Non è la prima volta che su queste pagine parliamo del tema droni e aeromodellismo, d’altro canto le attuali operazioni nella categoria europea Open erano più o meno assimiliabili alle operazioni ludico ricreative.
Nei precedenti regolamenti emanati dall’ENAC i dron ie gli aeromodelli erano perfettamente equiparati, facendo tra l’altro arrabbiare parecchi aeromodellisti con anni e anni di esperienza di volo radiocomandato alle spalle.
Con i regolamenti europei EASA ha voluto normare il settore dei droni, sia per l’uso a livello professionale, sia per l’uso hobbystico / amatoriale. Nel “calderone” regolamentare sono finiti anche gli aeromodelli e la cosa ancor più non è piaciuta ne ai singoli ne ai club aeromodellistici.
In questa fasi transitoria di applicazione dei regolamenti europei, che lo ricordiamo entreranno a pieno regime il 1 gennaio 2023, molti aeromodellisti sono stati costretti o hanno liberamente scelto la strada di:
conseguire l’attestato A1-A3 ovvero la prova di completamento della formazione online, si sono registrati come operatori sul portale D-flight, hanno apposto il QR-Code operatore su ogni loro singolo aeromodello, elicottero, aliante o anche droni, e volano nel rispetto delle limitazioni stabilite zona per zona ed esplicitate sul portale D-Flight.
Procedura corretta e che abbiamo più volte suggerito anche noi su queste pagine, per evitare dubbi interpretativi e continuare a volare sin da subito. In attesa che ENAC stabilisca quali sono le zone geografiche designate all’aeromodellismo e compia gli altri passi presenti nella propria roadmap e che coinvolgono anche club e associazioni.
Invitiamo a leggere le precisazioni presenti sul sito della autorithy italiana a questo indirizzo:
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/attivita-aeromodellistica
Dove in sostanza sono fissati questi 3 punti che ricopiamo fedelmente:
| In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire secondo tre modalità:
1) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto l’autorizzazione dall’Autorità nazionale prevista dall’art.16 del Reg.(UE) 2019/947. Tale autorizzazione specifica le condizioni in base alle quali possono svolgersi le operazioni ed è limitata al territorio dello Stato Membro in cui è rilasciata; Le procedure relative ai casi 1) e 2) di cui sopra verranno prossimamente pubblicate da ENAC. |
Tuttavia, alcune cose non erano ancora ben chiare e comprese da parte di tutto il mondo aeromodellistico, per cui su iniziativa di alcuni, sono state poste domande specifiche ai responsabili EASA che hanno risposto sotto forma di intervista, nella speranza di chiarire i dubbi di tutti coloro che ancora ne hanno.
Ne citare la suddetta risposta sotto forma di intervista, non possiamo non notare il tono amichevole e confidenziale della lettera accompagnatoria che inizia con:
| Cari Aeromodellisti, Con il supporto dell’EMFU (Unione Europea di Aeromodellisti) e di un aeromodellista italiano (Guillermo Di Gennaro) e di un rappresentante di un aeroclub sloveno, l’EASA ha sviluppato un articolo a modo di intervista, che trovate in allegato, e che mettiamo a disposizione per la pubblicazione nelle riviste nazionali dedicate all’aeromodellismo, e ovviamente nella libera diffusione presso i media e siti internet in generale. Il testo è il risultato di una buona collaborazione, in cui l’EASA ha affrontato le domande poste liberamente dagli aeromodellisti che necessitavano di una risposta diretta e chiara da parte dell’EASA.Antefatti Durante lo sviluppo del regolamento UAS, l’EASA ha avuto ampi scambi con club e associazioni di aeromodellismo. Con il supporto di EMFU (https://emfu.eu/) e FAI (https://www.fai.org/), sono state inserite disposizioni dedicate agli aeromodelli. Siamo consapevoli che non tutti i piloti di aeromodelli europei sono pienamente consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento UAS. C’è l’equivoco che il loro hobby ne sia compromesso. Obbiettivi dell’articolo/intervista I nostri desideri Pubblicazione su riviste/media Antonio González Gómez |
L’intervista che pubblichiamo parzialmente qui di seguito, dipana molte perplessità di presidenti della associazioni o club modellistici e di tante persone che seppur in sicurezza, praticano l’attività in modo autonomo.
Il documento integrale in formato PDF è liberamente scaricabile cliccando qui.
| 1. Il nuovo Regolamento UE sui droni si applica anche agli aeromodelli? Sì, il Regolamento UE si applica anche agli aeromodelli. Tuttavia, gli aeromodelli non sono il principale “obiettivo” delle nuovo regolamento. EASA è consapevole che l’aeromodellismo è un hobby praticato da quasi un secolo da molti piloti in tutta Europa, con un eccellente livello di sicurezza. EASA è anche consapevole che si tratta di un hobby che è sempre stato importante per lo sviluppo di tecnologia aeronautica e che attrae i giovani verso le professioni legate all’aviazione. 2. Perché gli aeromodelli sono stati equiparati a droni? 3. Cosa distingue un aeromodello da un drone? 5. Il Regolamento di base (UE) 2018/1139 di EASA (come indica il nome) è il 6. Lei ha affermato che gli Stati membri hanno il potere di identificare aree Le autorità statali possono creare una zona in cui le limitazioni sono 11. Possiamo segnalare/suggerire modifiche al Regolamento? Chi dobbiamo Ci piacerebbe sentire, in particolare da te lettore/aeromodellista, cosa possiamo |
Il documento integrale in formato PDF è liberamente scaricabile cliccando qui.



