EASA pubblica un nuovo parere per la sicurezza dei droni da proporre in Commissione Europea

EASA ha recentemente rilasciato la sua Opinion 06/2026 relativa alla questioni di sicurezza da adottare per il volo dei droni. Dopo la precedente Opinion, che ricordiamo non è ancora regolamento, ha ricevuto come da consuetudine aeronautica una serie di commenti e ha prodotto un nuovo documento, la Opinion 06/2026 per l’appunto che raccoglie tali suggerimenti.
Tale testo verrà poi eventualmente approvato o modificato in sede di Commissione Europea e nel caso diventerà a tutti gli effetti una integrazione agli attuali Regolamenti.
Con questo articolo proponiamo una versione ridotta con le principali differenze rispetto al precedente parere di EASA con quello più aggiornato. Più avanti nell’articolo si potranno leggere tutte le modifiche integrali e i motitvi di tali scelte.

Riassunto in italiano

Il documento è la Opinion EASA n. 06/2026, relativo all’aggiornamento dei regolamenti europei sui droni:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, sulle regole operative degli aeromobili senza equipaggio;
  • Regolamento delegato (UE) 2019/945, sui requisiti per i droni e per gli operatori di Paesi terzi.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza, l’identificabilità e la tracciabilità delle operazioni con droni, in risposta al Piano d’azione della Commissione europea sulla sicurezza dei droni e dei sistemi anti-drone dell’11 febbraio 2026.

Le principali modifiche proposte sono:

  1. Verifica dell’identità dell’operatore
    • Gli Stati membri dovranno verificare l’identità dell’operatore prima di completarne la registrazione.
    • Le modalità concrete di verifica saranno stabilite dai singoli Stati secondo le rispettive norme amministrative e giuridiche.
  2. Abbassamento della soglia di registrazione
    • Nella categoria “open”, la registrazione sarà obbligatoria per gli operatori di droni con massa massima al decollo pari o superiore a 100 grammi, invece degli attuali 250 grammi.
    • Nella categoria “specific”, resterà obbligatoria la registrazione indipendentemente dalla massa del drone.
    • I droni esclusivamente vincolati tramite cavo, fino a 1 kg, resteranno esenti dalla registrazione.
  3. Identificazione remota diretta
    • L’obbligo sarà esteso ai droni di almeno 100 grammi operati nella categoria “open”.
    • Si applicherà inoltre ai droni utilizzati nella categoria “specific” sotto i 120 metri di altezza, indipendentemente dalla massa.
    • L’identificazione remota dovrà essere attiva e trasmessa localmente; l’identificazione tramite rete non sarà considerata un’alternativa equivalente.
  4. Prevenzione del decollo
    • I droni dovranno poter impedire il decollo quando il numero di registrazione dell’operatore non è stato caricato o non supera il controllo di coerenza.
  5. Zone geografiche per droni e condizioni nazionali
    • Gli Stati membri manterranno la facoltà, non l’obbligo generale, di istituire zone geografiche per droni e condizioni nazionali.
    • Le misure dovranno essere necessarie e proporzionate al rischio o all’obiettivo perseguito.
    • Quando opportuno, dovrà essere documentata la valutazione alla base della misura.
    • Le informazioni dovranno essere pubblicate in formato leggibile dalle persone e dalle macchine, almeno anche in inglese, includendo geometria, validità temporale, condizioni e restrizioni.
  6. Club e associazioni di aeromodellismo
    • Gli Stati membri potranno stabilire, nell’autorizzazione rilasciata ai club e alle associazioni, se i droni operati nell’ambito di tali strutture debbano essere dotati di identificazione remota diretta.
  7. Droni già immessi sul mercato
    • I droni “legacy”, cioè già immessi sul mercato o già autorizzati, saranno soggetti alle nuove disposizioni.
    • Tuttavia, i droni fino a 900 grammi immessi sul mercato prima di una determinata data transitoria saranno esentati dall’obbligo di installare successivamente un dispositivo di identificazione remota, perché tecnicamente difficilmente modificabili.
  8. Iter successivo
    • Il parere viene trasmesso alla Commissione europea.
    • Spetterà alla Commissione decidere se adottare le modifiche proposte.
    • L’EASA prevede di pubblicare nel quarto trimestre del 2026 un parere separato sulle misure di semplificazione.


