Droni: dopo la regione Abruzzo anche il Molise rettifica l’ordinanza di divieto di sorvolo

Nei giorni scorsi abbiamo riportato su queste pagine di come si sia svolta la vicenda della ordinanza di divieto di sorvolo delle spiagge emessa dalla Regione Abruzzo. Moltissime sono state le richieste di verifica inviate alla Regione e dopo che i relativi funzionari e responsabili si sono relazionati con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, abbiamo potuto riportare, di come tale ordinanza sia stata modificata.
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Anche il Molise aveva emesso una ordinanza che vietava il volo dei droni sui litorali

Un nostro affezionato lettore Fabio M, si è prontamente attivato nella speranza di far rimuovere il divieto relativo al sorvolo dei droni sui litorali molisani.
Perché anche la Regione Molise aveva recentemente emesso una ordinanza balneare che vietata il volo con i droni sulle spiagge.
Nella email che ci scrive Fabio, leggiamo: ” Gentile Redazione,
Desidero portare alla vostra attenzione un’importante questione riguardante il sorvolo coste, che è stata al centro delle mie preoccupazioni come ditta per riprese giornalistiche nel corso di quest’anno. Attraverso i miei sforzi collaborativi con la Regione Molise e l’organizzazione D.A.S.T Confesercenti, che ringrazio vivamente, siamo riusciti a ottenere un significativo progresso che beneficia sia i dronisti professionisti, operanti per fini lavorativi, che coloro che utilizzano i droni per hobby”

I suoi tentativi non sono stati vani e infatti lo scorso 29 luglio 2023 anche la Regione Molise, ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio una variazione relativa alla  Ordinanza balneare n. 01/2023.
Il testo recita quanto segue:
SI DISPONE
– il testo dell’art 4, comma 1, lett. u) è così rettificato: “sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, alla quota prescritta dalle
Autorità competenti e dei velivoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalle
competenti Autorità secondo le vigenti normative”
– la pubblicazione della presente rettifica all’albo pretorio online, sul sito della Regione
Molise, all’albo pretorio dei Comuni costieri.
immagine di rettifica ordinanza divieto sorvolo molise

 

Anche in questo si caso si evince che come previsto dalla normativa sia l’ENAC a stabilire quali siano le zone da non dover sorvolare con i droni. E nel caso si rendesse necessario per motivi di pubblica sicurezza o altre motivazioni, gli Enti o le Istituzioni interessate, potranno fa richiesta di riserva dello Spazio Aereo alla autorithy nazionale.

Ricordiamo sempre, che la possibilità di volare con i droni sulle spiagge, sulle coste o sui litorali, va sempre eseguita nel massimo rispetto del regolamento europeo, evitando quindi nella maniera più assoluta gli assembramenti di persone, che nelle spiagge nel periodo estivo potrebbero tranquillamente formarsi.

A tal proposito riportiamo testualmente un riferimento espresso sul portale dell‘Ente Nazionale Aviazione Civile in merito alla questione Parchi e Spiagge.

OPERAZIONI UAS SULLE SPIAGGE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE
L’ENAC, ai sensi dell’art. 687 cod. nav., è l’unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile che, in virtù degli artt. 792 e 793 cod. nav., può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza, nonché, su richiesta della competente amministrazione, in presenza di motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico.Con specifico riferimento agli UAS, l’ENAC, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 può altresì limitare o vietare il sorvolo su determinate aree geografiche per ragioni collegate alla sicurezza (safety), alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (privacy), alla sicurezza (security) o all’ambiente.Ne deriva che Enti diversi non possono introdurre autonomamente divieti di sorvolo, bensì devono fare istanza all’ENAC secondo la normativa applicabile. I provvedimenti di restrizione delle operazioni di volo nello Spazio Aereo nazionale, se assunti da soggetti diversi dall’ENAC, sono pertanto invalidi.Il Regolamento ENAC RAIT – che introduce disposizioni operative e integrative del Regolamento (UE) 923/2012 – nel caso specifico del punto RAIT.5005 (d)(1) <em>“tranne quando sia necessario per il decollo o l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, un volo VFR non deve essere effettuato al di sopra delle spiagge, entro 100 m da entrambi i lati della linea di costa, ad un’altezza inferiore a 300 m (1 000 ft)”</em>, si applica ai soli voli VFR e non è quindi riferibile alle operazioni svolte con UAS.

Relativamente alle operazioni UAS sulle spiagge, resta valida la prescrizione che il pilota remoto assicuri che l’UAS sia tenuto a una sufficiente distanza di sicurezza dalle persone e che non effettui il sorvolo di assembramenti di persone (rif. Art.4.1(c) del Reg. (EU) 2019/947) nelle operazioni in categoria aperta:
1) per operazioni in sottocategoria A1 (con peso inferiore a 250gr) UAS.OPEN.020;
2) per operazioni ini sottocategoria A2 UAS.OPEN.030:
3) per operazioni in sottocategoria A3 UAS.OPEN.040.

Al fine di garantire la sicurezza, la regolarità e l’efficienza delle operazioni UAS, nel rispetto dei principi internazionali vigenti, tutti i provvedimenti di disposizione dello spazio aereo nazionale sono comunicati agli operatori di UAS attraverso l’applicativo d-flight, ed è possibile impedire attività UAS – e sanzionare l’inosservanza del divieto – solo quando è presente su d-flight la relativa informazione.

Infine, si evidenzia che quand’anche le norme relative alle operazioni degli UAS vengano trasposte, senza alterazioni, in atti o provvedimenti di enti non aeronautici, la competenza relativa all’irrogazione delle sanzioni resta dell’ENAC, al quale dovrà essere inviato il rapporto ex art. 17 L. 689/1981.

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