modellisti e dare risposta alle domande più frequenti.
Stiamo lavorando alle traduzioni in spagnolo, tedesco e francese e ne abbiamo già una in italiano. Se necessario possiamo tradurre in altre lingue europee. Stiamo anche lavorando a un video riassuntivo di 2,5 minuti basato sull’articolo, che speriamo di avere pronto entro metà ottobre.

I nostri desideri
Vorremmo che trasmettessi l’articolo alle riviste specializzate del tuo paese. L’articolo è fornito in buona fede. Tuttavia, vi chiediamo gentilmente di garantire che il testo non venga alterato, poiché è stato preparato con cura per affrontare tutti i punti nel modo più chiaro possibile.
Se la rivista lo desidera, può ovviamente integrare l’articolo con una seconda parte incentrata su questioni e prospettive di rilevanza nazionale, ad esempio sul rilascio dell’autorizzazione ai club ai sensi dell’articolo 16 o sulla definizione delle zone geografiche secondo l’articolo 15.
L’articolo è stato condiviso con le autorità aeronautiche nazionali e questo elemento può essere affrontato con loro. Il team dell’EASA può essere contattato per fornire supporto, se necessario.

Pubblicazione su riviste/media
Vorremmo monitorare dove verrà pubblicato l’articolo, quindi ti saremmo grati se potessi fornirci i dettagli delle riviste nazionali/siti/media dedicate agli aeromodellisti a cui invii l’articolo.

Antonio González Gómez
EASA Safety Promotion Officer

 

L’intervista che pubblichiamo  parzialmente qui di seguito, dipana molte perplessità di presidenti della associazioni o club modellistici e di tante persone che seppur in sicurezza, praticano l’attività in modo autonomo.
Il documento integrale in formato PDF è liberamente scaricabile cliccando qui.

1. Il nuovo Regolamento UE sui droni si applica anche agli aeromodelli?
Sì, il Regolamento UE si applica anche agli aeromodelli. Tuttavia, gli aeromodelli
non sono il principale “obiettivo” delle nuovo regolamento. EASA è consapevole
che l’aeromodellismo è un hobby praticato da quasi un secolo da molti piloti in
tutta Europa, con un eccellente livello di sicurezza. EASA è anche consapevole che
si tratta di un hobby che è sempre stato importante per lo sviluppo di tecnologia
aeronautica e che attrae i giovani verso le professioni legate all’aviazione. 

2. Perché gli aeromodelli sono stati equiparati a droni?
Tanto gli aeromodelli quanto i droni sono aeromobili senza pilota e di
conseguenza ha senso che ad entrambi si applichi lo stesso regolamentato.
Con l’inclusione degli aeromodelli nel regolamento europeo sui droni, l’intenzione
del legislatore non era quella di introdurre nuove restrizioni, ma di consentire agli
Stati membri dell’EASA2 di continuare ad applicare i loro attuali requisiti per gli
aeromodelli. Incoraggia esplicitamente gli Stati a farlo e fornisce varie opzioni
per farlo, con un’importante eccezione: la necessità per i proprietari di
aeromodelli di registrarsi come operatori di UAS e rendere visibile il proprio
numero di registrazione sull’aeromdello (o facilmente accessibile in un vano
interno) mentre è a terra. 