Traduzione
completa

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea Parere n. 06/2026
Adottato ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Aggiornamento periodico dei regolamenti (UE) 2019/947 e (UE) 2019/945

Sicurezza RMT.0729 – Sottoprogetto 2

Oggetto del parere

Il presente parere propone modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e al regolamento delegato (UE) 2019/945, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle operazioni con sistemi di aeromobili senza equipaggio, in risposta al Piano d’azione della Commissione europea sulla sicurezza dei droni e dei sistemi anti-drone dell’11 febbraio 2026.

Le modifiche proposte impongono agli Stati membri di verificare l’identità degli operatori di droni prima della registrazione, abbassano da 250 a 100 grammi la soglia di massa per la registrazione obbligatoria e per l’identificazione remota diretta e chiariscono il quadro relativo alle zone geografiche per droni introducendo condizioni nazionali. L’obiettivo è rendere più accessibili e uniformi le informazioni sulle operazioni con droni in tutta l’Unione europea.

Le nuove disposizioni intendono migliorare la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni con droni e consentire alle autorità competenti di adottare efficaci misure di controllo. Allo stesso tempo, mirano a limitare l’impatto sugli operatori a rischio più basso, mantenendo il carattere discrezionale del potere degli Stati membri di istituire zone geografiche e condizioni nazionali, subordinandolo a garanzie basate sulla valutazione del rischio e prevedendo possibili agevolazioni per le operazioni svolte nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo.

Come è stato elaborato il documento

La Commissione europea ha incaricato l’EASA di proporre misure di sicurezza volte a migliorare l’identificazione dei voli illegali e, in ultima analisi, a ridurne il numero.
Dopo aver valutato le possibili opzioni di intervento e i relativi effetti, l’EASA ha concluso che fosse necessario intervenire attraverso nuove norme.
La proposta è stata sviluppata conformemente al regolamento (UE) 2018/1139, alla procedura normativa dell’EASA e agli obiettivi indicati nei termini di riferimento del progetto RMT.0729.

La bozza è stata sottoposta a consultazione tramite la NPA 2026-103 e attraverso un workshop tenutosi il 16 giugno 2026. La consultazione riguardava sia misure di semplificazione sia misure di sicurezza; il presente parere tratta esclusivamente queste ultime.
L’EASA ha ricevuto oltre cento osservazioni da autorità dell’aviazione civile, associazioni di aeromodellismo, associazioni industriali, produttori e operatori di droni e fornitori di servizi di navigazione aerea.

Molti partecipanti hanno sostenuto gli obiettivi generali di sicurezza, in particolare il rafforzamento della registrazione degli operatori, la verifica dell’identità e l’estensione dell’identificazione remota diretta.
Altri, soprattutto associazioni di aeromodellismo e produttori di droni autocostruiti, hanno espresso dubbi sulla proporzionalità dell’estensione degli obblighi ai droni molto leggeri, compresi quelli utilizzati per ricerca, sviluppo e modellismo. Sono state inoltre evidenziate difficoltà tecniche ed economiche.

A seguito delle osservazioni ricevute, l’EASA ha deciso di:

  • mantenere il carattere discrezionale della possibilità degli Stati membri di istituire zone geografiche;
  • introdurre, quando necessario, una valutazione del rischio;
  • limitare tale valutazione ai rischi per la sicurezza operativa, la privacy, la protezione dei dati personali e l’ambiente;
  • eliminare il concetto autonomo di “infrastruttura critica”;
  • non estendere l’obbligo relativo alla funzione di consapevolezza geografica (geo-awareness);
  • modificare la disciplina applicabile ai club e alle associazioni di aeromodellismo.

La soglia di 100 grammi per la registrazione e l’identificazione remota è stata invece mantenuta, poiché riflette requisiti definiti dalle autorità di sicurezza responsabili del Piano europeo sui droni e sui sistemi anti-drone.

Zone geografiche e condizioni nazionali

Gli Stati membri potranno istituire zone geografiche per droni o condizioni nazionali quando ciò sia necessario e proporzionato al rischio o all’obiettivo da affrontare.
Le condizioni nazionali non costituiscono un concetto completamente nuovo. Gli Stati membri già stabiliscono condizioni per le operazioni con droni sul proprio territorio, ad esempio in materia di assicurazione o di età minima dei piloti remoti.
La proposta non dovrebbe introdurre nuovi obblighi nazionali, ma dovrebbe consentire agli Stati di raccogliere e pubblicare, in un’unica fonte, tutte le condizioni applicabili alle operazioni con droni.

