LinkLoss– di Sergio Barlocchetti
Forza, ci sono altre 41 paginette nuove da studiare per comprendere le linee guida EASA per la rumorosità dei droni sotto i 600 kg, e ci sono soltanto altre 21 pagine per conoscere la nuova normativa italiana riguardante le avio-eli-idrosuperfici.
Se includiamo tutte le norme europee e nazionali, le circolari e le leggi precedenti, per essere informati in modo adeguato e operare con consapevolezza abbiamo superato il muro psicologico delle 10.000 pagine.
Ve lo riscrivo in lettere per evidenziare il dato, un po’ come si faceva sugli ormai demodés assegni circolari: DIECIMILA.
Partiamo però dalla normativa sulle avio-eli-idrosuperfici, battezzata da ENAC “LA LIBERALIZZAZIONE DELL’USO DELLE AREE DI ATTERRAGGIO”.
Alla faccia della liberalizzazione, per i gestori di aviosuperfici è stato introdotto il corso online triennale obbligatorio, mentre per i proprietari (possono non coincidere) anche l’asseverazione da parte di un professionista delle caratteristiche fisiche del campo.
Tranquilli, non affligge i campi per aeromodellismo, che ovviamente hanno la loro normativa, ma è una novità che impone ancora una volta – era un requisito già in essere – che il gestore raccolga e custodisca i dati dei piloti che atterrano e decollano.
Per correttezza è necessario dire una verità che nelle pagine della norma non trovate: essa nasce dopo che, a seguito di un incidente mortale avvenuto ormai oltre un decennio fa presso l’aviosuperficie di Castiadas, un giudice aveva condannato i gestori e anche alcuni funzionari ENAC.
Fortunatamente per loro, in seguito la sentenza è stata rivista evidenziando come giudici lontani dalle norme aeronautiche possano facilmente cadere in errore. Perché nelle operazioni a vista la responsabilità è sempre del pilota.
La norma entrerà in vigore il 9 dicembre prossimo, così se qualche lettore avesse la necessità di operare presso una struttura definita come aviosuperficie, consiglio di cercare il documento sul sito della nostra Naa e dargli una lettura.
A una prima analisi, a meno di operazioni BVLOS, l’impatto è minimo anche sui professionisti.
Quanto invece alla norma antirumore, essa purtroppo è una coda della Basic Regulation CE-1139/2018, della 945/2019 e della sciagurata sorella 947/2019. La buona notizia è riguarda soltanto i mezzi in categoria Specific, quella meno buona è che tira in ballo la psicoacustica, ovvero come le persone percepiscono il rumore oltre i suoi valori certificabili da una unità di misura del sistema internazionale. Ovvero un po’ in modo soggettivo.
Alla fine a fare i conti con i nuovi parametri saranno i costruttori, perché a fare la differenza delle emissioni non sono soltanto le dimensioni del drone, ma soprattutto la sua configurazione.
Più eliche, più decibel, si potrebbe dire, con anche qualche condizione peggiorativa come l’essere spingenti o con particolari regimi di rotazione.
Da circa 120 anni (cioè dai tempi dei Wright a oggi), l’acustica e l’aerodinamica hanno sempre fatto a pugni e, diciamolo, un’elica silenziosa non è mai un’elica da record d’efficienza. Infine, accipicchia, il rumore si genera in modo differente anche in base all’umidità relativa dell’aria.
Ma la questione della “percezione” non è affatto banale, stante che gli ultimi rapporti raccolti dai vari osservatori nel mondo, dall’inizio della guerra russo-ucraina a oggi la popolarità dei droni è calata sensibilmente poiché l’accostamento della parola è sempre più associata ai filmati che vedono dronetti leggeri esplodere su bersagli militari.
Finirà che nonostante tutti i nostri sforzi la politica dovrà trovare un nuovo nome a quelli innocui. E considerando la quantità di leggi che li riguardano faccio la mia proposta per un “reset” almeno nazionale.
Basta con “UAV”, “UAS” e anche con “RPAS”. Chiamiamoli OVP, oggetti volanti… perseguitati.
Chi avesse voglia di leggersi le norme di cui sopra: UAS_Noise_Measurement_Guidelines.pdf e Bozza Regolamento “Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio (Avio-idro-elisuperfici) (enac.gov.it)




