Il legale risponde: “Posso sorvolare legalmente una proprietà privata altrui?”

immagine di drone lawL’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ci domanda:
“Buongiorno avvocato,
Mi può chiarire se posso volare su una proprietà privata altrui e a quali rischi vado incontro?”
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L’articolo 823 del Codice della navigazione prescrive che «il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l’interesse del proprietario del fondo».
Tale disposizione, che non vieta il sorvolo di un drone su proprietà private, tutela comunque i ragionevoli interessi riconosciuti al proprietario, tenendo conto anche delle caratteristiche naturali del fondo o la finalità cui normalmente lo stesso è destinato (si pensi, ad esempio, ad una coltivazione particolare che risente degli spostamenti d’aria).

Ciò detto, come noto, al codice della navigazione si è aggiunta la produzione legislativa eurounitaria che, a partire dal 2018, ha ridisegnato il contesto normativo europeo soprattutto in materia di droni senza pilota, senza tuttavia porsi in contrasto con i principi stabiliti dal Codice della navigazione, per quanto riguarda la privacy, racchiusi nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).ù

Infatti, le indicazioni espresse ai considerando 28 e 31 del Regolamento Basico (Regolamento (UE) 2018/1139) portano a ritenere che anche le norme e procedure per l’esercizio dei droni dettate dal Regolamento di esecuzione n. 947/2019, affrontino una valutazione del rischio delle operazioni che tenga in debito conto i profili di sicurezza anche nei suoi aspetti di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.

Il medesimo approccio è condiviso dal Regolamento ENAC UAS-IT, che prevede a carico dell’operatore specifici doveri. Si pensi all’art. 29 del Regolamento dove viene stabilito che il trattamento dei dati personali debba in ogni caso essere effettuato nel rispetto del GDPR e del «Codice in materia di protezione dei dati personali » richiamando l’attenzione, in particolare, sul rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’art. 5.1.c del Reg. (UE) 2016/679. Sotto tale aspetto, appare utile menzionare i concetti di privacy by design e di privacy by default contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679 che impongono anche al costruttore di utilizzare accorgimenti che, di base, consentono di effettuare riprese che non violino la privacy e la riservatezza altrui.

Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha istituito un’apposita sottosezione “Droni” nell’area tematica dedicata a Internet e alle nuove tecnologie. Oltre alla normativa di riferimento, questa sezione include anche la scheda informativa del Garante.
Quest’ultimo documento, sebbene sia un vademecum con finalità principalmente divulgative, viene aggiornato in base agli sviluppi tecnologici e normativi e costituisce senza dubbio uno strumento prezioso per sensibilizzare gli operatori, in particolare coloro impiegati in operazioni non soggette a dichiarazione o autorizzazione (la cosiddetta categoria “aperta”), riguardo alle interferenze di tali aeromobili con la sfera privata altrui e ai rischi di violazione delle norme a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Da ultimo, occorre far presente che rispetto al reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’art. 615 c.p. (che è bene ricordare punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nelle abitazioni altrui o nei luoghi di privata dimora) la giurisprudenza ha valorizzato nel tempo la nozione di “privata dimora”, ritenendo che la ripresa non sia indebita laddove non vi sia l’esplicazione della vita privata e quindi di essere al riparo da occhi indiscreti.

Inoltre tale reato deve presupporre la coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma, caratterizzato però da illiceità cd. speciale, richiedendo la previsione normativa che la ripresa sia avvenuta indebitamente (Tribunale , Roma , sez. uff. indagini prel. , 23/03/2011). Infine, è stato anche sottolineato che l’attività intrusiva deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia ragione giustificativa. Ad esempio, non è indebita la condotta del vicino che, nel corso della realizzazione di un manufatto dell’altro vicino, effettui delle riprese. E per di più, costituisce attività agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall’esterno.
Cassazione penale , sez. V, 18/04/2011 , n. 25453.

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