Le informazioni dovranno essere pubblicate:

  • in formato leggibile dalle persone;
  • in formato digitale e leggibile dalle macchine;
  • almeno anche in lingua inglese;
  • con indicazione della geometria della zona;
  • del periodo di validità;
  • delle condizioni e delle limitazioni applicabili.

L’EASA svilupperà materiale di orientamento per favorire un’attuazione armonizzata negli Stati membri.

Registrazione degli operatori

Prima di completare la registrazione di un operatore di droni, lo Stato membro dovrà verificarne l’identità.
La modifica risponde alle differenze riscontrate nell’attuazione delle attuali regole di registrazione. Tali differenze rendono più difficile per le autorità identificare gli operatori e adottare misure di controllo efficaci.
Il regolamento non stabilirà nel dettaglio come dovrà avvenire la verifica: tale scelta spetterà agli Stati membri, in base ai propri sistemi amministrativi e giuridici.

Nella categoria Open”, la registrazione sarà richiesta per i droni con massa massima al decollo pari o superiore a 100 grammi. Saranno quindi superati:

  • il precedente limite di 250 grammi;
  • il criterio basato sulla presenza di un sensore capace di acquisire dati personali.

Nella categoria Specific”, continuerà a essere richiesta la registrazione di tutti gli operatori, senza distinzione di massa.

Identificazione remota diretta

L’obbligo di disporre e utilizzare una funzione attiva di identificazione remota diretta sarà esteso:

  • a tutti i droni di almeno 100 grammi operati nella categoria “open”;
  • a tutti i droni operati nella categoria “Specific” sotto i 120 metri di altezza, indipendentemente dalla massa.

I droni con massa inferiore a 100 grammi operati nella categoria “open” non saranno soggetti all’obbligo, salvo che rechino volontariamente un’etichetta di identificazione di classe.
L’obbligo si applicherà anche ai droni autocostruiti.

L’EASA non ha accolto la proposta di accettare l’identificazione remota tramite rete come alternativa equivalente. Tale modalità dipende infatti dalla connettività e dalla disponibilità di infrastrutture e fornitori di servizi funzionanti. L’identificazione remota diretta, invece, viene trasmessa localmente e non dipende da tali condizioni.

Club e associazioni di aeromodellismo

Gli Stati membri potranno specificare, nell’autorizzazione rilasciata a un club o a un’associazione di aeromodellismo, se i droni utilizzati nell’ambito dell’autorizzazione debbano essere dotati di identificazione remota diretta.
Non si tratta quindi di un’esenzione automatica, ma della possibilità per lo Stato membro di decidere se l’obbligo debba applicarsi, sulla base della propria valutazione.

Modifiche al regolamento delegato 2019/945

Sono previste modifiche complementari per garantire che i droni siano progettati e dotati delle apparecchiature necessarie a rispettare i nuovi requisiti di sicurezza.

In particolare, i droni dovranno poter supportare:

  • l’identificazione remota diretta;
  • il controllo del numero di registrazione dell’operatore;
  • la funzione che impedisce il decollo quando il numero non è stato caricato o non supera il controllo previsto.

L’EASA ha rinunciato a estendere la funzione di geo-awareness proposta in precedenza.
I droni sotto i 100 grammi non sono esclusi in assoluto dal regolamento 2019/945, perché i produttori possono scegliere volontariamente di applicare loro un’etichetta di identificazione di classe.

I requisiti dipenderanno dalla categoria operativa:

  • un drone sotto i 100 grammi destinato alla categoria “open” non sarà soggetto a requisiti tecnici obbligatori, salvo applicazione volontaria di un’etichetta di classe;
  • un drone destinato a uno scenario standard dovrà rispettare i requisiti della classe pertinente, C5 o C6;
  • un drone destinato alla categoria specific sotto i 120 metri dovrà essere dotato di identificazione remota diretta.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/945

Massa effettiva e massa massima dichiarata

Un osservatore ha chiesto se l’eccezione prevista per i droni sotto i 100 grammi si riferisse alla massa massima al decollo dichiarata dal produttore oppure alla massa effettiva del drone al momento del decollo.
Poiché i droni sotto i 100 grammi non sono soggetti a requisiti tecnici obbligatori e quindi non dispongono necessariamente di una massa massima dichiarata, l’EASA ha chiarito che il criterio rilevante è la massa effettiva al decollo. Il testo è stato modificato di conseguenza.

