Piloti di droni senza conversione dell’Attestato ENAC. Cosa possono fare?

E’ la domanda non diciamo del secolo, ma certamente del mese di febbraio. I piloti che avevano un vecchio attestato basico o critico per pilotare droni rispettivamente nelle operazioni non critiche o critiche e anche coloro che hanno sostenuto l’esame nel primo semestre del 2020 online e non lo hanno convertito: potranno condurre un drone ad oggi?

Abbiamo creato un video apposito che trovate in testa a questo articolo, per coloro che non hanno voglia di leggere e che se lo potranno ascoltare in sottofondo, mentre svolgono altre attività.
Andiamo per gradi e cerchiamo di capire innanzi tutto cosa sia successo e perché si sia resa necessaria la conversione.

Innanzi tutto un premessa per coloro che si sorprendono o scandalizzano per queste conversioni anche a distanza temporale molto ravvicinata. E’ una consuetudine che in aeronautica è consolidata e anche noi piloti remoti di droni, nel nostro piccolo, sappiamo bene che è quasi normale.
Solo cercando sul nostro sito la parola chiave conversione, si possono visualizzare moltissimi articoli a partire dall’anno 2016, passando per il 2019 e infine 2020 e 2021.

Conversione dei vecchi titoli di pilotaggio, è il regolamento europeo che la stabilisce

La conversione degli attestati è stata stabilita dalla Commissione Parlamentare europea e normata attraverso il Regolamento di Esecuzione UE 2019/947.
Nell’articolo 21 che parla delle norme transitorie verso la piena adozione del regolamento europeo sugli UAS, si legge quanto segue:

Articolo 21
Adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati
1. Le autorizzazioni rilasciate agli operatori UAS, i certificati di competenza dei piloti remoti e le dichiarazioni effettuate dagli operatori UAS o i documenti equivalenti, rilasciati in base al diritto nazionale, restano in vigore fino al 1 gennaio 2022.2. Entro il 1 gennaio 2022 gli Stati membri convertono i loro vigenti certificati di competenza dei piloti remoti e le loro vigenti autorizzazioni o dichiarazioni degli operatori UAS, o documentazione equivalente, compresi quelli rilasciati fino a quella data, in conformità al presente regolamento.

Riassumendo quindi tutti gli Stati Membri aderenti ad EASA, hanno dovuto convertire gli attestati conseguiti dai piloti remoti, nei nuovi attestati di pilotaggio conformi al nuovo regolamento.

Quali attestati andavano convertiti?

ANDAVANO CONVERTITI entro il 31/12/2021
1. Attestati Basici (Non Critico) I.APRA ottenuti presso i Centri di Addestramento (ex Scuole di Volo)
2. Attestati che riportano la dicitura (Operazioni Non Critiche) ottenuti presso il portale di ENAC con esame online;
3. Attestati CRO (operazioni Critiche) I.APRA ottenuti presso i Centri di Addestramento (ex Scuole di Volo)

Quali Attestati non necessitano di conversione

NON VANNO CONVERTI O MEGLIO RICONOSCIUTI
1. Attestati A1-A3 conseguiti all’estero se non interessa conseguire l’attestato A2 in Italia se non occorre la A2 sono giù validi e riconosciuti in tutti i paesi membri di EASA
2. Attestati A1-A3 conseguiti in Italia  con la dicitura “Prova di completamento della formazione online” sono già validi e riconosciuti in tutti i paesi membri di EASA
3. Attestati A2 conseguiti all’estero; essi sono già validi e riconosciuti in tutti i paesi membri di EASA
4. Attestati A2 conseguiti in Italia sono già validi e riconosciuti in tutti i paesi membri di EASA

OCCORRE FAR RICONOSCERE
1. Attestati A1-A3 ottenuti online presso un paese membro di EASA, se si vuole conseguire l’attestato A2 in Italia presso una Entità Riconosciuta Open A2, con esame in presenza.

Chi doveva materialmente effettuare la conversione?

