Riportiamo in questa pagina l’esperienza di un noto operatore e pilota di UAS, anche conosciuti come droni, che oltre alle sue esperienza nel campo dei servizi, nel gestire le pratiche autorizzative per ottenere i permessi di volo, nelle zone vietate o limitate, senza requisiti, ha affrontato e sta tutt’ora combattendo con alcuni tribunali.
Non vogliamo entrare nel merito della questione, perché riteniamo che l’articolo di Michele Caffagni spieghi nei dettagli quanto accadutogli in passato e l’evoluzione di tali fatti alla data odierna.
Articolo di Michele Caffagni
Carissimi lettori di DronEzine,
oggi vi portiamo un’importante decisione del Tribunale Ordinario di Roma con particolare riferimento alle contestate condotte di cui all’art. 650 del codice penale e che potrebbe cambiare i rapporti tra piloti di droni e divieti imposti dagli enti pubblici,
Prima di iniziare, e per quanti ancora non mi conoscono, sono Michele Caffagni e sono il titolare della ditta 360° Drone che da circa 3 anni opera nel settore dei permessi di volo e della formazione sulle normative a privati ed Enti pubblici.
Ma andando nel dettaglio di questa importante vittoria legale, vi racconto la mia esperienza e come sono stato indagato per l’art.650 del codice penale.
In data 4 marzo 2022 ricevevo il permesso di volo da parte della Prefettura per Piazza del Colosseo e, contestualmente, il parco archeologico del Colosseo mi inviò un diniego via pec con cui mi venne intimato di non procedere al sorvolo con drone nelle pertinenze del parco archeologico, a causa della loro competenza per l’area delle operazioni.
Inizialmente, pur ignorando il divieto del Colosseo, decisi ugualmente di procedere con le operazioni di volo e, per controllare i documenti, mi si avvicinarono una pattuglia dei Carabinieri, una della Polizia di Stato e una guardia di pattuglia che tuttavia non opposero contrarietà al volo che stavo eseguendo.
Tuttavia, dopo alcuni momenti di iniziale serenità, si avvicinò una funzionaria dell’ente parco che, nonostante l’autorizzazione della Prefettura, mi intimò ugualmente di interrompere il sorvolo a causa del diniego che mi venne inviato a mezzo pec (sempre dal parco archeologico). Esprimendo le mie ragioni, i toni divennero decisamente accesi e, a quel punto, i funzionari del parco chiamarono la Polizia di Stato per intervenire nei miei confronti.
È bene sottolineare come il mio nome sia molto noto e poco gradito all’interno dell’ente parco del Colosseo, dato che ho provveduto a fare ricorso al TAR contro un loro diniego al sorvolo e a mio parere assolutamente privo di fondamenti normativi.
(Qui l’articolo completo: https://www.dronezine.it/402918/ricorso-al-tar-per-diniego-di-sorvolo-del-colosseo-con-un-drone-amatoriale/)
Perciò, dopo essere stato convocato in caserma ed aver avuto un breve colloquio con il Comandante, venivo rilasciato come “indagato a piede libero” e mi veniva contestata la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 650 del codice penale.
Questo articolo, per chi non avesse molta dimestichezza con il codice penale, prevede che:
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”
Concluse le indagini, il Pubblico Ministero all’esito delle stesse si determinava a chiedere l’archiviazione del procedimento, ma non per infondatezza della notizia di reato, piuttosto “per particolare tenuità del fatto”. Sostanzialmente per la Procura il fatto sussisteva così come la condotta, ma questa poteva ritenersi tenue.
Tuttavia, l’archiviazione con la predetta formula della “particolare tenuità del fatto” considerato che mi ritenevo nel giusto non mi ha completamente soddisfatto e per tale ragione insieme allo studio legale dell’avv. Luigi Parenti di Roma e del suo team di avvocati e collaboratori, veniva depositata opposizione alla richiesta di archiviazione al fine di ottenere una archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Com’è noto, infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 687 del codice della navigazione, solo ENAC risulta competente per la gestione dello spazio aereo nazionale e, per mezzo della circolare ATM-03C e dell’art. 793 del c.d.n., la Prefettura ha correttamente ottenuto da ENAC la deroga alla gestione dell’area vietata su Roma.
Non essendoci altri divieti al sorvolo, anche se inopinatamente richiamati dal parco archeologico del Colosseo, il sorvolo era dunque già autorizzato e non risultavano richiesti ulteriori pareri di competenza.
A seguito dell’udienza camerale fissata dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, tenutasi il 3 maggio 2024, a cui ero personalmente presente, è stato argomentato e ribadito come nel caso che mi occupava non potesse trovare applicazione la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 650 c.p. contestatami e questo sotto un duplice profilo.
In primis ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p. il giudice è tenuto a verificare preventivamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza.
Ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, come nel caso che ci occupa, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato.
Il provvedimento che la Pubblica accusa ha ritenuto essere stato disatteso invero risulta emanato da un ente non competente e in totale violazione di legge.
Invero da una attenta disamina del provvedimento dell’Ente Parco Archeologico del Colosseo lo stesso non risulta emanato per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene difettando nel caso di specie l’elemento oggettivo della fattispecie contestata.
Ebbene, in data 14 maggio 2024 il Tribunale di Roma con ordinanza ha precisato che la “Prefettura è l’unico ente cui competevano e competono a differenza del Ministero della cultura e suoi organi – le valutazioni relative alle ragioni di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene, soli parametri di riferimento del provvedimento considerato dall’art. 650 c.p.” con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.
Questa notizia, per cui mi sono battuto in prima persona, segna sicuramente un traguardo fondamentale per tutti quegli enti dei beni culturali che insistono nel negare il sorvolo con UAS per le più svariate ragioni e mette la parola fine ad un rischio enorme per tutti i piloti di droni che volano osservando le regole e le normative del volo.
Sicuramente questo non renderà tutto più semplice ma sono davvero felice di poter portare questo mio piccolo contributo a tutta la comunità di piloti di UAS e che ora, almeno per quanto riguarda l’articolo 650 del codice penale, potranno tirare un bel sospiro di sollievo!