Istruzioni del produttore

Alcuni osservatori hanno ritenuto poco chiaro quale valore dovessero indicare le istruzioni del produttore quando fanno riferimento alla “massa dell’aeromobile”: massa di riferimento, massa tipica di produzione oppure massa massima con o senza accessori standard.
L’EASA ha quindi eliminato il generico riferimento alla massa dell’aeromobile dai requisiti relativi alle istruzioni del produttore. Il testo fa ora riferimento alla massa massima al decollo, che è già un termine definito dalla normativa.
L’EASA ha inoltre chiarito che le istruzioni del produttore non sono il luogo adatto per stabilire i requisiti di fabbricazione relativi all’identificazione remota diretta. Tali requisiti restano disciplinati dalla parte 6 dell’allegato al regolamento 2019/945.

Droni costruiti privatamente

Alcuni osservatori, compresi produttori di droni autocostruiti, hanno contestato l’estensione della normativa sui prodotti alle funzionalità integrate in droni che non vengono immessi sul mercato.
L’EASA ha chiarito che, per operare secondo uno scenario standard (STS), un drone deve recare un’etichetta di identificazione di classe, anche se è stato costruito privatamente.
Il parere rende più esplicita la possibilità per i droni autocostruiti di operare in uno scenario standard. Chi desidera effettuare operazioni simili a quelle di uno scenario standard senza etichetta di classe potrà ancora farlo, ma non potrà utilizzare il regime dichiarativo STS: sarà necessaria un’autorizzazione operativa.

La funzione di identificazione remota diretta dovrà essere identica, conforme allo stesso standard e sottoposta allo stesso livello di controllo in tutte le categorie di droni. In questo modo, autorità e pubblico potranno ottenere dati affidabili indipendentemente dalla categoria operativa.

Tolleranze di massa

Per aumentare la certezza giuridica, le parti da 1 a 5 dell’allegato al regolamento 2019/945 saranno modificate introducendo una tolleranza esplicita tra la massa effettiva del drone nelle sue diverse configurazioni e la massa massima al decollo dichiarata.
La tolleranza sarà pari al 2% o al 3%, a seconda della classe del drone. Tolleranze analoghe saranno introdotte anche per altri parametri tecnici.

Identificazione remota diretta e prevenzione del decollo

La parte 6 dell’allegato sarà modificata in modo sostanziale per definire i requisiti relativi al componente e al dispositivo aggiuntivo (add-on) per l’identificazione remota diretta.
La funzione che impedisce il decollo quando il controllo del numero di registrazione non dà esito positivo non sarà considerata parte della funzione di identificazione remota in senso stretto. Dipende dal risultato del controllo, ma costituisce una funzione del drone stesso.

Per questo motivo sarà disciplinata nelle parti da 1 a 5 dell’allegato, in base alla classe di appartenenza del drone, e non nella parte 6.
Non
è stata accettata la proposta di sostituire la trasmissione locale con un sistema basato sul web. L’identificazione remota diretta dovrà infatti funzionare senza dipendere da infrastrutture esterne, così da garantirne l’affidabilità.
L’EASA ha confermato che la prevenzione del decollo serve sia a evitare inosservanze involontarie sia a facilitare l’applicazione dell’obbligo di registrazione degli operatori.

Il testo distingue inoltre tra:

  • componente: parte destinata a essere integrata nel drone dal produttore;
  • add-on: accessorio installato sul drone dall’operatore per fornire la stessa funzione.

I termini “kit di conversione” e “modulo” non saranno più utilizzati nel parere.

Droni vincolati tramite cavo

Per i droni più pesanti dell’aria vincolati tramite cavo, il fattore minimo di resistenza del cavo sarà pari a quattro volte la capacità massima di spinta del drone, invece delle dieci volte inizialmente proposte.
Il valore di quattro è stato ritenuto più realistico dall’industria e coerente con il fattore già applicabile ai droni vincolati più leggeri dell’aria.

