Per INAIL (infortuni sul lavoro) i piloti di droni non sono personale di volo

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che vuole chiarimenti sulle assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro di INAIL per i suoi dipendenti piloti di droni. Ricordiamo che solo gli associati possono porre le loro questioni al legale, e le domande di interesse generale verranno pubblicate.
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Buongiorno avvocato,
La mia azienda impiega alcuni piloti di droni regolarmente assunti. Come devo comportarmi per le gestioni separate di INAIL? Premetto che ci occupiamo principalmente di riprese video e ricostruzioni tridimensionali di cantieri

Il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 ha approvato la determina presidenziale Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, stabilendo le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e le relative modalità di applicazione. Come noto, ogni datore di lavoro è obbligato a versare all’Inail (Istituto Nazionale per l’assicurazione conto gli Infortuni su Lavoro) i contributi assistenziali necessari per garantire l’assicurazione dei propri dipendenti in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità, in modo tale che in tali eventualità, l’assicurazione Inail garantisca al lavorature un’indennità nel periodo di astensione dall’attività lavorativa.

Il costo dell’assicurazione, (il premio) è a carico del datore di lavoro e varia in base al settore di appartenenza. Sebbene l’obbligo di assicurazione sia disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, è con il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 38/2000 che sono state distinte le attività in quattro gestioni separate, con l’applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa.

Effettuate tali sintetiche premesse, come si diceva, i premi dell’assicurazione sono stati recentemente aggiornati e portano novità molto interessanti anche per gli aeromobili a pilotaggio remoto, come da chiarimenti forniti dallo stesso Istituto. Infatti, con nota del 12 luglio 2019 l’Inail ha fornito alcune risposte in relazione alla classificazione tariffaria per ogni categoria di lavoratori, inclusi i piloti di droni.

Appare di notevole interesse quella fornita al punto 30, dal titolo “Pilotaggio remoto di droni; trasporto con droni (9150 industria)”. L’Inail ha chiarito che “la voce 9150 (industria) include l’uso di aeromobili a pilotaggio remoto per il solo trasporto. Pertanto un’azienda che effettua trasporti con aeromobili in cui una delle fasi del trasporto è effettuata “anche” tramite droni va classificato alla 9150. Molti droni sono invece utilizzati per operazioni diverse, ad es. riprese o rilievi aerei (ad esempio 0511 o 0710 od altro della medesima gestione industria). I piloti di droni non rientrano tra personale di volo, pertanto la classificazione afferisce alle lavorazioni principali”.

La precisazione fornita dall’Inail è di grande importanza e va inquadrata alla luce della normativa relativa all’assicurazione contro gli infortuni relativa al personale di volo. Infatti, va ricordato che l’art. 1, comma 3 n. 11, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria anche per le persone addette alla navigazione aerea, eccezion fatta per il personale per il quale opera la tutela ex art. 34 del R.D.L. n. 2207/1923, convertito dalla legge n. 753/1926. Tale ultima disposizione, infatti, precisa che “ogni imprenditore di servizi aerei o costruttore o proprietario di aeromobile ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l’assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore”. Dalle previsioni pertanto si rileva che, in linea di principio, per tali lavoratori l’obbligo assicurativo presso l’Inail sorge nel momento in cui essi siano soggetti a rischi diversi da quelli di volo, derivanti da lavori svolti a terra, complementari e sussidiari rispetto alla navigazione aerea, o meglio, tutte le volte in cui risulti esposto a rischi derivanti da lavori svolti a terra, complementari e sussidiari rispetto a quelli relativi alla navigazione aerea.

Questa la normativa relativa al personale di aeromobili con equipaggio. Con la nota del 12 luglio 2019, l’Inail ha chiarito che tali disposizioni non si applicano affatto al personale addetto al pilotaggio di droni, i quali, pertanto, rientreranno nella categoria per la quale svolgono i servizi (riprese o rilievi aerei etc).

Il tema è di grande attualità, anche perché è la prima volta che vengono in considerazione le peculiarità assicurative relative al personale addetto alla navigazione degli aeromobili a pilotaggio remoto tenendo conto, tra l’altro, che dalla lettura del Codice della navigazione, nulla viene specificato.

Sebbene appaia evidente che il pilota di SAPR non possa essere paragonato, soprattutto dal punto di vista previdenziale ed assicurativo, ad un pilota di aeromobile con equipaggio, così come ad esso non possono essere applicabili talune disposizioni del Codice della navigazione (si vedano, ad esempio, l’art. 888 Cod. Nav. sulla capacità di ricevere testamento o, l’art. 894 Cod. Nav. Sulla vendita ed ipoteca dell’aeromobile), l’impostazione data dall’Inail riduce il pilota (ed in generale tutto l’equipaggio deputato a consentire la navigazione dell’APR) a semplici lavoratori che ricevono la tutela assicurativa propria del settore di riferimento, senza alcuna caratterizzazione relativa alla propria qualifica professionale e le peculiarità che essa comporta.

Sul punto, l’ENAC nulla può determinare e decidere non essendo questo il compito ad essa delegato, trattandosi di un’argomento che incide sulla tutela dei lavoratori. Nel silenzio del legislatore, ecco dunque che la nota pubblicata dall’Inail appare determinante per individuare le tutele previste per i piloti di droni che, stando ai chiarimenti forniti, non rientrerebbero nella categoria di “personale di volo”: ad essi verranno garantite le tutele di volta in volta previste per l’ambito specifico in cui andranno a svolgere le proprie attività.