Identificazione Remota dei droni obbligatoria dal 1 gennaio 2024.
Questo è il titolo di un articolo pubblicato in data 28 novembre sul sito di EASA la Agenzia per la Sicurezza Aerea Europea consultabile a questo link: https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/remote-identification-will-become-mandatory-drones-across che racconta:
“Dal 1° gennaio 2024 tutti i droni operanti nella categoria specifica e tutti i droni con marchi di classe operanti nella categoria aperta saranno tenuti ad operare con un sistema di identificazione remota attivo ed aggiornato.
Ciò comporta dotare i droni di tecnologie che consentano alle autorità, così come a qualsiasi membro del pubblico, di identificare i droni a distanza in aria e a terra, utilizzando un’app per smartphone. Ciò potrebbe includere la trasmissione di informazioni di identificazione come il numero di serie del drone, il numero di registrazione dell’operatore, la posizione del pilota remoto o, se non disponibile, il punto di decollo e la posizione del drone.“
L’articolo prosegue con un assioma che ci trova favorevolmente d’accordo e relativo alla accettazione dei droni da parte delle persone comuni: “La sicurezza è il motivo principale per cui è richiesta l’identificazione remota: per identificare quando un drone viene utilizzato illegalmente, mettendo a rischio la sicurezza, la protezione e la privacy. Ciò migliorerà notevolmente l’accettazione dei droni da parte delle comunità.”
1 gennaio 2024 una data che concluderà la fase transitoria del regolamento per i droni
Manca poco più di un mese al 1 gennaio 2024 e tanti requisiti previsti dalla normativa europea probabilmente non potranno essere rispettati e non per colpa della cattiva volontà o disinteresse delle migliaia di piloti ed operatori italiani e supponiamo anche europei.
Parlando della sotto-categoria Open ad esempio, dal prossimo capodanno, molti droni venduti in passato, non avendo un valore di MTOM Massa Massima al Decollo dichiarato dai produttori, terminato il periodo transitorio, non potranno volare nella sotto-categoria A3 e quindi operabili alla distanza di 150 metri da persone ed abitazioni o complessi industriali o ricreativi, ma finiranno direttamente nella sotto categoria Specific.
Ma i piloti dovranno essere in possesso di un attestato per categoria Specific e gli operatori, che potranno essere anche la stessa figura, dovranno aver reso almeno una dichiarazione per gli Scenari Standard nazionali (IT-STS).
Se vogliamo vedere banalmente una questione costi / benefici, il nostro consiglio è buttare via un vecchio drone di 3 o 4 anni piuttosto che spendere quasi 1000 euro per oggetto dal 2025 sarà obsoleto e non potrà comunque volare più in nessun contesto.
Una speranza ancora esiste
Da molto mesi alcuni responsabili di EASA, in forma privata, hanno comunicato che o verrà eseguita una modifica al regolamento, cosa che peraltro richiede una sessione della Commissione Europea, e solo per questa modifica ci pare abbastanza strano che possa essere indetta e posta all’ordine del giorno.
Oppure come da ultime voci, si parla di un addendum o di una Linea Guida o qualcosa di simile pubblicato sul sito della Autorithy europea che metta in deroga o che chiarisca meglio l’interpretazione del famoso articolo 20 del regolamento EU 947/2019.
Ma la questione dovrà essere molto ben strutturata, in quanto in caso di incidente, sappiamo bene che i vari giudici delle varie corti europee, si riferiranno per prima cosa ai regolamenti depositati e poi scenderanno di livello sino a circolari o altre disposizioni.
Quali sono i droni che dovranno installare la Identificazione Remota Diretta?
Un altro importante vincolo che dal 1 gennaio 2024 riguarderà tutti i droni dal peso superiore ai 249 grammi è relativo all’identificativo elettronico.
In questo caso per semplificare la lettura, non parleremo del Remote ID, ovvero di una emissione del codice seriale del drone, dei dati dell’operatore e tracciamento in tempo reale del UAS (drone) a lunga distanza previsto per certe operazioni in categoria Specific o nel contesto dello U-Space.
Parleremo dell’altro dispositivo di Broadcast elettronico le cui specifiche sono chiarite nel regolamento 945/2019 alla parte 6 e le cui specifiche troverete in fondo a questo articolo.