3. Cosa distingue un aeromodello da un drone?
Entrambi hanno una parte che vola e un telecomando. Inoltre, entrambi possono
essere utilizzati per scopi ricreativi. In realtà, la differenza tra loro risiede più nel
modo in cui viene utilizzato l’aeromobile:
• I piloti di aeromodelli sono generalmente più interessati al piacere del volo e al
controllo diretto delle superfici di volo dell’aeromobile.
• I piloti di droni invece sono generalmente più interessati a controllare il video
in fase di ripresa con la telecamera di bordo del drone e preferiscono utilizzare le
funzioni automatiche per stabilizzare il drone.
Qual è il risultato? I piloti di aeromodelli sono aviatori appassionati e
normalmente abbastanza ben informati sulle norme di sicurezza, soprattutto
quando operano nell’ambito di un club o di un’associazione di aeromodellismo.4. In alcuni forum specializzati si assiste ad alcune discussioni sulla data di
applicabilità del Regolamento UE sui droni. Puo’ confermare che è in vigore dal
31 dicembre 2020? È a conoscenza che alcuni Stati membri dell’EASA abbiano
richiesto un rinvio dell’applicazione del Regolamento?
Confermo! Dal 31 dicembre 2020 il regolamento europeo sui droni è diventato
applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE, oltre a due degli Stati EFTA3: Norvegia
e Liechtenstein. Si prevede che presto sarà applicabile anche in Svizzera e Islanda.
Il regolamento include disposizioni transitorie in modo che alcuni aspetti
diventino applicabili in seguito e il regolamento nella sua completezza entrerà in
vigore il 1° gennaio 2023. Non è previsto alcun rinvio.
È importante notare che fino al 1 gennaio 2023 il regolamento sui droni dell’UE
non si applica alle operazioni condotte nell’ambito di club e associazioni di
aeromodelli. Dopo tale data, i club o le associazioni potrebbero ricevere
un’autorizzazione dal proprio Stato (ai sensi dell’articolo 16 del regolamento
europeo sui droni) che gli permetterà di operare con limitazioni e condizioni
diverse, definite in tale autorizzazione. Pertanto, i club e le associazioni di
aeromodelli devono affrontare queste problematiche con le loro autorità
aeronautiche Nazionali.
Altri elementi del Regolamento, come la definizione delle zone geografiche, ecc.
sono già applicabili dal 31 dicembre 2020.

5. Il Regolamento di base (UE) 2018/1139 di EASA (come indica il nome) è il
regolamento di livello superiore che definisce l’ambito principale delle funzioni
dell’EASA e i suoi limiti in termini di delega forniti dalla Commissione europea.
Su tale base, il regolamento UE sui droni afferma nella sua introduzione: ‘(27)
Poiché gli aeromodelli sono considerati UAS e dato il buon livello di sicurezza
dimostrato dalle operazioni di aeromodelli nei club e nelle associazioni,
dovrebbe esserci una transizione senza soluzione di continuità dai diversi sistemi
nazionali al nuovo quadro normativo dell’Unione, in modo che i club e le
associazioni di aeromodelli possano continuare a operare come fanno oggi,
tenendo conto delle migliori pratiche esistenti negli Stati membri’. Questa
indicazione è stata presa in considerazione? Se é cosi, come?
Sì! Nella stesura della normativa, abbiamo preso in considerazione i molteplici
commenti forniti da aeromodellisti europei. Questo è il motivo principale per cui
il legislatore non ha introdotto nuove restrizioni per gli aeromodellisti europei. Il
regolatore offriva invece tre opzioni ai piloti di aeromodelli:
a. Operare nell’ambito di un club o associazione aeromodellistica (ai sensi
dell’articolo 16)
I club e le associazioni di aeromodellismo forniscono un ambiente che
enfatizza una forte cultura della sicurezza e, in molti casi, offrendo un’ampia
guida, informazioni sulla sicurezza e corsi ai propri membri e alla più ampia
comunità di aeromodellisti. Questo crea una cultura della sicurezza che tutti
i piloti che operano nell’ambito del club o dell’associazione aeromodellistica
sono disposti a seguire.
I club e le associazioni di aeromodelli possono ricevere dalla propria autorità
aeronautica nazionale un’autorizzazione operativa che stabilisce le
condizioni per l’esercizio degli aeromodelli. Ciò può basarsi sulle norme
nazionali pertinenti o sulle procedure stabilite definite dal club o
dall’associazione. I limiti definiti dall’autorizzazione possono essere diversi
da quelli per la categoria “open” (es. volo con droni/aeromodelli di peso
superiore a 25 kg, ad un’altezza superiore a 120 m, ecc.). L’EASA considera
questo il modo migliore per far “volare” gli aeromodelli.
b. Operare in una zona geografica UAS in cui le operazioni con droni e
aeromodelli sono esenti da alcuni dei requisiti della categoria “open” (ai
sensi dell’articolo 15)
Gli Stati possono identificare zone geografiche in cui le operazioni con droni
e aeromodelli sono esenti da alcuni dei requisiti della categoria “open” (ad
esempio, volo con droni/aeromodelli di peso superiore a 25 kg, ad un’altezza beneficiare di queste esenzioni.
c. Operare nella sottocategoria A3 della categoria “open”
Tutti gli aeromodelli possono essere utilizzati nella sottocategoria A3, a
seguito della limitazione operativa definita nel regolamento. I nuovi modelli
“pronti al volo” (venduti come sistema completo e in ordine di volo)
acquistati dopo il 1 gennaio 2023 devono avere un’etichetta di
identificazione della classe C4 se devono essere utilizzati nella categoria
“open”. Questa etichetta garantirà che l’aeromobile venga fornito con le
istruzioni corrette del produttore. Il requisito per l’etichettatura C4 non si
applica agli aeromodelli costruiti (o assemblati) da privati.

