Proseguendo un percorso normativo senza troppi intoppi, il Regolamento Europeo sui droni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
Le norme contenute nel Regolamento Basico UE 2018/1139 del 4 luglio 2018 saranno adottate tra 20 giorni dalla data odierna 11 giugno 2019.
Ovviamente per questa importante transizione e come più volte accennato sulle pagine della nostro blog e della nostra rivista, i vari stati membri della Unione Europea avranno un periodo transitorio nel quale migrare più o meno velocemente, allineando i singoli regolamenti nazionali verso quello unico europeo.
Regolamento transitorio italiano atteso nel mese di Luglio
Si attende, come già annunciato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile l’emissione di un regolamento transitorio a cavallo del mese di luglio prossimo venturo.
(24) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno stabilire adeguate misure transitorie. In particolare, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento
Forse nessuno sconvolgimento per gli aeromodellisti all’interno dei loro campi volo
Gli aeromodellisti veri e puri, perdonate il termine, potranno svolgere le loro attività come hanno sempre fatto e come si evince dal successivo punto 27.
(27) Dato che gli aeromodelli sono considerati UAS e considerato il buon livello di sicurezza dimostrato dall’esercizio degli aeromodelli presso i club e le associazioni, è opportuno garantire una transizione fluida dai diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell’Unione, in modo tale che i club e le associazioni di aeromodellismo possano
Droni da 250 grammi, registrazione anche per loro se violeranno la privacy dei cittadini
Ci sono alcuni punti chiave che sono ben noti a tutti i nostri lettori relativamente al sistema delle registrazioni prima e identificazioni in seguito di tutti i droni.
(13) Dovrebbero essere stabilite norme e procedure per la marcatura e l’identificazione degli aeromobili senza equipaggio e per l’immatricolazione degli operatori di aeromobili senza equipaggio o di aeromobili senza equipaggio certificati.
Nel successivo punto 15 si evince che i droni inferiori a 250 grammi possano essere esentati dalla registrazione obbligatoria.
(15) Gli studi hanno dimostrato che gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo pari o superiore a 250 g comporterebbero rischi per la sicurezza e pertanto gli operatori UAS di tali aeromobili senza equipaggio dovrebbero essere tenuti a immatricolarsi per l’esercizio di tali aeromobili nella categoria «aperta».
Mentre nel successivo punto 16 in virtù di eventuali sensori capaci di raccogliere dati personali (telecamere forse?) si considera l’ipotesi che debbano essere soggetti a registrazione.
Ovviamente la discussione sarà incentrata sul fatto che le immagini registrate da un drone possano o meno essere considerate dati personali.
Probabilmente le attuali leggi sulla privacy e sulla fotografia potrebbero essere sufficienti a stabilire linee guida ben precise in tal senso.
Non ci risulta che i possessori di teleobiettivi debbano essere soggetti a registrazioni obbligatori su appositi database nazionale.
Stesso percorso per tutti i possessori di smartphone che registrano e pubblicano immagini in continuazione su tutti i social network senza alcuna liberatoria firmata da parte dei soggetti ripresi.
Stessa sorte per gli abitanti di palazzi molti alti o grattacieli che dalle loro abitazioni possono teoricamente sbirciare su tutto ciò che passa sotto al loro campo visivo.
(16) In considerazione dei rischi per la riservatezza e la protezione dei dati personali, gli operatori di aeromobili senza equipaggio dovrebbero essere immatricolati se utilizzano aeromobili senza equipaggio dotati di sensori in grado di raccogliere dati personali. Tuttavia ciò non dovrebbe avvenire quando l’aeromobile senza equipaggio è considerato un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (3).
Volo con i droni sugli spazi aerei nazionali, decidono gli Stati Membri

Riportiamo altri punti salienti, ribadendo il concetto che gli Stati Membri Nazionali, possono a loro discrezione, stabilire divieti di sorvolo o divieti soggetti a preventiva autorizzazione per alcune particolari zone od edifici, come spiegato dal seguente punto 21
(21) Alcune zone, quali quelle che ospitano ospedali, assembramenti di persone, impianti e strutture come istituti di pena o impianti industriali, autorità governative centrali e locali, aree naturali protette o determinati elementi delle infrastrutture di trasporto, possono essere particolarmente sensibili per alcuni o per tutti i tipi di operazioni UAS. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l’esercizio di aeromobili senza equipaggio per ragioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza o la protezione della riservatezza e dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione.
Categorie Open per tutti, ma i professionisti lavoreranno con le categoria Specific e Certified
Oltre alla tanto agognata e chiacchierata categoria Open, che una volta che il Regolamento sarà a regime, permetterò a moltissimi possessori di droni dal peso inferiore a 900 grammi di svolgere moltissime operazioni di volo anche a titolo economico, il regolamento include anche le categorie Specific e Certified, dedicate a tutti coloro che intendono svolgere professionalmente un vero e proprio lavoro aereo con i droni.
Il termine usato “Lavoro Aereo” va in realtà a sparire come definizione in quanto tutti i droni saranno da considerare in base al loro rischio e non al loro utilizzo. Uno spartiacque voluto da ENAC per inquadrare e normare il volo dei droni italiani.
Sono pertanto attese per le categorie professionali, l’emissione di scenari standard europei, sulla falsa riga dei quelli nazionali e la richiesta di speciali autorizzazioni o certificati di competenza
(12) Sebbene obbligatorio per la categoria «certificata», anche per la categoria «specifica» potrebbe essere richiesto un certificato rilasciato dalle autorità competenti per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio, per il personale, compresi i piloti remoti e le organizzazioni coinvolti in tali attività, o per l’aeromobile a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945.






