L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ha fatto riprese amatoriali, e ora una ista candidata al comune del suo paese vorrebbe usarle per la campagna elettorale. Si può fare o no? E se sì, come?Ricordiamo che solo gli associati possono porre le loro questioni al legale, e le domande di interesse generale verranno pubblicate.
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a cura di Paolo Francesco Ballirano
Buongiorno avvocato,
Vorrei porle una domanda: nel mio paese ci sono le elezioni per il comune e una delle liste candidate vuole fare un mini-video riprendendo alcune parti del paese (area dismesse, centri sportivi, parchi, etc..) per spiegare ai cittadini cosa vuole fare in quelle aree. In quel video vuole inserire alcune riprese che ho realizzato per hobby con il mio drone. E’ possibile ? Possono utilizzare le mie riprese ? So che io non posso cedere i diritti a chi ne fa uso commerciale, ma in questo caso sia io che loro non ne traggono profitto e loro non sono una società a fini di lucro. Mi potrebbe dare un consiglio ?
Più di una volta è capitato che le riprese effettuate da un aeromodellista vengano richieste in utilizzo da soggetti terzi per scopi estranei a quelli meramente ricreativi. In verità appare difficile dare una risposta categorica circa la loro utilizzabilità in qualsiasi ambito, quindi, ove mai volesse cedere tali riprese a soggetti terzi, dovrebbe tener presente che il rischio di incorrere in sanzioni sarebbe comunque reale e che, a tutto voler concedere, dovrebbe quantomeno tutelarsi con la sottoscrizione di una liberatoria.
In via generale, occorre anzitutto verificare se le riprese da lei svolte abbiano rispettato tutti i requisiti previsti dal Regolamento ENAC relativi all’utilizzo degli aeromodelli: l’utilizzo per fini ricreativi e sportivi di un drone, anche effettuando riprese, però fini a sé stesse, è ammissibile e non necessita di alcuna autorizzazione se rispetta le disposizioni del Regolamento previste per gli aeromodelli ed in particolare quelle previste dall’art. 35. Se così non fosse, le sconsiglierei sin da subito di cederle a chiunque, in quanto già per questa ragione le riprese effettuate sarebbero illegali.
In ogni caso, anche se fossero rispettati tutti i requisiti di cui all’art. 35 del Regolamento, appare opportuno comunque svolgere alcune considerazioni sulla definizione di operazioni specializzate, per le quali, contrariamente agli aeromodelli, invece è necessario il riconoscimento/autorizzazione da parte dell’ENAC.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, sono operazioni specializzate quelle che prevedono lo svolgimento “di un servizio, a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento”.
Dalla definizione di cui sopra appare evidente che:
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l’onerosità o meno del servizio (in questo caso, la ripresa) non rileva ai fini della qualificazione di operazioni specializzate. Quindi nulla rileva l’assenza della finalità di lucro;
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le riprese per finalità pubblicitarie sono da considerarsi operazioni specializzate.
È stato spesso efficacemente sottolineato che la differenza tra una ripresa svolta da un’aeromodellista e quella svolta da un operatore consiste che nel primo caso questa debba intendersi “fine a sé stessa” e quindi senza “secondi fini” (pubblicità, monitoraggio, riprese cinematografiche etc.). In tale ottica, il rischio che possa incorrere in sanzioni non è da escludersi, soprattutto se le riprese che ha svolto saranno portate all’attenzione di una moltitudine di persone.
In conclusione, pur sconsigliando la “cessione” di tali riprese, ove mai fosse intenzionato comunque a concederne l’utilizzo, le suggerirei comunque di tutelarsi richiedendo la sottoscrizione di una liberatoria in cui, fermi restando tutti gli obblighi di riservatezza, venga specificato che le riprese:
a) sono state svolte per fini ricreativi e per uso strettamente personale;
b) non erano originariamente destinate alla loro pubblicazione/diffusione;
c) stanti le finalità ricreative per cui sono state eseguite, non rappresentano di per sé lo svolgimento di un servizio cinematografico, televisivo e/o pubblicitario.