In sostanza tutti i mezzi volanti e pilotati remotamente escluse le classi C0 e C4 e i droni auto-costruiti sotto i 250 grammi, e quindi C1, C2, C3, C5 e C6, ivi compresi quelli usati per le operazioni in categoria Specific, dovranno, (citiamo testualmente il regolamento 945):
| “b garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall’UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione: i) il numero di registrazione dell’operatore UAS; ii) il numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063; iii) la posizione geografica dell’UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo; iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell’UA; e v) la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; c) garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati alla lettera b), punti ii, iii, iv, e v; |
In questo caso come evidente, sarà cura dei costruttori rispettare queste clausole, dato che aver venduto e classificato un drone con un identificativo di classe, corrisponde anche all’onere di ottemperare questa richiesta regolamentare.
Per i droni immessi sul mercato (attenzione parleremo sempre di immessi sul mercato e non solo meramente venduti) prima del 1 gennaio 2024, potrebbe essere che i vari produttori internazionali di droni, implementino con un modifica del firmware tale emissione in broadcast.
Potrebbe essere quasi scontato, dato che in fin dei conti le bande di frequenza sono quelle relative alla 2,4 e 5,8 Ghz, ma non è detto che i protocolli di trasmissioni e le parti hardware coinvolte, possano trasmettere anche i beacon con i dati richiesti dal regolamento. In teoria siamo fiduciosi che tutti i produttori possano assolvere questa funzione.
[Leggi anche Droni DJI Droni DJI: nuovo update porta il Remote ID su Phantom 4 v2 e Mavic 2 ]
Più complicata invece l’adozione e il rispetto del regolamento per droni datati, parliamo ad esempio di droni fuori produzione, che potrebbero essere usati nel contesto di operazioni Specific ad esempio negli Scenari Standard Nazionali, che sono estesi sino al 31 dicembre 2025.
Per tali droni si rende necessario l’adozione e l’installazione di dispositivi di Remote ID diretto prodotti da terze parti.
Abbiamo effettuato alcune ricerche e ci sono diversi produttori (non tantissimi a dire il vero) che hanno già a catalogo alcuni di questi prodotti.
Alcuni oggetti sono delle “semplici scatolette” autonome che incorporano, ricevitori GNSS e sensori inerziali con una fonte di alimentazione autonoma, per cui è sufficiente posizionarli in maniera sicura e stabile sul drone, accenderli ed essi per un paio di ore o forse più, trasmetteranno i dati dell’operatore e del drone in movimento opportunamente caricati tramite applicazione sul dispositivo.
Tali oggetti pesano qualche decina di grammi e costano alcune centinaia di euro.
Esistono anche dispositivi, meno belli esteticamente, sotto forma di “schedine“ con circuiti integrati, che si collegano alla alimentazione del drone e si interfacciano con lo stesso e il costo scende intorno dai 40 ai 90 euro.

Identificazione Remota obbligatoria anche per i droni della Scuole di volo
Tra l’altro, la questione della identificazione remoto tramite broadcast, riguarda con un certa fretta, anche i vari formatori delle Entità Riconosciute (ex Centri di Addestramento) che per somministrare i corsi per gli Scenari Standard europei per ora STS-01 e STS-02 dovranno avere a disposizioni macchine con marcatura di classe o similari e in deroga come specificato da ENAC, ma con il broadcast attivo.
Va anche detto dal punto di vista normativo l’Ente Nazionale Aviazione Civile come previsto dai regolamenti europei, potrebbe stabilire delle zone dove il Broadcast ID non sia necessario.
Il tempo stringe e non si vocifera di alcuna proroga
Al contrario di quanto avvenuto negli States dove la FAA ha prorogato l’adozione dei sistemi di identificazione remota, vedremo se nel giro di una 30na di giorni i produttori implementeranno la parte software anche per i droni da loro immessi sul mercato in precedenza e non poi così vecchi, parliamo di droni di un paio di anni e perfettamente funzionanti.
E vedremo anche se i produttori di beacon riusciranno a soddisfare le richieste.
Al momento della scrittura di questo articolo, alcuni dispositivi, saranno acquistabili solo a fine Gennaio 2024 e in ogni caso già adesso per alcuni di essi la disponibilità di acquisto è limitata per cliente a poche unità alla volta.
Ecco come promesso le caratteristiche tecniche per la Identificazione Remota Diretta (o broadcast)
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