E dopo ENAC3? Ecco come avverrà il passaggio a EASA per i nostri droni. Si comincia a Luglio e durerà più di un anno

Di Franceco Paolo Ballirano, legale esperto in diritto aeronautico e membro del Comitato Scientifico di Dronezine

Ancora non abbiamo digerito il nuovissimo regolamento ENAC 3, e già cominciamo a preoccuparci di come avverrà il passaggio tra ENAC ed EASA. Un processo che comincerà nel prossimo Luglio, ma non sarà immediato e richiederà almeno un anno e mezzo. Nel frattempo non dovremo preoccuparci troppo di marcatura CE e conversioni

La nuova edizione del Regolamento ENAC, entrata in vigore lo scorso 11 novembre 2019, rappresenta la prima risposta italiana per rendere attuale la normativa EASA. Si tratta di un provvedimento che è stato attuato per “guidare” gli operatori nel periodo di transizione dalla normativa nazionale a quella europea e, pertanto, riveste un’importanza fondamentale per una concreta attuazione delle nuove regole europee.

La disciplina transitoria dettata dal Regolamento ENAC, prevista soprattutto nell’art. 37 si adegua, infatti, a quella prevista nel nuovo regolamento basico (Regolamento ue 1139/2018) e dai regolamenti di attuazione (Regolamento di Esecuzione UE 947/2019 e il Regolamento Delegato UE 945/2019).

Infatti, sebbene la normativa europea abbia già delineato un quadro chiaro delle regole che da qui a qualche anno saranno definitivamente operative, tende a salvaguardare in un arco temporale accettabile le prerogative e i diritti acquisiti dagli operatori nel periodo pregresso all’entrata in vigore del “pacchetto droni” europeo.

Una transizione lenta e graduale

In tal senso, gli articoli, 20, 21 e 22 del Regolamento di Esecuzione UE 947/2019, disciplinano in modo dettagliato le disposizioni transitorie volte a garantire, in un arco di tempo piuttosto consistente, il passaggio dalla nuova alla vecchia normativa.

Marcatura CE? C’E’ tempo

Anzitutto, ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento, i droni non autocostruiti possano continuare ad essere utilizzati se immessi nel mercato entro il 1 luglio 2022 nella categoria A1 se dotati di un peso massimo al decollo di 250g o, nella categoria A3 se dotati di un peso massimo al decollo inferiore ai 25kg.

In altre parole, se il Regolamento Delegato 945/2019 ha lo scopo specifico di entrare nel dettaglio della marcatura CE e delle targhe identificative da appore sui droni, appare evidente che i droni acquistati entro il 1 luglio 2022 possono esser ancora utilizzati, sebbene sottoposti alle specifiche regole delle categorie A1 e A3, anche in assenza di targhe e marcatura CE. In via esemplificativa, un drone con peso massimo al decollo di 1 kg, acquistato prima del luglio 2022, potrà volare secondo le regole previste per la sottocategoria A1-C1, ma dal 1 luglio 2022 sarà sottoposto alle regole più rigide della sottocategoria A3, quindi volo solo in presenza di persone conosciute e 150 metri di distanza da aree residenziali o industriali o ricreative. I droni con peso massimo al decollo inferiore ai 250g, per non far nomi il Mavic Mini, resteranno invece soggetti alle previsioni della sottocategoria A1.

Conversione patentini e permessi dal 1 luglio

Continuando con l’analisi delle disposizioni transitorie, l’art. 21 invece regola il passaggio delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ai sensi delle rispettive regolamentazioni a quelle nuove rilasciate dall’EASA. Le autorizzazioni rilasciate agli operatori UAS, i certificati di competenza dei piloti remoti e le dichiarazioni effettuate dagli operatori UAS o i documenti equivalenti, rilasciati in base al diritto nazionale, restano in vigore fino al 1 luglio 2021. A decorrere da tale data gli Stati membri convertono i certificati da loro rilasciati per renderli conformi a quanto previsto dalla normativa europea. Sul punto, il Regolamento ENAC, nella sua ultima versione dell’11 novembre 2019, stabilisce all’art. 37 che “gli attestati conseguiti in base alla regolamentazione nazionale mantengono la loro validità fino al 1° luglio 2021. Qualora la loro scadenza naturale (cinque anni) avvenga prima di tale data per il rinnovo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 2019/947 la cui data di applicazione è 1° luglio 2020. Nel caso in cui la scadenza dei cinque anni ricada oltre la data del 1° luglio 2021, gli Attestati saranno convertiti da parte dell’ENAC con una certificazione di competenza in conformità alle previsioni del Regolamento (CE) 2019/947” rispettando pedissequamente le disposizioni previste a livello europeo.

Dopo luglio, servirà un anno e mezzo per andare a regime

Dalla lettura di tali disposizioni, appare evidente che qualsiasi tipo di nuova normativa europea sarà destinata ad avere piena efficacia solo tra un anno e mezzo, un arco temporale non lunghissimo ma certamente sufficiente per abituare gli operatori (e, soprattutto i costruttori) a prendere dimestichezza con le nuove regole. Non sembra azzardato prevedere che al giro di boa previsto all’esito di questa fase di transizione, saranno presenti sul mercato un numero di operatori sicuramente più ristretto rispetto a quello attuale, anche perché pianificare nuovi investimenti per essere “compliant” con le nuove regole, rende il settore meno aperto ai nuovi players ma, dall’altro lato, consoliderà la posizione di quelli che hanno resistito ai cambiamenti.

Da un punto di vista giuridico, appare evidente che il percorso normativo in materia di droni è costellato da continue modifiche e riforme, che rende difficile rispettare puntualmente tutte le regole, soprattutto in assenza di corrette interpretazioni. Ciò è dato sicuramente dallo sforzo del legislatore, prima nazionale, poi europeo, di dare delle risposte concrete per regolare un settore che ha subito negli ultimi anni crescite ed evoluzioni all’ordine del giorno.