6. Lei ha affermato che gli Stati membri hanno il potere di identificare aree
designate ai fini dell’aeromodellismo in cui le operazioni di droni e aeromodelli
sono esentate da alcuni dei requisiti della categoria “open”. Quali sono i
vantaggi/svantaggi di questa “opzione”?
Si tratta di uno strumento molto flessibile a disposizione degli Stati. A seconda
del rischio, le operazioni con droni e aeromodelli in alcune aree del territorio
nazionale potrebbero essere esentate da alcuni dei requisiti di categoria “open”.
Ciò può valere anche per le aree montuose in cui si effettuano voli in pendio. Ad
esempio, il Regolamento consente ai voli in pendio con alianti fino a 10 kg di
superare il limite di 120 m da terra, purché l’aeromobile rimanga al di sotto di
120 m dalla posizione del pilota remoto (vedi immagine sotto).
immagine di easa altezza 120m

Le autorità statali possono creare una zona in cui le limitazioni sono
ulteriormente estese; ad esempio, è possibile aumentare il limite massimo di
altezza o il peso massimo.
Molte di queste zone sono già state pubblicate e l’EASA è a conoscenza di
iniziative dei cittadini che discutono con le autorità statali per ottenere esenzioni
in alcune aree.
L’esenzione definita in questi requisiti è applicabile a tutti i piloti che operano in
tali aree.Le autorità statali possono creare una zona in cui le limitazioni sono
ulteriormente estese; ad esempio, è possibile aumentare il limite massimo di
altezza o il peso massimo.
Molte di queste zone sono già state pubblicate e l’EASA è a conoscenza di
iniziative dei cittadini che discutono con le autorità statali per ottenere esenzioni
in alcune aree.
L’esenzione definita in questi requisiti è applicabile a tutti i piloti che operano in
tali aree.

11. Possiamo segnalare/suggerire modifiche al Regolamento? Chi dobbiamo
contattare?
Certamente! L’EASA ha istituito una casella di posta (drones@easa.europa.eu),
che viene monitorata regolarmente, per ricevere domande e commenti da tutte
le parti interessate coinvolte. Tuttavia, sarebbe più efficace se le proposte fossero
discusse a livello delle associazioni dell’UE (come l’Unione europea di
aeromodellisti (EMFU)) in modo da fornire una posizione consolidata all’EASA.
Incoraggiamo i piloti e appassionati di aeromodelli a monitorare il sito web
dell’EASA (https://www.easa.europa.eu/drones) e ad iscriversi per ricevere
notizie poiché pubblichiamo costantemente materiale informativo.

Ci piacerebbe sentire, in particolare da te lettore/aeromodellista, cosa possiamo
fare per chiarire qualsiasi aspetto delle regole, ad es. articoli più concreti,
webinar, podcast, opuscoli esplicativi, più traduzioni, ecc. Ci sono anche alcuni
membri dello staff dell’EASA che sono appassionati di aeromodellismo.
Sarebbero anche più che felici di assistervi nelle vostre necessità.
Periodicamente teniamo consultazioni con le parti interessate che portano a
modifiche ai limiti accettabili di conformità (AMC) e al materiale di orientamento
(GM). Questi aiutano gli aeromodellisti a conformarsi al regolamento. Tuttavia,
vale la pena sottolineare che le modifiche ai regolamenti richiedono un processo
completamente diverso e più lungo.


Il documento integrale in formato PDF è liberamente scaricabile cliccando qui.

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