Stando a quanto dichiarato nel articolo 21 del regolamento UE 2019/947 e riproposto nel regolamento Italia UAS-IT del 4 gennaio 2021, la conversione in Italia era a carico della autorithy nazionale, alias ENAC.
Qualcuno, anzi più di uno in rete, si domanda di chi sia la colpa della mancata conversione da parte di sicuramente centinaia, non vogliamo dire migliaia, di piloti che non sono riusciti ad accedere sul portale dell’Ente Nazionale Aviazione Civile.
In molti addossano le responsabilità istituzionali dell’Ente che ha dato solo un periodo di tempo molto limitato, da ottobre a dicembre 2021, quando avrebbe avuto oltre un anno di tempo.
Tanti altri suppongono che tale conversione dovesse essere eseguita d’ufficio.

Certamente un periodo di neanche due mesi per effettuare questa semplice e gratuita operazione, considerando le difficoltà reali legate alle restrizioni, ma anche solo alle preoccupazioni della pandemia da Covid 19, non era decisamente sufficiente.
Noi di Dronezine ne abbiamo dato comunicazione sin dal mese di Ottobre e poi di Novembre 2021.
Oltre ad aver messo online sul sito e sul nostro canale Youtube e sul social media Facebook, le procedure passo passo per effettuare la conversione.
Per coloro che sostengono che la conversione andasse fatta d’ufficio, leggendo anche i regolamenti concordiamo con questa tesi, ma volendo rimanere sul pratico, come si sarebbe potuta svolgere?

ENAC avrebbe dovuto spedire per posta ordinaria o per posta elettronica gli attestati nel nuovo formato? E se le anagrafiche non fossero aggiornate perché nel frattempo qualche pilota avesse nel frattempo cambiato residenza? Ricordiamo che i possessori di Attestati CRO e Basici, potrebbero aver sostenuto l’esame 5 anni addietro.
Inoltre in che modo una spedizione informatica avrebbe rispettato le esigenze giuridico/legali e con quale certezza si sarebbe potuto apprendere che il destinatario avesse ricevuto il titolo di pilotaggio?

Tutto sommato, informaticamente parlando, la procedura di far accedere l’utenza presso il proprio portale, con accesso tramite sistema di identificazione digitale SPID, e l’immissione dei dati anagrafici essenziali per la procedura di conversione ci sembra corretta.

Riteniamo, come del resto hanno già scritto sulle pagine di questo nostro blog, i rappresentanti delle più importanti associazione di categoria, che ENAC si attivi quanto prima per ottenere una deroga e aumentare la “finestra temporale” per eseguire tali conversioni.
Del resto sono le stesse parole pronunciate, anzi scritte, dalll’ing. Fabio Nicolai nel corso della nostra intervista esclusiva del 1 febbraio ultimo scorso. che in chiusura affermava:” I vecchi attestati non convertiti NON sono più validi neppure in Italia.
Per coloro che non hanno convertito entro il 31 dicembre stiamo verificando la possibilità di aprire una nuova finestra temporale ma ci dobbiamo confrontare con EASA

Da parte nostra, daremo il massimo risalto alla notizia con tutti i canali a nostra disposizione e nella massima tempestività.

Cosa possono fare adesso tutti coloro che non hanno effettuato la conversione?

Precisando che i suddetti attestati non sono più validi e che il pilotaggio degli UAS, non può avvenire, considerando anche le problematiche assicurative eventualmente derivanti dalla conduzione di un drone senza alcun titolo.
Siccome non sono note le tempistiche per ottenere questa proroga, considerando anche che con molte probabilità dovrà essere necessario una altro atto istituzionale di pari grado al regolamento UE 2019/947, e che che poi andrà pubblicato sulla Gazzetta UE; due sono le risposte pragmatiche:

1. Se si ha un esigenza immediata di pilotare un drone per lavoro o hobby. E’ possibile sostenere almeno l’esame A1-A3 presso il portale di ENAC o in alternativa presso una autorithy estera purché aderente a EASA.
2. Attendere che la finestra temporale, per riprendere le parole di Nicolai, Direttore della Direzione Regolazione Trasporto Aereo e Ambiente di ENAC, e sperare che i tempi per una proroga per effettuare una conversione dei vecchi attestati di pilotaggio peri droni, siano relativamente brevi.