Numeri di serie e dichiarazione UE di conformità

Il requisito relativo al numero di serie univoco era già previsto dall’articolo 6. Non è quindi necessario ripeterlo nella dichiarazione UE di conformità.
Il riferimento al numero di serie è stato rimosso dalla dichiarazione perché avrebbe comportato un onere sproporzionato rispetto al limitato valore aggiunto.

2.3.6. Altre modifiche

Infrastrutture critiche

La proposta iniziale prevedeva che i piloti mantenessero una distanza di sicurezza tra il drone e le infrastrutture critiche e che le operazioni vicino a tali infrastrutture fossero consentite soltanto su richiesta del soggetto responsabile.
Molti partecipanti hanno però evidenziato che il termine “infrastruttura critica” non era definito con sufficiente chiarezza e che il riferimento alla precedente direttiva 2008/114/CE avrebbe creato incertezza giuridica.

L’EASA ha quindi deciso di non introdurre un concetto autonomo di “infrastruttura critica”. La protezione di infrastrutture critiche e altri siti sensibili continuerà a essere realizzata attraverso il meccanismo generale delle zone geografiche per droni previsto dall’articolo 15.
Gli Stati membri potranno quindi proteggere qualsiasi sito o area che ritengano meritevole di tutela, senza dover ricorrere a una definizione esterna o non sufficientemente precisa.

Funzione di geo-awareness

La proposta iniziale prevedeva di estendere l’obbligo per i droni di essere dotati di una funzione di geo-awareness, cioè una funzione capace di avvisare automaticamente il pilota quando il drone si avvicina a una zona geografica per droni.
Molte autorità e associazioni si sono opposte, evidenziando:

  • la dipendenza tecnica da un modulo GNSS;
  • l’assenza di tale requisito per alcuni droni autocostruiti o già esistenti;
  • l’onere sproporzionato per i droni da modellismo;
  • la possibile inutilità della funzione per alcune operazioni nella categoria “specific”.

È stato inoltre osservato che la geo-awareness rappresenta soprattutto una protezione aggiuntiva, mentre la protezione principale consiste nell’obbligo del pilota di consultare le zone geografiche e le condizioni nazionali prima di ogni volo.
L’EASA ha pertanto deciso di non estendere l’obbligo di geo-awareness nell’ambito del presente parere. Non saranno quindi introdotte le modifiche corrispondenti previste dalla proposta iniziale.

Compiti dell’autorità competente

Sarà aggiunto un nuovo punto all’articolo 18 del regolamento 2019/947 per chiarire che tra i compiti dell’autorità competente rientrano:

  • il rilascio delle registrazioni degli operatori di droni;
  • la modifica delle registrazioni;
  • la sospensione;
  • la revoca.

La modifica chiarisce responsabilità già collegate al sistema di registrazione previsto dall’articolo 14.

Età minima dei piloti remoti

L’articolo 9 sarà modificato per allineare l’esenzione basata sulla massa alla nuova soglia di 100 grammi prevista per la registrazione.
In questo modo, il regolamento sarà coerente in tutti i suoi articoli. Sarà mantenuta anche l’esenzione dal requisito dell’età minima per l’utilizzo di droni giocattolo.

2.3.7. Disposizioni transitorie

L’articolo 20 del regolamento 2019/947 sarà sostituito.

I droni immessi sul mercato prima di 12 mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento beneficeranno di disposizioni transitorie.

Per questi droni:

  • non sarà obbligatorio installare la funzione che impedisce il decollo quando il numero di registrazione dell’operatore non è stato caricato;
  • i droni fino a 900 grammi saranno esentati dall’obbligo di installare un dispositivo aggiuntivo di identificazione remota diretta, perché tale modifica è considerata tecnicamente non realizzabile per i droni molto leggeri;
  • i droni sopra i 900 grammi dovranno essere dotati di un dispositivo aggiuntivo conforme alla parte 6 dell’allegato entro 48 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Disposizioni analoghe si applicheranno ai droni operati nella categoria “specific” sulla base di un’autorizzazione operativa o di un certificato LUC rilasciato prima del termine transitorio di 12 mesi.
Gli operatori potranno continuare a utilizzare tali droni senza rispettare immediatamente gli obblighi di identificazione remota e prevenzione del decollo, purché non modifichino il modello di drone utilizzato.

Le modifiche relative alle zone geografiche e alla pubblicazione delle condizioni nazionali si applicheranno dopo 12 mesi dall’entrata in vigore, così da consentire agli Stati membri e agli operatori di adeguare i propri sistemi e procedure.
Le altre modifiche potranno invece applicarsi direttamente dalla data di entrata in vigore, perché chiariscono obblighi già esistenti oppure riducono una soglia già prevista.

2.4. Base giuridica

La base giuridica del parere è l’articolo 57 del regolamento (UE) 2018/1139, che autorizza la Commissione europea ad adottare norme di esecuzione sugli aeromobili senza equipaggio.

La base giuridica delle modifiche al regolamento delegato 2019/945 è costituita dagli articoli 58 e 61 del regolamento 2018/1139. Tali articoli consentono alla Commissione di adottare norme dettagliate sulla progettazione e sulla produzione dei droni.

3. Vantaggi e svantaggi

Le modifiche comporteranno l’obbligo di registrazione per tutti gli operatori che utilizzano droni con massa al decollo pari o superiore a 100 grammi.
Rispetto alle regole attuali, gli operatori di droni sotto i 100 grammi dotati di sensori capaci di acquisire dati personali non sarebbero più obbligati a registrarsi.
Questo potrebbe rappresentare uno svantaggio, perché tali droni possono comunque creare problemi di privacy.

Tuttavia, senza un obbligo di identificazione remota per i droni sotto i 100 grammi, la registrazione avrebbe comunque un’efficacia pratica limitata, poiché sarebbe difficile identificare l’operatore responsabile di una possibile violazione.
Tutti i droni da 100 grammi in su dovranno essere dotati di identificazione remota diretta. Questo potrebbe creare difficoltà per alcuni aeromodelli molto piccoli, ma è prevista una possibile agevolazione per i droni utilizzati nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo.

4. Testo normativo proposto

Il testo normativo proposto è contenuto negli allegati I e II del parere:

  • l’allegato I contiene le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
  • l’allegato II contiene le modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/945.

5. Monitoraggio e valutazione

L’EASA monitorerà l’attuazione e l’efficacia delle nuove disposizioni sulla:

  • registrazione;
  • verifica dell’identità;
  • identificazione remota diretta.

Il monitoraggio avverrà attraverso:

  • la raccolta e l’analisi dei dati di sicurezza;
  • le ispezioni di standardizzazione presso gli Stati membri;
  • il funzionamento dell’IAM Hub.

Se le nuove regole non raggiungeranno gli obiettivi di sicurezza previsti o imporranno oneri sproporzionati agli operatori, l’EASA valuterà la necessità di ulteriori interventi normativi.

6. Azioni di supporto all’attuazione

L’EASA intende sviluppare materiale di orientamento e mezzi accettabili di conformità per facilitare l’applicazione delle disposizioni relative a:

  • verifica dell’identità degli operatori;
  • valutazioni del rischio per le zone geografiche e le condizioni nazionali;
  • formato di pubblicazione delle condizioni nazionali;
  • agevolazioni per club e associazioni di aeromodellismo.

L’EASA continuerà inoltre a sviluppare il modulo relativo alle zone geografiche per droni all’interno dell’IAM Hub, per aiutare gli Stati membri a rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 15.

Sintesi finale della seconda parte

La seconda parte completa il quadro tecnico e operativo della proposta:

  • conferma che per la soglia dei 100 grammi conta la massa effettiva al decollo;
  • introduce tolleranze tecniche del 2% o 3% sulla massa dichiarata;
  • disciplina in modo più dettagliato l’identificazione remota diretta;
  • mantiene l’obbligo di prevenzione del decollo per i nuovi droni;
  • rinuncia a introdurre una definizione autonoma di infrastruttura critica;
  • non estende l’obbligo di geo-awareness;
  • prevede periodi transitori fino a 48 mesi per alcuni droni già esistenti;
  • stabilisce che l’EASA monitorerà l’impatto delle nuove regole e pubblicherà materiale di orientamento.

Il documento rimane un parere e una proposta normativa dell’EASA: le modifiche diventeranno effettive solo dopo l’eventuale adozione da parte della Commissione europea.